Sono  le opere  di carattere creativo  appartenenti alle  scienze,  alla letteratura, alla  musica,  alle  arti  figurative,  all’architettura ecc., quale  che ne sia il modo  o la forma  di espressione. Caratteristica delle  opere dell’ingegno è  la ricerca  del nuovo  nelle  varie  scienze  o arti,  ricerca  disinteressata, perche´  non immediatamente concepita in funzione  di una  sua  immediata applicazione pratica.  L’opera  dell’ingegno  è  tale  qualunque sia il grado  di creatività intellettuale che la caratterizza e qualunque sia il giudizio  critico  su di essa: si richiede  solo  che essa  costituisca  una  ricerca  del nuovo,  indipendente da possibili  applicazioni  industriali della  stessa.  Non  costituiscono opere dell’ingegno le opere  di carattere decorativo nelle  quali  è  assente  ogni  ricerca  espressiva,  come  nella produzione artistica  dell’artigianato  (v.) che è  esecuzione ripetitiva di consolidati modelli  estetici;  non  sono  opere dell’ingegno neppure i modelli  o disegni ornamentali applicati  alla  produzione industriale (v. design),  nei quali  è presente una  ricerca  del nuovo,  ma questa  non  è  scindibile  dall’oggetto  che ne  costituisce  l’immediata  applicazione pratica.  Le  opere dell’ingegno costituiscono beni immateriali (v. beni, opere dell’ingegno immateriali  ed  attribuiscono al loro  titolare il diritto morale  d’autore  (v. diritto, opere dell’ingegno morale  d’autore)  e il diritto  patrimoniale d’autore  (v. diritto, opere dell’ingegno patrimoniale  d’autore).   
 opere dell’ingegno cinematografiche:  v. opere dell’ingegno comuni;  opera cinematografica,  titolo  dell’opere dell’ingegno. 
 opere dell’ingegno collettive:  sono  le opere dell’ingegno consistenti  nella  scelta  e nel coordinamento di opere di diversi  autori,  aventi  ciascuna  il carattere di creazione autonoma. Tipiche opere dell’ingegno opere dell’ingegno sono  le riviste,  i giornali,  le enciclopedie. L’opera  dell’ingegno  collettiva è  un bene immateriale  (v.) a se´ , protetto in quanto tale,  ulteriormente alla  protezione delle  singole  opere  di cui si compone  (art.  3 l. 1941, n. 633), e ne  è  considerato l’autore  chi organizza  e dirige  la creazione dell’opera dell’ingegno  collettiva  (art.  7 l. cit.). Nelle  opere dell’ingegno opere dell’ingegno il diritto  patrimoniale d’autore  (v. diritto, opere dell’ingegno patrimoniale  d’autore)  spetta  all’editore, salvo  che altri curi l’organizzazione e la direzione  dell’opera dell’ingegno  collettiva,  nel qual  caso  il diritto  patrimoniale d’autore  spetta  a quest’ultimo. I singoli collaboratori hanno  facoltà , salvo  patto  contrario, di utilizzare  la propria opera  separatamente (art.  38, comma  2o, l. cit.), purche´  non  sfruttino il titolo  o le rubriche  proprie dell’opera collettiva.  Gli  articoli  apparsi  sui giornali,  riviste  o altri  periodici  possono  essere  ripubblicati dall’autore, salvo patto  contrario, su altri  giornali  o riviste  (art.  42, comma  2o, l. cit.); essendo qui  esclusa  la contemporaneità  della  pubblicazione, non  c’è  lesione,  di norma,  del diritto  spettante all’autore dell’opera collettiva.  Per  quanto riguarda  opere  diverse  dai periodici,  l’autore  del singolo  contributo che pubblichi  lo stesso  separatamente in estratti  o in un  volume,  deve  indicare l’opera  dalla  quale  è  tratto e la data  della  pubblicazione (art.  42, comma  1o, l. cit.). Ma  si deve  trattare di un  volume  di un  medesimo  autore:  la norma non  vale  a consentire all’autore di autorizzare la ripubblicazione del proprio contributo in un’antologia, salvo  il preventivo consenso  dell’autore dell’opera dell’ingegno.   
 opere dell’ingegno comuni:  sono  le opere dell’ingegno create  con  il contributo indistinguibile e inscindibile  di più  persone. In  tal  caso,  il diritto  patrimoniale d’autore  (v. diritto, opere dell’ingegno patrimoniale  d’autore)  appartiene ai coautori  in comunione tra  loro,  mentre il diritto  morale  d’autore  (v. diritto, opere dell’ingegno morale  d’autore)  spetta  individualmente a ciascuno  di essi; pertanto, l’opera  non  può  essere modificata  senza  l’accordo  di tutti  i coautori  (art.  10 l. n. 633 del 1941). La durata del diritto  patrimoniale si determina sulla base  della  vita  del coautore  che muore  per  ultimo  (art.  29 l. cit.). Come  opere  comuni  a più autori  sono  considerate le opere  cinematografiche: sono  loro  coautori  il soggettista, lo sceneggiatore, l’autore  della  colonna  sonora  ed  il regista  (art. 44 l. cit.); il diritto  patrimoniale d’autore  è  attribuito al produttore (art.  45 l.  cit.), cui spetta  anche  il diritto  di apportare le modifiche  necessarie  per  il suo adattamento  cinematografico (art.  47 l. cit.).  
 esecutori di opere dell’ingegno:  sono  coloro  che eseguono opere dell’ingegno, come  cantanti e musicisti.  Essi hanno  un  diritto  morale  d’autore  (v. diritto, opere dell’ingegno morale  d’autore),  consistente nel diritto  di opporsi  alla  diffusione  o alla  riproduzione della  loro esecuzione, quando possa  essere  di pregiudizio alla  propria riputazione (art. 2579, comma  2o, c.c.). Essi  hanno  anche  un  diritto  patrimoniale d’autore  (v. diritto, opere dell’ingegno patrimoniale  d’autore),  consistente nel diritto  di ottenere un  equo compenso da  chiunque, senza  il loro  consenso,  diffonda  o riproduca la loro esecuzione.  
 interpreti di opere dell’ingegno:  sono  coloro  che interpretano opere dell’ingegno, come  gli attori.  Per  i diritti degli  interpreti delle  opere dell’ingegno v. esecutori di opere dell’ingegno. 
 possesso  e opere dell’ingegno:   v. possesso,  oggetto del opere dell’ingegno. 
 titolo delle  opere dell’ingegno:  è  quella  parte  dell’opera di carattere creativo  protetta dalla legge sul diritto  d’autore  (l. 22 aprile  1941, n. 663), che assume  funzione identificante dell’opera stessa,  tant’è  che il opere dell’ingegno opere dell’ingegno, pur  non  essendo  previsto tra  i segni  commerciali  (art.  2563  – 2569 c.c.) è  considerato alla  stregua  di un  vero  e proprio segno  distintivo  di un  prodotto, che nel caso  è  un’opera intellettuale. Anzitutto il opere dell’ingegno opere dell’ingegno non  è  tutelato come  bene  autonomo in se´: esso  non  è  cioè  suscettibile di protezione se l’opere dell’ingegno non  è  compiuta  o non  è ancora  in circolazione;  ciò  anche  perche´  in tal  caso  manca  il presupposto principale per  un  reale  pericolo  di confusione con  un’altra  opere dell’ingegno avente  titolo simile o identico.  Inoltre il opere dell’ingegno opere dell’ingegno deve  pur  sempre  costituire  un  qualcosa  di originale  al fine di raggiungere carattere ed  efficacia  individuante: tale originalità , secondo  la giurisprudenza, deve  essere  tuttavia  valutata non  in assoluto  ma sempre  con  un  criterio  di relatività , nel senso  che essa  può essere  anche  conseguita  persino  con  l’introduzione di parole  comuni  nel opere dell’ingegno opere dell’ingegno, perche´  la loro  combinazione risulti  ugualmente idonea,  anche  con l’ausilio di altri  fattori  quali  ad  es. un  particolare effetto  grafico,  ad attribuire efficacia  individuante il titolo  stesso  in un  settore omogeneo di opere  dell’ingegno.  Il opere dell’ingegno opere dell’ingegno deve  poi  avere  carattere di novità  rispetto  ad un’opere dell’ingegno dello  stesso  genere,  con  la quale  quindi  si possa  creare  confusione: l’art. 100 l. dir. autore, infatti,  vieta  la riproduzione del  opere dell’ingegno opere dell’ingegno senza  il consenso  dell’autore dell’opera alla  quale  il titolo  sia stato  dato anteriormente; la stessa  norma  però  esclude  il divieto  nel caso  in cui uguale  titolo  sia dato  ad  opere  che siano  di specie  così  diverse  da  risultare  esclusa  ogni  possibilità  di confusione. Per  il giudizio  di confondibilità , al fine di stabilire  l’estensione  o meno  del divieto  di riproduzione del titolo (sempreche´  ovviamente non  vi siano  già  elementi caratterizzanti da  far escludere pericoli  di confusione), non  è  sufficiente  l’esame  estrinseco tra due  denominazioni simili o anche  identiche  ma è  necessario  l’esame  intrinseco delle  due  opere,  soprattutto se appartenenti allo  stesso  genere. Inoltre la somiglianza  di due  titoli  va valutata avendo  riguardo non  solo alle  parole  usate  ma anche  alla  loro  formulazione sintattica  e al significato che esse  esprimono sul piano  della  immediata percezione del pubblico, costituendo una  variabile  l’apprezzamento di questo  sul carattere individuativo del titolo  e sul diverso  modo  di intenderne il significato.  La tutelabilità  del opere dell’ingegno opere dell’ingegno deriva  non  solo  dall’art.  100 ss. l. dir. autore, ma è conseguibile anche  in base  alle  disposizioni  di cui all’art.  2598 c.c., di repressione della  concorrenza sleale,  ritenute pacificamente integrative di quelle  di tutela  del diritto  d’autore. La  protezione, nel caso  in cui il opere dell’ingegno opere dell’ingegno sia formato insieme  da  elementi generici  e specifici, si estende  all’intera denominazione purche´  le componenti generiche abbiano anch’esse  in concreto quel  minimo  di novità  che le renda  idonee  a differenziare l’opera cui il titolo  si riferisce. 		
			
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