Enciclopedia giuridica

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Giudicato amministrativo

Per giudicato amministrativo s’intende la decisione contenuta in una sentenza divenuta immutabile. Esso si forma allorquando siano stati esperiti tutti i mezzi d’impugnazione contro la sentenza del giudice, ovvero quando essi non siano più esperibili per decorrenza dei termini fissati dalla legge. Il giudicato amministrativo può concernere solo sentenze di merito; restano pertanto escluse le questioni pregiudiziali (v. questioni, giudicato amministrativo pregiudiziali nel processo amministrativo) decise incidenter tantum e le sentenze interlocutorie di rito. (M.T. Sempreviva).

giudicato amministrativo di accoglimento: per giudicato amministrativo giudicato amministrativo s’intende che la cosa giudicata riguarda in via esclusiva solo i motivi esaminati dal giudice e ritenuti fondati con la sentenza di annullamento. (M.T. Sempreviva).

giudicato amministrativo di rigetto: per giudicato amministrativo giudicato amministrativo s’intende che resta preclusa la possibilità di proporre nuovi motivi d’impugnativa in caso di rigetto del ricorso, poiche´ il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile. Tale limite non riguarda gli eventuali cointeressati estranei al giudizio ai quali è riconosciuta la possibilità di impugnare l’atto oggetto del ricorso rigettato, sia per gli stessi motivi dal giudice ritenuti infondati e sia per motivi diversi non dedotti nel ricorso stesso. (M.T. Sempreviva).

effetti del giudicato amministrativo: il giudicato amministrativo esplica due tipi di effetti: a) preclusivo: è precluso qualsiasi nuovo giudizio avente ad oggetto la stessa questione decisa nella sentenza (efficacia negativa del giudicato). Inoltre, in qualsiasi altro giudizio avente un diverso oggetto, il giudice è vincolato al punto deciso con la sentenza passata in giudicato (efficacia positiva del giudicato); b) costitutivo: il giudicato amministrativo crea una nuova situazione giuridica indipendentemente dalla conformità o difformità di questa rispetto alla situazione giuridica preesistente. L’autorità amministrativa, parte in giudizio, rimane vincolata al giudicato nel senso che la sua ulteriore attività deve conformarsi ad esso, pena la violazione del giudicato. Anche il giudice amministrativo rimane vincolato alla sentenza, qualora l’atto che ne ha formato oggetto sia sottoposto al suo sindacato (c.d. giudicato amministrativo interno). (M.T. Sempreviva).

elusione del giudicato amministrativo: si ha giudicato amministrativo giudicato amministrativo quando la P.A. adotti un provvedimento solo formalmente ottemperativo, ma che nella sostanza lascia insoddisfatto l’interesse riconosciuto meritevole di tutela. (M.T. Sempreviva).

giudicato amministrativo formale: il giudicato amministrativo giudicato amministrativo indica lo stato di ogni sentenza avverso la quale siano stati esperiti gli ordinari mezzi d’impugnazione, o si sia verificata la decadenza dagli stessi. Esso implica una immutabilità relativa della sentenza, dal momento che nei suoi confronti possono esperirsi ancora i mezzi straordinari d’impugnazione. La sentenza diventa perciò incontestabile in giudizio ad opera delle parti e immodificabile per effetto di una successiva decisione giurisdizionale. Il giudicato amministrativo giudicato amministrativo è da considerarsi necessario presupposto per il formarsi del giudicato amministrativo sostanziale (v.). (M.T. Sempreviva).

giudicato amministrativo implicito: il giudicato amministrativo giudicato amministrativo si forma su quelle questioni riguardanti il processo e rappresentanti il presupposto logico necessario della decisione, sebbene non esaminate nella sentenza (es. questioni di giurisdizione o di competenza rispetto ad una sentenza sul merito). Tali questioni sono proponibili in un nuovo processo, sempreche´ non siano dirette a rimettere in discussione il giudicato entro i suoi limiti oggettivi (soggetti, petitum e causa petendi). (M.T. Sempreviva).

limiti oggettivi del giudicato amministrativo: nel giudizio di legittimità , gli effetti del giudicato amministrativo sono circoscritti all’atto amministrativo impugnato, per cui è esclusa la sua applicazione ad un atto diverso; vengono, però , travolti dal giudicato amministrativo tutti gli atti consequenziali a quello impugnato, anche se non abbiano formato oggetto di ricorso. Gli effetti del giudicato amministrativo sono circoscritti ai soli motivi posti a base della decisione. Nei casi, invece, di giurisdizione esclusiva (v. giurisdizione amministrativa, giudicato amministrativo esclusiva) che investono, non un atto ma un rapporto, il giudicato amministrativo investe il dedotto ed il deducibile. (M.T. Sempreviva).

limiti soggettivi del giudicato amministrativo: la decisione giurisdizionale ha efficacia solo nei confronti delle parti del giudizio in forza del principio di cui all’art. 2909 c.c.. Il giudicato amministrativo non esplica efficacia rispetto ai soggetti che, pur trovandosi nella stessa posizione del ricorrente (v. cointeressati), non abbiano agito a difesa delle loro posizioni nei termini stabiliti. La P.A. può , però , estendere il giudicato ai soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei ricorrenti. Al principio di efficacia inter partes del giudicato sono previste due eccezioni relative agli atti indivisibili (provvedenti in modo unitario nei confronti di un complesso di individui) ed ai regolamenti (l’annullamento giurisdizionale dei quali ha efficacia erga omnes trattandosi di norme generali ed astratte). (M.T. Sempreviva).

ricorso per l’esecuzione del giudicato amministrativo: v. giudizio di ottemperanza.

giudicato amministrativo sostanziale: per giudicato amministrativo giudicato amministrativo s’intende che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Esso impone alle parti l’obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice ed attiene alle sole sentenze di merito. (M.T. Sempreviva).

violazione del giudicato amministrativo: si ha giudicato amministrativo giudicato amministrativo quando la P.A. tiene comportamenti o adotta provvedimenti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza. (M.T. Sempreviva).


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