legge regolatrice della tutela:  ai sensi  dell’art.  43 l. 31 maggio  1995, n. 218, la tutela  e gli altri  istituti  di protezione degli  incapaci  sono  regolati  dalla  legge nazionale dell’incapace.  V. anche  diritto, legge regolatrice internazionale  privato.   
 legge regolatrice delle  donazioni:  ai sensi  dell’art.  56 l. 31 maggio  1995, n. 218, le donazioni sono  regolate dalle  legge nazionale del donante. V. anche  diritto, legge regolatrice internazionale  privato. 
 legge regolatrice delle  obbligazioni:  per  la disciplina  delle  obbligazioni  da  contratto l’art. 57 l. 31 maggio  1995, n. 218, richiama  la Convenzione di Roma  del 19 giugno 1980: si applica  la legge del paese  nel quale  risiede,  al momento della conclusione  del contratto, la parte  che deve  eseguire  la prestazione caratteristica (o,  se la parte  in questione è  una  persona giuridica,  dove questa  ha  l’amministrazione centrale). In  questa  materia, tuttavia, è  fatta salva  in ogni  caso  la diversa  volontà  delle  parti,  espressa  al momento della conclusione  del contratto o in un  momento successivo.  Le  parti  possono scegliere  la legge nazionale di uno  dei due  contraenti (ed  è , di norma,  una scelta  imposta  dal contraente più  forte)  oppure la legge di un  paese  terzo; possono  totalmente sottoporre il contratto ad  una  data  legge nazionale oppure possono  sottoporlo, per  certi  aspetti,  a una  legge nazionale e, per altri  aspetti,  ad  un’altra.  Ancora:  la scelta  può  essere  implicita,  ossia desumersi dalla  lingua  o dal contenuto del contratto, come  dalla  clausola relativa  alla  nazionalità  del giudice  o degli  arbitri  che dovranno dirimere le eventuali  controversie relative  all’interpretazione o all’esecuzione  del contratto, o dalla  clausola  che rimandi,  per  l’integrazione  del contratto  (v.),  ai formulari in uso in un  dato  paese.  In  fatto  di scelta  del diritto  applicabile l’autonomia dei contraenti non  è  illimitata.  La  norma,  che fa salva  la diversa  volontà  delle  parti,  vale  solo  per  i cosiddetti contratti internazionali, ossia  per  quei  contratti che o per  la diversa  nazionalità  delle  parti  o, pur con  parti  di uguale  nazionalità , per  elementi di natura oggettiva,  come  il luogo  di esecuzione del contratto, presentino punti  di collegamenti con  più Stati.  Due  contraenti italiani,  che concludano un  contratto destinato ad essere eseguito  in Italia  (e,  dunque, un  contratto privo  di criteri  di collegamento con  altri  Stati),  non  possono  sottrarre il contratto all’applicazione della  legge italiana.  Altro  fenomeno è  quello  per  il quale l’indicazione  del diritto  di un  altro  paese  vale  solo  a determinare il contenuto del contratto a norma  dell’art.  1322, comma  1o, c.c.: qui  il diritto straniero risulterà  applicabile non  come  tale,  ma come  contenuto convenzionale di un  contratto retto  dal diritto  nazionale,  valido  solo  nel rispetto  delle  norme  imperative di quest’ultimo. Per  le obbligazioni  non contrattuali (v. fonti,  legge regolatrice delle obbligazioni) da  fatto  illecito  vale, invece,  la legge del luogo  dove  si è  verificato  l’evento,  salvo  che il danneggiato non chieda  l’applicazione  della  legge dello  Stato  in cui si è  verificato  il fatto  che ha  causato  il danno  (art.  62 l. cit.). Ma  per  i danni  da  prodotto vale  la legge dello  Stato  del produttore (art.  63). Le  obbligazioni  nascenti  da  altri fatti  (gestione  di affari  altrui,  arricchimento senza  causa,  pagamento di indebito  ecc.) sono  regolate dalla  legge del luogo  in cui il fatto  si è verificato (art.  61). La  promessa unilaterale è  regolata dalla  legge del luogo  in cui viene  manifestata (art.  58), quale  che sia il luogo  di ricezione  da parte  del destinatario.  
 legge regolatrice delle  successioni a causa di morte:  le successioni  a causa  di morte,  sia che si tratti  di successione  legittima  (v. successione,  legge regolatrice legittima)  sia che si tratti di successione  testamentaria (v. successione,  legge regolatrice testamentaria),  sono  regolate, ovunque si trovino  i beni,  dalla  legge dello  Stato  al quale  apparteneva, al momento della  morte,  il de cuius  (v.) (art.  46 l. 31 maggio  1995, n. 218). V. anche  diritto, legge regolatrice internazionale  privato.   
 legge regolatrice dello  stato e della capacità  delle  persone  e dei rapporti di famiglia:  vale  il criterio  della  legge nazionale dello  straniero per  ciò  che attiene alla  legge regolatrice della capacità  delle  persone, sia essa  capacità  giuridica  (art.  20 l. 31 maggio  1995, n. 218), oppure capacità  di agire  (art.  23): perciò  il giudice  italiano considererà  maggiorenne un  sedicenne se, secondo  la legge del suo paese, la maggiore  età  si consegue  per  la sua  legge nazionale a sedici anni.  Le persone giuridiche  sono  regolate dalla  legge del luogo  in cui sono  state costituite, ma si applica  la legge italiana  se in Italia  è  situata  la sede dell’amministrazione o se vi si trova  l’oggetto  principale dell’ente  (art.  25). Le  cose  si complicano  quando vengono  in considerazione rapporti misti, intercorrenti fra cittadini  italiani  e stranieri  (o  fra stranieri  di diverse nazionalità ). In  linea  di principio  a ciascuna  delle  parti  si applicherà  la  propria legge nazionale:  così  i requisiti  per  contrarre matrimonio saranno  quelli  imposti  a ciascuno  degli  sposi  dalla  propria legge (art.  27). Per specifici rapporti  valgono  criteri  diversi:  a) nei rapporti personali  fra coniugi di diversa  nazionalità  vale  la legge dello  Stato  in cui la vita  matrimoniale è  prevalentemente localizzata  (art.  29); ed  il medesimo  criterio  vale  anche  per la separazione personale e per  il divorzio  (art.  31). V. anche  diritto, legge regolatrice internazionale  privato.   
 legge regolatrice del possesso,  della proprietà  e degli altri diritti sulle cose:  in materia  di possesso,  proprietà  e altri  diritti  reali  su cose  mobili  o immobili  vale  la legge del luogo  nel quale  le cose  si trovano (art.  51 l. 31 maggio  1995, n.  218); e così  la proprietà  di stranieri  in Italia  è  regolata dalla  legge italiana,  la proprietà  di italiani  all’estero  dalla  legge del paese  dove  i beni  si trovano.  Ev  un  criterio  universalmente accolto:  particolare importanza riveste per  ciò  che attiene all’acquisto  a titolo  originario (v. acquisto,  legge regolatrice a titolo  originario  ) delle  cose  mobili  mediante il possesso,  regolato  in modo diverso  nei diversi  paesi.  Dell’universale vigore  della  lex loci e delle difformità  nazionali  circa i modi  di acquisto  della  proprietà  a titolo originario si alimenta il commercio internazionale delle  opere  d’arte  rubate. Caso  emblematico è  quello  della  cosa  mobile  rubata in Gran  Bretagna, acquistata in Italia  da  un  compratore che ne  consegue  il possesso  di buona fede  e, infine,  rivenduta all’asta  in Gran  Bretagna, sotto  gli occhi del derubato impotente. L’applicazione della  lex loci impone  al giudice  inglese di applicare  l’art. 1153 del c.c. italiano,  che consente l’acquisto  mediante il possesso  di buona  fede  anche  delle  cose  rubate;  e ciò  quantunque la legge inglese  non  ne  avrebbe consentito l’acquisto.  Per  l’usucapione  (v.) di cose mobili  vale  però  la legge dello  Stato  in cui il bene  si trova  al compimento del termine prescritto (art.  53). Quanto ai beni  immateriali (invenzioni, opere dell’ingegno,  marchi),  vale  la legge dello  Stato  di utilizzazione (art. 54). V. anche  diritto, legge regolatrice internazionale  privato. 		
			
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