fiumi come confini:  v. confine  fra Stati, fiume  come  fiumi. 
 commissioni dei fiumi:  organi  internazionali, creati  mediante accordo  fra gli Stati  ripuari  di un  fiume  internazionale per  l’amministrazione e la vigilanza del rispetto  del regime  giuridico  cui il fiume  stesso  è  sottoposto. Si pensi alla  Commissione europea per  il Danubio con  sede  a Galatz,  creata  con  il Trattato di Parigi  del 1856, dotata di una  propria bandiera ed  organi autonomi di polizia,  che godeva  di un  potere normativo e giurisdizionale, ai fini della  regolamentazione della  navigazione  sul Danubio.  
 regime internazionale dei fiumi:  corsi d’acqua  naturali che, nel loro  corso navigabile,  attraversano o separano il territorio di più  Stati.  Sono  retti  dai principi  della  libertà  di navigazione, di eguaglianza  e del rispetto  delle legislazioni  doganali  e sanitarie degli  Stati  costieri,  espressi  nella Convenzione di Barcellona del 20 novembre 1921 (completata da  uno Statuto e da  un  Protocollo), sulle vie navigabili  di interesse internazionale. L’art.  5 della  Convenzione consente allo  Stato  ripuario di riservarsi  il servizio  dei  passeggeri  e  delle  merci  fra  porti  sottoposti  alla  sua  sovranità.  Per  quanto riguarda  il diritto  internazionale generale,  non  tutta  la dottrina è  concorde  nel ritenere esistente una  norma  consuetudinaria che preveda la libertà  di navigazione  sui fiumi internazionali. Per  la loro  amministrazione ed  il controllo del sistema  di libertà  predisposto sono  state  istituite  delle Commissioni internazionali dotate spesso  di poteri  di polizia. 		
			
| Fissato bollato | | | Fixing |