Enciclopedia giuridica

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Legge regolatrice



legge regolatrice della tutela: ai sensi dell’art. 43 l. 31 maggio 1995, n. 218, la tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace. V. anche diritto, legge regolatrice internazionale privato.

legge regolatrice delle donazioni: ai sensi dell’art. 56 l. 31 maggio 1995, n. 218, le donazioni sono regolate dalle legge nazionale del donante. V. anche diritto, legge regolatrice internazionale privato.

legge regolatrice delle obbligazioni: per la disciplina delle obbligazioni da contratto l’art. 57 l. 31 maggio 1995, n. 218, richiama la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980: si applica la legge del paese nel quale risiede, al momento della conclusione del contratto, la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica (o, se la parte in questione è una persona giuridica, dove questa ha l’amministrazione centrale). In questa materia, tuttavia, è fatta salva in ogni caso la diversa volontà delle parti, espressa al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo. Le parti possono scegliere la legge nazionale di uno dei due contraenti (ed è , di norma, una scelta imposta dal contraente più forte) oppure la legge di un paese terzo; possono totalmente sottoporre il contratto ad una data legge nazionale oppure possono sottoporlo, per certi aspetti, a una legge nazionale e, per altri aspetti, ad un’altra. Ancora: la scelta può essere implicita, ossia desumersi dalla lingua o dal contenuto del contratto, come dalla clausola relativa alla nazionalità del giudice o degli arbitri che dovranno dirimere le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, o dalla clausola che rimandi, per l’integrazione del contratto (v.), ai formulari in uso in un dato paese. In fatto di scelta del diritto applicabile l’autonomia dei contraenti non è illimitata. La norma, che fa salva la diversa volontà delle parti, vale solo per i cosiddetti contratti internazionali, ossia per quei contratti che o per la diversa nazionalità delle parti o, pur con parti di uguale nazionalità , per elementi di natura oggettiva, come il luogo di esecuzione del contratto, presentino punti di collegamenti con più Stati. Due contraenti italiani, che concludano un contratto destinato ad essere eseguito in Italia (e, dunque, un contratto privo di criteri di collegamento con altri Stati), non possono sottrarre il contratto all’applicazione della legge italiana. Altro fenomeno è quello per il quale l’indicazione del diritto di un altro paese vale solo a determinare il contenuto del contratto a norma dell’art. 1322, comma 1o, c.c.: qui il diritto straniero risulterà applicabile non come tale, ma come contenuto convenzionale di un contratto retto dal diritto nazionale, valido solo nel rispetto delle norme imperative di quest’ultimo. Per le obbligazioni non contrattuali (v. fonti, legge regolatrice delle obbligazioni) da fatto illecito vale, invece, la legge del luogo dove si è verificato l’evento, salvo che il danneggiato non chieda l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (art. 62 l. cit.). Ma per i danni da prodotto vale la legge dello Stato del produttore (art. 63). Le obbligazioni nascenti da altri fatti (gestione di affari altrui, arricchimento senza causa, pagamento di indebito ecc.) sono regolate dalla legge del luogo in cui il fatto si è verificato (art. 61). La promessa unilaterale è regolata dalla legge del luogo in cui viene manifestata (art. 58), quale che sia il luogo di ricezione da parte del destinatario.

legge regolatrice delle successioni a causa di morte: le successioni a causa di morte, sia che si tratti di successione legittima (v. successione, legge regolatrice legittima) sia che si tratti di successione testamentaria (v. successione, legge regolatrice testamentaria), sono regolate, ovunque si trovino i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, il de cuius (v.) (art. 46 l. 31 maggio 1995, n. 218). V. anche diritto, legge regolatrice internazionale privato.

legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia: vale il criterio della legge nazionale dello straniero per ciò che attiene alla legge regolatrice della capacità delle persone, sia essa capacità giuridica (art. 20 l. 31 maggio 1995, n. 218), oppure capacità di agire (art. 23): perciò il giudice italiano considererà maggiorenne un sedicenne se, secondo la legge del suo paese, la maggiore età si consegue per la sua legge nazionale a sedici anni. Le persone giuridiche sono regolate dalla legge del luogo in cui sono state costituite, ma si applica la legge italiana se in Italia è situata la sede dell’amministrazione o se vi si trova l’oggetto principale dell’ente (art. 25). Le cose si complicano quando vengono in considerazione rapporti misti, intercorrenti fra cittadini italiani e stranieri (o fra stranieri di diverse nazionalità ). In linea di principio a ciascuna delle parti si applicherà la propria legge nazionale: così i requisiti per contrarre matrimonio saranno quelli imposti a ciascuno degli sposi dalla propria legge (art. 27). Per specifici rapporti valgono criteri diversi: a) nei rapporti personali fra coniugi di diversa nazionalità vale la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (art. 29); ed il medesimo criterio vale anche per la separazione personale e per il divorzio (art. 31). V. anche diritto, legge regolatrice internazionale privato.

legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose: in materia di possesso, proprietà e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano (art. 51 l. 31 maggio 1995, n. 218); e così la proprietà di stranieri in Italia è regolata dalla legge italiana, la proprietà di italiani all’estero dalla legge del paese dove i beni si trovano. Ev un criterio universalmente accolto: particolare importanza riveste per ciò che attiene all’acquisto a titolo originario (v. acquisto, legge regolatrice a titolo originario ) delle cose mobili mediante il possesso, regolato in modo diverso nei diversi paesi. Dell’universale vigore della lex loci e delle difformità nazionali circa i modi di acquisto della proprietà a titolo originario si alimenta il commercio internazionale delle opere d’arte rubate. Caso emblematico è quello della cosa mobile rubata in Gran Bretagna, acquistata in Italia da un compratore che ne consegue il possesso di buona fede e, infine, rivenduta all’asta in Gran Bretagna, sotto gli occhi del derubato impotente. L’applicazione della lex loci impone al giudice inglese di applicare l’art. 1153 del c.c. italiano, che consente l’acquisto mediante il possesso di buona fede anche delle cose rubate; e ciò quantunque la legge inglese non ne avrebbe consentito l’acquisto. Per l’usucapione (v.) di cose mobili vale però la legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto (art. 53). Quanto ai beni immateriali (invenzioni, opere dell’ingegno, marchi), vale la legge dello Stato di utilizzazione (art. 54). V. anche diritto, legge regolatrice internazionale privato.


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