autodisciplina della pubblicità commerciale:  i mezzi di stampa,  le imprese  televisive  e di pubblicità commerciale hanno creato  un  Codice  di autodisciplina pubblicitaria: essi si sono  obbligati,  per contratto, a non  diffondere messaggi  pubblicitari che violino  le norme  di tale  codice  ed  a fare  sottoscrivere agli utenti,  all’atto  della  conclusione  del contratto di pubblicità , un’apposita clausola  di accettazione del codice.  Un Giurì  di autodisciplina, che ha  sede  a Milano,  ha  funzione  di organo giudicante:  decide,  su istanza  di qualsiasi  consumatore o di qualsiasi impresa  concorrente, oltre  che di un  altro  organo  di autodisciplina, il comitato di accertamento, se il messaggio  impugnato sia in contrasto con  il codice;  e le sue  decisioni  sono  contrattualmente vincolanti  sia per  i mezzi che hanno  aderito all’autodisciplina sia per  le imprese  che hanno sottoscritto la clausola  di accettazione del codice.   
 pubblicità commerciale comparativa:  è  la pubblicità commerciale attuata esaltando le qualità  del proprio prodotto o del proprio servizio  in confronto del prodotto o del servizio  di impresa  (v.) concorrente. La  giurisprudenza considera la pubblicità commerciale pubblicità commerciale atto  di concorrenza sleale (v. atti, pubblicità commerciale di concorrenza  sleale): a) talvolta  per  la stessa  natura di tale  pubblicità commerciale; b) talaltra, solo  se contiene riferimenti comparativi maliziosi,  subdoli  o tendenziosi. 
 pubblicità commerciale menzognera:  è  la pubblicità commerciale che attribuisce a beni  o servizi qualità  che non  hanno. Essa  costituisce  atto  di concorrenza sleale  (v. atti, pubblicità commerciale di concorrenza  sleale) solo  se lede  interessi  di imprenditori concorrenti. la pubblicità commerciale è  lecita  se non  arreca alcun  danno  agli imprenditori concorrenti, anche,  quindi,  se produce danno ai consumatori. Alla  tutela  dei consumatori della  pubblicità commerciale pubblicità commerciale provvede  anche  l’autonomia contrattuale, tramite il Codice  di autodisciplina pubblicitaria (v. autodisciplina  della pubblicità commerciale).  
 pubblicità commerciale negativa:  è  la pubblicità commerciale per  mezzo  della  quale  l’imprenditore  (v.) per  sottrarre clientela  agli imprenditori concorrenti, si presenta falsamente come  l’unico produttore di un  dato  prodotto o come  il produttore del solo  prodotto genuino.  Tale  forma  di pubblicità commerciale rappresenta sempre  un  atto  di concorrenza sleale (v. atti, pubblicità commerciale di concorrenza  sleale). Ev  pubblicità commerciale pubblicità commerciale anche  quella  che contiene un indiretto riferimento comparativo.  
 pubblicità commerciale occulta:  con  tale  locuzione  (sinonimo di pubblicità commerciale nascosta  e di product placement nella  accezione  anglosassone) viene  intesa  la reclamizzazione di prodotti o servizi commerciali  attuata prevalentemente attraverso la visualizzazione del relativo  segno  distintivo  in contesti  non  propriamente pubblicitari, e cioè  in opere  filmiche  o televisive  nelle  quali,  durante lo svolgersi  dell’azione,  un  personaggio o un  ospite  noto  ha  una  relazione apparentemente (ma  falsamente) casuale  con  il prodotto sul quale,  in  quanto estraneo alle  necessità  narrative, si vuole  così  captare, in realtà , una  anomala e particolare attenzione dello  spettatorepubblicità commercialeconsumatore potenziale. Caratteristica della  pubblicità commerciale pubblicità commerciale è  pertanto che il messaggio  pubblicitario e dunque la ostentazione commerciale del prodotto non  sono  riconoscibili  come  tali perche´  appositamente celati  in contesti  più  ampi  e generali:  questi  infatti, proprio per  la loro  capacità  di assorbire e rendere implicita  quella prospettazione, risultano idonei  a mascherare questa  dietro  il livello  primario e immediato della  narrazione visiva, e a rendere così  possibile,  per  meccanismo  inconscio,  il suo emergere nella  mente  dello  spettatore in un  momento anche  non  contemporaneo, e quasi  parallelo,  alla  attenzione inizialmente da  egli prestata alla  sola narrazione. La  pubblicità commerciale pubblicità commerciale è  prevalentemente inquadrata nell’ambito degli  atti  di concorrenza sleale  (v. atti, pubblicità commerciale di concorrenza  sleale) e in particolare nelle  ipotesi  di violazione  di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quale  mezzo  non  conforme ai c.d. principi  di correttezza professionale: ciò  in quanto essa  appare contraria al principio  normativo di lealtà  geneticamente insito  nell’obbligo  di offrire  i prodotti commerciali  alla scelta  altrui  in quadro concorrenziale di confrontabilità , il che risulta aggirato dagli  imprenditori che realizzano  la pubblicità commerciale nascosta.  La  giurisprudenza della  Suprema Corte  è  tuttora orientata nel considerare illecita  la pubblicità commerciale solo nell’ipotesi  in cui essa, con  riferimenti diretti  o indiretti, costituisca oggettivo  discredito per  l’imprenditore concorrente. La  recente giurisprudenza di merito  e la dottrina prevalente, invece,  considerano la pubblicità commerciale pubblicità commerciale illecita  anche  e comunque in se´  poiche´  essa, avendo  le stesse  caratteristiche genetiche della  pubblicità commerciale redazionale  (v.),  è  come  questa,  in pratica,  una  forma  di pubblicità commerciale mendace visto che allo  spettatore (potenziale consumatore) viene  taciuto che nella  prospettazione che gli viene  posta  vi sia una  parte  che costituisca sostanzialmente offerta  pubblicitaria. La  pubblicità commerciale pubblicità commerciale è  qualificabile  illecita  e censurabile anche  in base  all’art.  7 del Codice  di autodisciplina pubblicitaria,  il quale  prescrive  che la pubblicità  debba  essere  sempre riconoscibile in quanto tale,  e soprattutto ai sensi  dell’art.  8, l. 1o  giugno 1990, n. 223, sul nuovo  sistema  misto  della  televisione  (v.) che, oltre  ad imporre anch’esso  a livello  statuale l’obbligo  di rendere riconoscibile come tale  la pubblicità , vuole  che essa  debba  essere  distinta  dal resto  dei  programmi con  mezzi ottici  o acustici  di evidente percezione. La  pubblicità commerciale pubblicità commerciale costituisce  poi,  implicitamente ma chiaramente, una  violazione  delle disposizioni  di cui all’art.  1, comma  2o, del d.l. 25 gennaio  1992, n. 74: questo  prescrive  infatti  che la pubblicità commerciale deve  essere  sempre  palese,  ed espressamente vietando la pubblicità commerciale ingannevole, rende  possibile  la sospensione e l’inibitoria  di questa  con  apposito procedimento davanti  ad  una  autorità garante (la  medesima  della  c.d. legge antitrust 10 ottobre 1990, n. 287), ad istanza  sia dei concorrenti sia dei singoli consumatori e del Ministero dell’industria, ed  inoltre  l’applicazione  delle  sanzioni  penali  dell’arresto e dell’ammenda in caso  di inottemperanza alle  decisioni  dell’autorità medesima.  
 pubblicità commerciale per agganciamento:  è  la pubblicità commerciale attuata inserendo l’immagine  del prodotto altrui  nella  pubblicità commerciale del proprio prodotto. Tale  forma  di pubblicità commerciale rientra negli  atti  di concorrenza sleale  (v. atti, pubblicità commerciale di concorrenza  sleale), in quanto l’imprenditore (v.) che la attua  cerca  di attribuire ai propri  prodotti pregi  che sono  propri dell’impresa  concorrente.  
 pubblicità commerciale per riferimento:  è  la pubblicità commerciale per  mezzo  della  quale  l’imprenditore  (v.) tenta  di trarre vantaggio  dalla  rinomanza dei prodotti altrui  presentando il proprio prodotto come  simile al più  rinomato prodotto altrui.  Trattasi di atti  di concorrenza sleale  (v. atti, pubblicità commerciale di concorrenza  sleale); infatti  l’imprenditore che attua  pubblicità commerciale pubblicità commerciale attribuisce falsamente ai propri  prodotti pregi  che sono  propri  dei prodotti del concorrente, acquistando così  un  ingiusto  vantaggio  nei  confronti  di questi  o arrecandogli un  danno.   
 pubblicità commerciale redazionale:  la voce identifica  la forma  più  classica con  la quale  si è  originariamente manifestata la pubblicità commerciale occulta (v.),  ed  è  quella  attuata con  mezzi costituiti  da  testi  scritti  e pubblicati di norma  su quotidiani e periodici anziche´  con  mezzi audiovisivi.  Anche  nella  pubblicità commerciale pubblicità commerciale l’induzione  all’acquisto  viene perseguita rendendo indiretto il messaggio  pubblicitario nei confronti  del lettorepubblicità commercialepotenziale consumatore: e dunque celando  l’offerta  di uno  specifico prodotto in quanto tale,  in contesti  nei quali  si descrivono argomenti o fenomeni ampi  e generali  sotto  forma  di scritti  di attualità  di cronaca,  di interviste  o di aggiornamenti commerciali  per  il mondo  imprenditoriale. Come  per  la pubblicità commerciale occulta (v.),  anche  per  la pubblicità commerciale pubblicità commerciale vi è  contrasto di opinione giurisprudenziale e dottrinale circa il se la pubblicità commerciale pubblicità commerciale sia illecita  in se´ , in quanto forma  comunque mendace di pubblicità commerciale e dunque di comportamento concorrenziale illecito  ab  origine  oppure se essa  possa  essere  considerata illecita  soltanto nel  caso  in cui dal suo contenuto sortiscano risultati  lesivi degli  altri concorrenti per  la sua  eventuale oggettiva  scorrettezza, dovendosi prescindere  dalla  non  riconoscibilità  del messaggio  pubblicitario. Oltre  che come  ipotesi  di illecito  riconducibile agli atti  di concorrenza sleale  previsti dall’art.  2598 c.c., la pubblicità commerciale pubblicità commerciale, quale  forma  di pubblicità commerciale potenzialmente ingannevole, appare censurabile e sanzionabile in base  alle  norme  del d.l. 25 gennaio 1992, n. 74, il quale:  vieta  appunto la pubblicità commerciale ingannevole qualificandola (art.  1, lett.  b)  come  qualsiasi  pubblicità  che in qualunque modo,  compresa la sua presentazione, induca  in errore le persone fisiche o giuridiche  alle  quali  è rivolta  o che essa  raggiunge  e che, a causa  del suo carattere ingannevole, possa  pregiudicare il loro  comportamento economico ovvero  che, per questo  motivo,  leda  o possa  ledere  un  concorrente; e prescrive  ai fini della   trasparenza della  pubblicità commerciale (art.  4, comma  1o) che in particolare la pubblicità commerciale a mezzo  di stampa  debba  essere  distinguibile  dalle  altre  forme  di comunicazione al pubblico,  con  modalità  grafiche  di evidente percezione. Trattandosi di messaggio  diffuso  attraverso la stampa,  nel caso  della  pubblicità commerciale pubblicità commerciale scatta  l’obbligo per  l’autorità  garante di fronte  al quale  è  attivabile  il procedimento previsto dal d.l. n. 74 del 1992, di richiedere il parere del Garante per  la radiodiffusione e l’editoria  prima  di emettere i provvedimenti di sospensione o di inibitoria  della  pubblicità commerciale. La  pubblicità commerciale pubblicità commerciale infine  è  ovviamente censurabile anche  per  contrasto con  il Codice  di autodisciplina pubblicitaria ove  non risponda alla  prescrizione del suo art.  7, che reca  l’obbligo  della  costante riconoscibilità  della  pubblicità commerciale in quanto tale.   
 pubblicità commerciale subliminale:  il termine indica  quella  forma  di pubblicità commerciale perseguita con  i metodi propri  del messaggio  c.d. subliminale:  e cioè  dirigendo al soggetto  che dovrebbe riceverlo  ed  elaborarlo elementi di comunicazione visiva e/o acustica  di modalità  o entità  valutabili  sotto  la soglia (= appunto, sub limine)  della  normale  percepibilità  delle  immagini  e dei suoni;  anche  in tal caso  per  raggiungere e stimolare  in modo  anomalo e inconscio  l’induzione  attrattiva dello  spettatore, della  cui attenzione è  possibile  così  approfittare  essendo  il suo grado  di consapevolezza particolarmente ridotto di fronte  a simili evenienze.  Proprio  per  tali  caratteristiche metodologiche, infatti,  la pubblicità commerciale pubblicità commerciale si distingue  da  quella  pubblicità commerciale occulta (v.) in senso  tecnico  poiche´ , a differenza di questa  (dove  è  nascosto  e obliquo  il messaggio  pubblicitario, mentre la percepibilità  della  situazione e degli  oggetti  o dei dialoghi  nei quali  è inserito  sussiste  pienamente), in essa  manca  la riconoscibilità  immediata di  qualsiasi  elemento secondo  il normale  andamento e livello  delle  percezioni sensoriali.  La  pubblicità commerciale pubblicità commerciale è  da  considerarsi illecita  non  solo  e non  tanto  quale forma  culminante di pubblicità commerciale occulta (v.) e comunque non  palese,  quanto piuttosto per  l’esistenza,  sia dell’espresso divieto  generale dettato in materia anticoncorrenziale dall’art.  15, comma  19o, l. 6 agosto  1990, n. 223, di trasmettere messaggi  radiotelevisivi cifrati  o di carattere subliminale,  sia del divieto  specifico  di cui all’art.  4 d.l. 25 gennaio  1992, n. 74, che nell’ambito della  tutela  dalla  pubblicità commerciale ingannevole proibisce  ogni  forma  subliminale  di pubblicità commerciale. . 		
			
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