Enciclopedia giuridica

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Gepi

La gepi (società di gestione a partecipazione industriale) è una finanziaria di salvataggio. Nel sistema della l. 22 marzo 1971, n. 184, la gepi, sulla base di piani di salvataggio e risanamento, può assumere partecipazioni in società industriali in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale giudicate transitorie e superabili in vista della riorganizzazione e successiva gestione dell’impresa. La gepi può , inoltre, quando le condizioni delle società da risanare siano particolarmente gravi, costituire società per la temporanea gestione o per il rilievo di aziende industriali. Alla assunzione in partecipazione si accompagna una attività di assistenza finanziaria a favore delle società collegate. Soci necessari della gepi sono l’Imi da un lato, e l’Efim, l’Eni e l’Iri dall’altro. La gepi è sottoposta alle direttive del Cipi. La delibera del 28 aprile 1982 ha precisato che anche di fronte a quelle società che sono in una condizione tale da non poter essere ricuperabili e per le quali è quindi prevista la messa in liquidazione, la gepi dovrà limitarsi a facilitare i processi di mobilità dei lavoratori, senza impegnarsi tuttavia nella costituzione di apposite società per l’assorbimento dei lavoratori delle società da liquidare (cfr. punti 1 e 4 della delibera). In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell’assetto azionario della gepi, vari provvedimenti (cfr., ad esempio, l’art. 1 ter della l. 19 luglio 1993, n. 236) sono intervenuti sia per consentire l’attuazione dei progetti di nuove iniziative già definiti sia per operare con tempestività per la risoluzione dei problemi connessi alla reindustrializzazione nonche´ alla riconversione e ristrutturazione aziendale (v.) nei territori del Mezzogiorno e


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