nazionalizzazione nel diritto internazionale:  misura  restrittiva disposta  da  uno  Stato  rispetto a beni  di persone appartenenti ad  un  altro  Stato,  situati  nell’ambito territoriale del primo.  Il diritto  internazionale tradizionale individuava  i limiti di tale  misura  nell’esistenza  dei seguenti  requisiti:  a) esistenza  di un interesse pubblico  dello  Stato  nazionalizzante; b)  divieto  di discriminazione in base  alla  nazionalità ; corresponsione di un  indennizzo che, secondo  gli Stati  occidentali,  doveva  essere  pronto, adeguato ed  effettivo.  La constatazione di tali  requisiti  da  parte  degli  Stati  in via di sviluppo  (Pvs)  e l’affermarsi,  nel diritto  internazionale del principio  della  sovranità permanente degli  Stati  sulle risorse  naturali (Ris.  dell’Assemblea generale delle  N.U.,  14 dicembre  1962, n. 1803, XVII)  hanno  contribuito a modificare il regime  giuridico  nella  materia, tanto  che oggi è  riconosciuta la più  ampia  libertà  allo  Stato  territoriale che procede ad  una  nazionalizzazione con  l’unico obbligo  di corrispondere un  adeguato indennizzo, quale  equa remunerazione del capitale  investito.  V. anche  investimenti  stranieri.  
 obbligo di indennizzo per nazionalizzazione:  v. indennizzo;  lumpnazionalizzazionesum agreements. 		
			
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