Enciclopedia giuridica

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Opera cinematografica



titolo dell’opera cinematografica: la voce indica la parte con cui si identifica quella specifica opera dell’ingegno, protetta dalla legge sul diritto d’autore, appartenente al genere della cinematografia. In linea generale per il opera cinematografica opera cinematografica valgono le medesime connotazioni relative ai requisiti di originalità e novità richiesti per il titolo dell’opera dell’ingegno (v. opera dell’ingegno, titolo dell’opera cinematografica) e necessari anche al opera cinematografica opera cinematografica per il raggiungimento di una sua indispensabile capacità individuante del film al quale è apposto. Anche per il opera cinematografica opera cinematografica, dunque, il requisito identificante risulta normalmente dal carattere specifico del titolo, ma può derivare anche dalla natura dell’opera cinematografica o dalle condizioni in cui nell’opera esso viene adoperato. Specialmente il opera cinematografica opera cinematografica risente della possibilità di acquisire efficacia individuatrice dell’opera anche facendo uso di parole comuni, poiche´ quella efficacia e la sua originalità possono ugualmente essere tratte dalla sua combinazione, dalle caratteristiche fonetiche e dalla loro forza rievocativa e di suggestione: ciò considerando anche che particolarmente l’opera cinematografica viene normalmente collegata al nome degli attori, del regista o del produttore o di altri elementi estrinseci quali il pregio stesso dell’opera o una sua intensa pubblicità . Anche e soprattutto nel caso del opera cinematografica opera cinematografica, pertanto, il giudizio di confondibilità tra due titoli identici, e a maggior ragione se soltanto affini, deve essere condotto non sulla base di una deontologia astratta ma riferendosi al comune sentire del medio pubblico, esaminando la percepibilità del titolo nel suo aspetto fonetico, grafico, rappresentativo e prendendo le mosse da una comparazione analitica dei vari aspetti senza però dimenticarne l’effetto complessivo. Ovviamente il opera cinematografica opera cinematografica è tutelabile solo se il film sia in circolazione o almeno terminato non bastando il deposito del solo opera cinematografica opera cinematografica presso l’Ufficio della proprietà letteraria a costituire il diritto alla sua tutela legale, perseguibile, in base all’art. 100 l. dir. autore e alle norme contro la concorrenza sleale, alle stesse condizioni possibili per il titolo dell’opera dell’ingegno (v. opera dell’ingegno, titolo dell’opera cinematografica).


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