Enciclopedia giuridica

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Collaudo

Ev la verifica, da parte del committente dell’appalto (v.), che l’opera realizzata dall’appaltatore sia stata realizzata secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, cioè secondo le regole tecniche applicabili a quel determinato tipo di opera. La verifica deve essere compiuta dal committente non appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire: se il committente, invitato dall’appaltatore, non esegue il collaudo senza giusti motivi o non ne comunica il risultato entro breve termine, l’opera si considera accettata (1665 c.c.). La verifica della conformità dell’opera agli elementi predetti importa la sua accettazione da parte del committente e il pagamento, ad opera di questi, del corrispettivo dell’appalto (art. 1665, ult. comma, c.c.). In seguito all’accettazione, la garanzia per difformità e vizi dell’opera non è dovuta dall’appaltatore se le difformità e i vizi erano conosciuti o conoscibili, purche´ , in quest’ultimo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore (art. 1667, comma 1o, c.c.). Se è stato pattuito che l’esecuzione dell’opera avvenga per partite, cioè che le singole parti del bene o i singoli aspetti del servizio siano realizzati distintamente, l’appaltatore può domandare che il collaudo e il pagamento avvengano dopo la realizzazione di ogni singola partita.


Collaborazione      |      Collazione


 
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