Enciclopedia giuridica

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Forza armata

Invio da parte di uno Stato o in suo nome di bande o di gruppi armati, di forze irregolari o di mercenari se compiono atti di una tale gravità che equivalgono ad un vero e proprio attacco armato compiuto dalle forze regolari. Non sono ricompresi in tale ultima nozione ne´ i semplici incidenti di frontiera, ne´ la fornitura di armi o l’assistenza logistica prestata agli insorti. Anche nei casi in cui il ricorso alla forza è lecito, incontra, nelle modalità del suo impiego, i limiti posti dal c.d. diritto umanitario di guerra che sembra applicabile anche a conflitti armati non qualificabili come guerra. V. anche aggressione; guerra; sanzioni internazionali.

divieto di ricorso alla forza armata: v. divieto dell’uso della forza.

liceità di ricorso alla forza armata: l’art. 51 Carta Onu che consente, a certe condizioni (temporaneità , proporzionalità , necessità , immediatezza ed informazione del Consiglio di sicurezza sulle misure intraprese), l’autotutela individuale e collettiva, in presenza di un attacco armato di cui è vittima un membro delle N.U costituisce l’eccezione generalizzata al divieto di cui all’art. 2, comma 4o. Tale uso legittimo della forza deve cessare non appena il Consiglio di sicurezza abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Gli artt. 107 e 53 Carta Onu prevedevano l’uso lecito della forza contro gli Stati ex nemici durante la II Guerra mondiale (Germania, Italia, Giappone). Con l’ingresso di questi ultimi nelle N.U., si ritiene che tali articoli siano caduti in desuetudine. Costituisce altra possibile ipotesi di legittimo ricorso alla forza il consenso dell’avente diritto secondo il principio volenti non fit iniuria, se: il consenso proviene da un ente, la cui manifestazione di volontà sia imputabile allo Stato in cui l’intervento ha luogo; la manifestazione di volontà è valida e, quindi, non affetta dai c.d. vizi della volontà (errore, violenza e dolo) ed è espressa in conformità all’ordinamento interno; l’azione con la forza non viola altre norme di comportamento; il consenso non è contrario ad una norma di jus cogens. Non sono, per contro, considerate ipotesi di ricorso legittimo alla forza, al di fuori del sistema Onu, i c.d. interventi umanitari allo scopo di proteggere i cittadini dello Stato nei confronti del quale ha luogo l’intervento, da trattamenti inumani o crudeli; i raids a protezione di cittadini all’estero che si trovino in pericolo di vita per cause a loro non imputabili. V. anche divieto dell’uso della forza.

forza armata maggiore: causa escludente la illiceità . Comportamento contrario ad un obbligo internazionale giustificato dal fatto che esso è dovuto ad una forza irresistibile che ha reso materialmente impossibile per lo Stato agire in conformità con quell’obbligo. Per essere applicabile, deve dare luogo ad un’impossibilità assoluta di eseguire l’obbligo ed il prodursi della situazione di impossibilità materiale non deve essere imputabile allo Stato che invoca la causa di esclusione della illiceità (art. 31, Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati della Commissione del diritto internazionale).


Forward foreign exchange      |      Forza maggiore


 
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