Enciclopedia giuridica

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Laurea ecclesiastica

Le Università ecclesiastiche svolgono attività di insegnamento nelle discipline religiose teologiche nei tre indirizzi fondamentali di teologia, diritto canonico e filosofia, a cui si aggiungono discipline ausiliarie (psicologia, sociologia, biogenetica ecc.), rendendo possibile il conseguimento delle relative lauree per chierici, religiosi e laici. L’Accordo 18 febbraio 1984, art. 9 e connessi n. 5 e 6 Prot. add., dispongono, ampliando la formula del Concordato del 1929, la libertà dell’insegnamento della religione, e l’art. 10.1 garantisce la libertà della formazione nelle discipline ecclesiastiche, impartita dagli istituti universitari ecclesiastici (cfr. anche can. 232), nonche´ il riconoscimento dei titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le parti (quindi estendendo, attraverso ulteriori accordi, il ventaglio dei titoli accademici ecclesiastici riconoscibili dallo Stato), conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, art. 10.2. Il riconoscimento civile di detti titoli comporta l’ammissione dei laureati ad esami di abilitazione o di concorso, ai fini dell’insegnamento, e la possibilità di iscriversi, previa libera valutazione sui risultati del corso di studi compiuto, da parte delle autorità accademiche, a corsi di laurea in università statali. Lo Stato riconosce egualmente i titoli accademici, lauree, diplomi di formazione teologica e di formazione confessionale, rilasciati dagli istituti culturali appartenenti alle confessioni religiose di minoranza che hanno stipulato Intese con lo Stato (l. n. 516 del 1988, art. 13 per le Chiese Avventiste; l. n. 517 del 1988, art. 20, per le Chiese Adi; l. n. 101 del 1989 art. 13, per le Comunità ebraiche).


Laudatio auctoris      |      Lavoratori


 
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