commercio con l’estero competenze  amministrative:  per  commercio estero  si intende lo scambio di beni  e servizi tra  soggetti  appartenenti a Stati  diversi.  La  materia  è regolata dalla  legge in vario  modo:  con  la normazione valutaria,  per disciplinare  il sistema  dei pagamenti internazionali, con  la normazione che disciplina  gli scambi  commerciali  esteri  e con  la normazione doganalecommercio con l’esterotributaria, con  cui vengono  fissate  le tariffe  per  le merci  oggetto di scambio.  Particolare importanza è  attribuita alla  disciplina amministrativa, che è  costituita  dall’insieme  di disposizioni  particolari che regolano le operazioni di esportazione e di importazione delle  merci mediante un  sistema  di divieti  ed  autorizzazioni rilasciate  dagli  organi  di governo  del settore. Per  le esportazioni, vige il principio  generale,  desunto dalla  normativa comunitaria (art.  1 reg.  Cee  n. 2603 del 20 dicembre  1969), della  libertà  dello  scambio,  non  solo  tra  gli Stati  dell’Unione europea ma anche  tra  questi  e i Paesi  terzi  con  i quali  le esportazioni non  sono  soggette a restrizioni quantitative e qualitative. Tuttavia, in virtù  di apposite  clausole di salvaguardia stabilite  dalle  stesse  norme  comunitarie, il Ministero del commercio con l’estero può  intervenire per  disciplinare  lo scambio  di determinate categorie  di merci  che figurano  in un  apposito elenco  (c.d.  tabella  EXPORT), sottoponendo la loro  esportazione al rilascio,  da  parte  del Ministero delle finanze,  di una  licenza  particolare valida  sei mesi. Per  le merci  che non rientrano nella  tabella  EXPORT, l’esportazione è  consentita in via automatica, in base  alla  sola presentazione ai competenti uffici doganali della  documentazione valutaria e della  dichiarazione doganale.  L’importazione, invece,  è  soggetta  a diversi  regimi  che tengono conto  della qualità  o della  quantità  della  merce  e del paese  estero  di provenienza: a) regime  a dogana:  l’importazione è  consentita in base  ad  una  autorizzazione avente  carattere generale,  rilasciata  con  decreto del Ministro  del commercio con l’estero, con  la quale  si stabilisce  che, in ragione  della  qualità  o della  provenienza della merce,  le operazioni avvengano direttamente alle  dogane,  previa presentazione delle  previste  dichiarazioni doganali  e valutarie.  Tale  regime è  quello  previsto  per  le importazioni che avvengono all’interno  dei confini comunitari; b)  regime  a licenza:  le importazioni sono  consentite subordinatamente ad  una  autorizzazione particolare rilasciata  dal Ministero delle  finanze,  di concerto con  quello  del commercio con l’estero, in relazione  alla  provenienza delle  merci  da  alcuni  paesi  ovvero  in relazione  a determinate merci  per  le quali  si voglia  attuare un  regime  protezionistico stabilito  dai regolamenti comunitari; c) regime  a dogana  controllata: è  caratterizzato dalla apposizione di un  vincolo  quantitativo relativo  alla  quantità  o al valore della merce.  All’importatore che ha  previamente ottenuto dall’amministrazione l’autorizzazione particolare che tiene  conto  dei contingenti quantitativi di merce,  la cui determinazione compete al Ministero del commercio con l’estero, sono  consentite le operazioni direttamente agli uffici doganali  fino alla  concorrenza del tetto  di quantità  o del valore  prefissato; d)  regime  con  nullacommercio con l’esteroosta ICE:  tale  sistema  consente di contemperare quello precedentemente considerato. L’operatore che, in base  alla  fissazione  del vincolo  quantitativo, voglia  evitare  che, al momento dell’arrivo  della  merce, il contingente possa  risultare  esaurito, deve  prenotare la merce  in arrivo,  tema  di esecuzione dei programmi di importazione, di esportazione e di disciplina  delle  operazioni relative,  nelle  quali  interviene con  atti  aventi  la forma  di decreti  ministeriali e con  autorizzazioni particolari rilasciate  agli operatori. In  tali  casi, il ministero provvede  allo  studio  e all’iniziativa  dei provvedimenti in tema  di divieti  economici  e politici  di importazione e di esportazione che sono  emanati di concerto con  il Ministero delle  finanze  e  importazione ed  esportazione e vari comitati  tecnici,  istituiti  con  decreti ministeriali relativamente ai vari rami  merceologici,  anch’essi  aventi  funzioni meramente consultive.  In  collegamento con  il commercio con l’estero commercio con l’estero opera  l’Istituto  nazionale per  il commercio con l’estero, ICE,  ente  pubblico  la cui funzione  principale è  quella  di promuovere, agevolare e sviluppare  il commercio italiano  con  l’estero. L’ICE  gode  di piena  autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria, dipendendo dal ministero solo  funzionalmente. 		
			
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