Enciclopedia giuridica

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Notaio



notaio ausiliario del giudice: v. funzioni del notaio.

notaio cancelliere: v. funzioni del notaio.

funzioni del notaio: i notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà , attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati o gli estratti (art. 1, comma 1o, L.N.). Queste sono le funzioni cosiddette istituzionali del notaio, ossia quelle per le quali è investito dall’ordinamento di una competenza generale. Ai notai sono poi attribuite anche altre funzioni, tra le quali ricordiamo quelle di: 1) sottoscrivere e presentare i ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti (art. 1, comma 2o, n. 1 L.N.); 2) ricevere con giuramento atti di notorietà (v. atti, notaio notori) in materia civile e commerciale (art. 1, comma 2o, n. 2 L.N.); 3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio dell’inventario (v. beneficio, notaio di inventario) di cui all’art. 484 c.c. (art. 1, comma 2o, n. 3 L.N.); 4) procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria: a) all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali (art. 765 c.p.c.); b) agli inventari in materia civile e commerciale ai sensi dell’art. 769 c.p.c., salvo che il pretore, su istanza e nell’interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; c) agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie (artt. 1, comma 2o, n. 4, L.N., 733 c.p.c. e 786 c.p.c.); 5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato (art. 1, comma 2o, n. 5 L.N.); 6) ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all’estero (art. 1, comma 1o, n. 1, r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666); 7) ricevere le dichiarazioni di rinuncia ad eredità (v. rinuncia, notaio all’eredità ) di cui all’art. 519 del c.c. (art. 1, comma 1o, n. 2, r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666); 8) firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni degli artt. 2214 ss. c.c. e 200 att. c.c. (art. 1, comma 1o, n. 3, r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666); 9) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera (art. 1, comma 1o, n. 4, r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666); 10) rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali (art. 1, comma 1o, n. 5, r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666); 11) autenticazione di sottoscrizioni apposte su scritture private (art. 72 L.N.); 12) autenticazione delle sottoscrizioni sui titoli del debito pubblico (art. 14 d.p.r. 14 febbraio 1963, n. 1343); 13) autenticazione delle sottoscrizioni sui titoli nominativi (artt. 12 r.d. 29 maggio 1942, n. 239, e 2023 c.c.); 14) autenticazione delle sottoscrizioni sui titoli all’ordine (art. 47, comma 2o, L.N.); 15) protesto di cambiali e assegni bancari (artt. 68, comma 1o, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; 60, comma 1o, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; 1, l. 12 giugno 1973, n. 349); 16) autenticazione delle sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della P.A. (art. 20 l. 4 gennaio 1968, n. 15); 17) autenticazione delle sottoscrizioni apposte alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 2 l. 4 gennaio 1968, n. 15); 18) autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art. 3 l. 4 gennaio 1968, n. 15); 19) autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 4 l. 4 gennaio 1968, n. 15); 20) assunzione in caso di mancanza o impedimento temporanei di un funzionario di cancelleria o segreteria delle funzioni del cancelliere o del segretario (art. 74 l. 23 ottobre 1960, n. 1196); 21) esercizio di funzioni giudiziarie giudicanti quali vicenotaiopretori onorari (art. 32 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12); 22) esercizio di funzioni giudiziarie requirenti quali vicenotaioprocuratori onorari (artt. 71 e 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12); 23) formazione di estratti di libri di commercio o di registri da esibire, in sostituzione dell’originale, su ordine del giudice nell’istruzione probatoria del processo giurisdizionale civile (art. 212, comma 2o, c.p.c.); 24) formazione dell’inventario dei beni del minore sottoposto a tutela (art. 363 c.c.) (v. tutela, notaio dei minori); 25) comunicazione, ai creditori ed ai legatari di un eredità accettata con beneficio, notaio d’inventario (v.), dell’invito a presentare, entro il termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito (art. 498, comma 2o, c.c.); 26) assistenza dell’erede alla liquidazione delle attività ereditarie ed alla formazione dello stato di graduazione nella procedura concorsuale per la liquidazione dell’eredità beneficiata (art. 499 c.c.); 27) rappresentanza, nelle operazioni di liquidazione dell’eredità beneficiata, dei coeredi convocati davanti al notaio per la dichiarazione dei crediti che non si sono presentati (art. 504 c.c.); 28) rogazione della divisione stragiudiziale nel caso in cui tra i condividenti, pur essendovi pieno accordo sul contratto divisorio da documentare in forma pubblica, non vi sia accordo relativamente alla nomina del notaio che viene fatta con decreto dal pretore del luogo dell’aperta successione (art. 730, comma 1o, c.c.); 29) iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo delle s.n.c. (v.) (art. 2296, comma 3o, c.c.), delle s.a.s. (v.) (art. 2315 c.c.) quando la stipulazione è avvenuta per atto pubblico; 30) deposito dell’atto costitutivo delle s.p.a. (v.) (art. 2330, comma 1o, c.c.), delle società in accomandita per azioni (v.) (art. 2464 c.c.), delle s.r.l. (v.) (art. 2475, comma 2o, c.c.), delle società cooperative (v. società cooperativa) (art. 2519, comma 1o, c.c.); 31) redazione del verbale dell’assemblea straordinaria delle s.p.a. (v.) (art. 2375 comma 2, c.c.), delle società in accomandita per azioni (v.) (art. 2464 c.c.), delle s.r.l. (v.) (art. 2486, comma 2o, c.c.), delle società cooperative (v. società cooperativa) (art. 2516 c.c.); 32) rogazione dell’atto di fusione (v. fusione di società ) e deposito dello stesso per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese (art. 2504, commi 1o, e 2o, c.c.); 33) rogazione dell’atto di scissione (v. scissione, notaio di società ) e deposito dello stesso per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese (art. 2504 novies, comma 4o, c.c.); 34) assistenza all’apertura forzata di cassette di sicurezza (art. 1841, comma 3o, c.c.); 35) assistenza all’apertura e redazione dell’inventario del contenuto di cassette di sicurezza, armadi, casseforti, borse, valigie, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari (art. 48, commi 6o, e 7o, del d.l. 31 ottobre 1990, n. 346); 36) autenticazione delle domande e dichiarazioni di trasferimento e di tramutamento dei titoli del debito pubblico (art. 7 l. 12 agosto 1957, n. 752); 37) compimento, per conto degli obbligazionisti, delle formalità necessarie per la costituzione delle garanzie previste dall’art. 2410 c.c. (art. 2414 c.c.); 38) rilascio delle copie certificate conformi per la ricostruzione di atti e documenti distrutti (art. 2 r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071); 39) redazione del verbale di rinuncia alla querela (art. 339 c.p.p.); 40) redazione dell’atto pubblico recante il riconoscimento del figlio naturale (art. 254, comma 1o, c.c.); 41) trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed annotazione a margine dell’atto di matrimonio delle convenzioni matrimoniali artt. 2647, comma 1o, c.c. e arg. ex 34 bis att. c.c.); 42) annotazione a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali e a margine dell’atto di matrimonio, delle modifiche delle convenzioni matrimoniali (artt. 163, comma 4o, c.c. e 34 bis att. c.c.); 43) esecuzione degli atti di offerta reale e di deposito (v. offerta, notaio reale e deposito) e redazione dei verbali relativi a tali atti (artt. 73, comma 1o, e 74 att. c.c.); 44) effettuazione, in adempimento all’obbligazione derivante dalla diligenza determinativa di cui all’art. 1176 c.c., degli accertamenti nei registri immobiliari (v. registri, notaio immobiliari) e catastali (v. catasto) per l’accertamento della libertà e per l’esatta individuazione dei beni che si trasferiscono con un atto che deve essere rogato dal notaio stesso; 45) trascrizione nei registri immobiliari degli atti da lui ricevuti o autenticati (art. 2671 c.c.); 46) iscrizione nel registro generale dei testamenti dei testamenti pubblici (v. testamento, notaio pubblico) o speciali (v. testamento, notaio speciale) da lui rogati, dei testamenti segreti (v. testamento, notaio segreto) da lui ricevuti, dei testamenti olografi (v. testamento, notaio olografo) formalmente depositati, del verbale di pubblicazione di testamenti olografi (v. pubblicazione del testamento), del ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso di lui (v. ritiro, notaio del testamento segreto od olografo), della revocazione (v. testamento, revoca del notaio) e della revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che rientri tra quelli da iscriversi nel registro generale dei testamenti o poste in essere con un atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli artt. 680 e 681 del c.c. (art. 5 l. 25 maggio 1981, n. 307); 47) pubblicazione dei testamenti olografi e segreti (v. pubblicazione del testamento) (artt. 620 e 621 c.c.); 48) redazione del verbale con il quale viene richiesto il passaggio di un testamento pubblico dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi (artt. 61, comma 4o, L.N. e 75 R.N.); 49) comunicazione alla pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, di una copia del testamento pubblico e del verbale di pubblicazione del testamento olografo e segreto (art. 622 c.c.); 50) comunicazione agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza di una copia del testamento pubblico da lui ricevuto o del testamento olografo e segreto da lui pubblicato (art. 623 c.c.); 51) denunzia al prefetto degli atti tra vivi e dei testamenti, per la cui stipulazione o pubblicazione il notaio sia intervenuto, con i quali si dispongono fondazioni (v. fondazione) o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire (v. associazione, acquisti dell’notaio; capacità di succedere) (art. 3 disp. att. c.c.); 52) comunicazione al prefetto ed al rappresentante della persona giuridica degli atti tra vivi e dei testamenti, per la cui stipulazione o pubblicazione il notaio sia intervenuto, coi quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica (art. 7 disp. att. c.c.); 53) denuncia da parte del notaio al p.m. o ad un ufficiale di polizia giudiziaria dei reati perseguibili d’ufficio di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni (art. 331 c.p.p.). Quando il notaio nell’esercizio delle sue funzioni sia ingiuriato o trovi resistenza, ne fa processo verbale, invitando le persone presenti a sottoscriverlo, e lo trasmette senza ritardo al pretore del mandamento. In caso d’urgenza può richiedere direttamente e sotto la propria responsabilità l’assistenza della forza pubblica (art. 53 R.N.); 54) richiedere la registrazione degli atti da lui redatti, ricevuti o autenticati (art. 10 lett. b), d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131); 55) richiedere alle parti contraenti la dichiarazione di cui all’art. 18 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 (dichiarazione relativa all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili) e produzione della stessa all’Ufficio del registro (art. 18, comma 2o, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643); 56) richiesta alle parti contraenti, del loro numero di codice fiscale, quando l’indicazione dello stesso è obbligatoria (art. 11, comma 1o, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605); 57) comunicare, se richiesti, all’ufficio del registro le notizie occorrenti per l’applicazione dell’imposta di registro e trasmettere allo stesso estratti dai suoi registri e copie degli atti da lui conservati (art. 63 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131); 58) presentare periodicamente il repertorio all’ufficio del registro, che ne controlla la regolarità della tenuta, della registrazione degli atti in esso iscritti nonche´ la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati (art. 68 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131); 59) richiesta delle volture catastali quando il notaio procede alla rogazione di atti che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto previa allegazione, quando il trasferimento comporti anche il frazionamento di particelle, del relativo frazionamento approvato (o per il quale siano trascorsi venti giorni dalla data di presentazione senza che l’ufficio abbia provveduto all’approvazione) (artt. 3, 5 e 14 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 650); 60) presentare all’Ufficio delle imposte competente per l’accertamento di copia dell’atto costitutivo delle deliberazioni che lo modificano e comunicazione allo stesso Ufficio della variazione dell’indirizzo della sede legale o amministrativa nonche´ della stabile organizzazione in Italia, se l’ente o la società ha sede all’estero, delle società , comprese quelle in nome collettivo ed in accomandita semplice, e degli enti diversi dalle società soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, quando l’atto che dà luogo alla costituzione o alle modificazioni predette, assume la forza dell’atto pubblico ed è stato rogato dal notaio stesso (art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600); 61) trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione di un atto avente per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati, di una copia dell’atto ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l’immobile (art. 18, comma 6o, l. 28 febbraio 1985, n. 47); 62) trasmissione all’ufficio distrettuale delle imposte dirette del domicilio fiscale dichiarato dalla parte, entro sessanta giorni dalla registrazione, di copia in carta libera dell’atto o della scrittura privata autenticata avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione dei diritti relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonche´ dei diritti di garanzia, qualora la parte alienante o costituente il diritto reale abbia dichiarato nell’atto di trasferimento che il reddito fondiario dell’immobile non è stato dichiarato nella dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell’atto (art. 3, comma 13 ter del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella l. 26 giugno 1990, n. 165); 63) versamento diretto al concessionario della riscossione dell’imposta di cui all’art. 3 del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con la l. 25 marzo 1991, n. 102 (art. 3, comma 4o, del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con la l. 25 marzo 1991, n. 102); 64) comunicazione all’amministrazione finanziaria entro il 30 aprile di ciascun anno delle operazioni che generano plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di cui all’art. 1 del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con la l. 25 marzo 1991, n. 102, effettuate nell’anno precedente, quando, non è stata effettuata l’opzione di cui all’art. 3, comma 2o, del citato d.l. n. 27 del 1991), con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l’oggetto della cessione e l’importo del corrispettivo; 65) autenticare la sottoscrizione dell’atto scritto con il quale il coniuge o i parenti del defunto manifestano la volontà di cremare il cadavere del defunto stesso, per conseguire l’autorizzazione del sindaco alla cremazione (art. 79, comma 2o, d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285); 66) ricezione del testamento internazionale (v. testamento, notaio internazionale) di cui alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 resa esecutiva in Italia con la l. 29 novembre 1990, n. 387;67) svolgere le funzioni di consulente tecnico (art. 61 c.p.c.) o di ausiliario del giudice su incarico dell’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge (art. 68, comma 2o, c.p.c.); 68) sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme infracostituzionali la cui illegittimità costituzionale sia non manifestamente infondata e la cui applicazione sia rilevante ai fini della rogazione di un atto di cui il notaio è stato richiesto; 69) assistere e rappresentare le parti nei giudizi davanti alle commissioni tributarie (art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636); 70) autenticare la sottoscrizione degli atti per i quali il c.p.p. prevede tale formalità (art. 39 del d.l. 28 luglio 1989, n. 271); 71) dare notizia al giudice tutelare delle disposizioni concernenti la designazione del tutore (v.) o del protutore contenute in un testamento da lui pubblicato (art. 345, comma 1o, c.c.). I notai esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi (art. 1, comma 3o, L.N.).

notaio p.m.: v. funzioni del notaio.

responsabilità del notaio: la notaio notaio può atteggiarsi sia come responsabilità contrattuale (v. responsabilità , notaio contrattuale) nei confronti dei creditori della sua prestazione intellettuale, sia come responsabilità extracontrattuale (v. responsabilità , notaio extracontrattuale) nei confronti dei terzi. Particolare interesse riveste la problematica della responsabilità civile del notaio nei confronti dei clienti per la rogazione di atti. Al riguardo è necessario coordinare i principi generali sulla responsabilità civile dei professionisti intellettuali (v. professionisti intellettuali, responsabilità dei notaio), con la specifica normativa che disciplina l’attività notarile e, in particolare, con l’art. 28 n. 1 L.N., ai sensi del quale il notaro non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico. Il notaio è , come tutti i debitori di prestazioni intellettuali dovute ex artt. 2229 ss. c.c., un debitore di mezzi (v. prestazione, notaio di mezzi), nel senso che egli non è tenuto alla realizzazione con piena soddisfazione dell’interesse del creditore che ha determinato il sorgere del vincolo obbligatorio, del fine economico che il creditore chiedendo l’intervento del notaio tendeva a realizzare, ma è tenuto soltanto ad un comportamento idoneo a realizzare il risultato che il creditore si attende e diretto alla realizzazione di tale risultato, senza che il risultato stesso entri a fare parte dell’attività debitoria dovuta. Per stabilire se il notaio ha adempiuto la propria obbligazione si procederà sempre secondo i principi del diritto comune che disciplina indistintamente tutte le obbligazioni: è sempre al clientenotaiocreditore che incombe l’onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto. Venendo ad esaminare specificamente la responsabilità civile del notaio, sia pure con le opportune cautele da osservare nei confronti di tutte le classificazioni, possiamo fondamentalmente individuare, nell’attività notarile di ricezione di atti, quattro fasi: 1) accertamento della volontà delle parti (art. 47 L.N.); 2) esame di ricevibilità dell’atto; 3) esame di sussistenza della rappresentanza (v.), assistenza ed autorizzazioni relative e di legittimità assoluta; 4) riproduzione documentazione. Riguardo alla prima fase, va detto che il notaio normalmente si limita e deve limitarsi a far sì che l’atto, che rogherà in seguito, corrisponda alla volontà empiricamente ed atecnicamente manifestata dalle parti che spesso non conoscono le basi legali su cui la dichiarazione sarà costruita. In questa fase il limite della funzione notarile è costituito dalla esatta rappresentazione del fatto giuridico (v. fatti giuridici). Nell’esame di ricevibilità il notaio è obbligato, in base ad una norma inderogabile, a non ricevere gli atti proibiti di cui all’art. 28 n. 1 L.N. (v. contratto, notaio illecito) o assimilati a questi in base a precise disposizioni contenute in leggi di interpretazione autentica della legge notarile o derogatorie alla stessa (cfr. ad esempio l’art. 21 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, ai sensi del quale il ricevimento e l’autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli artt. 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell’art. 28 della l. 16 febbraio 1913 n. 89, e successive modificazioni, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall’art. 18, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l’osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso art. 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all’art. 2 del c.p.p.), o nulli per la inosservanza delle formalità prescritte dall’ordinamento in generale o dalla legge notarile in particolare. In base ad una norma di integrazione suppletiva, che può considerarsi fondamentalmente espressa dall’art. 1176 c.c. (v. diligenza, notaio del buon padre di famiglia; professionisti intellettuali, diligenza del buon padre di famiglia dei notaio), il notaio risponde dei danni cagionati alle parti per aver rogato un atto nullo quando la nullità risulti da una precisa disposizione; tuttavia il notaio può e deve rogare un atto nullo, quando, non essendo questo espressamente proibito (art. 28 n. 1 L.N.) ed avendo egli reso edotte della nullità dell’atto stesso le parti richiedenti, queste abbiano perseverato nel richiedere la rogazione dell’atto esonerando espressamente il notaio da ogni responsabilità al riguardo, ponendo così in essere una deroga alla norma di integrazione suppletiva di cui sopra. Più complesso è stabilire i limiti della responsabilità per atti successivamente dichiarati nulli perche´ contrari ad una norma non risultante da una precisa disposizione, bensì da un’attività interpretativa (v. interpretazione della legge) della disposizione stessa. In tali casi bisogna distinguere tra varie ipotesi. Se alla declaratoria di nullità si è addivenuti in base ad un’interpretazione che, al tempo della redazione dell’atto costituiva un consolidato orientamento giurisprudenziale (anche se censurabile sotto il profilo interpretativo in quanto eventualmente non in conformità dei canoni ermeneutici ai quali è giuridicamente vincolato l’interprete o se, a causa della incertezza intrinseca al documento normativo era proponibile una diversa interpretazione condivisa dal notaio rogante), il notaio, in adempimento ad un’obbligazione accessoria ex art. 1175 c.c. (v. buona fede, notaio contrattuale), è tenuto a comunicare ai richiedenti che l’atto richiesto è per lui perfettamente lecito e che è disposto a rogarlo, ma che tuttavia vi è un orientamento giurisprudenziale che, probabilmente, in caso di controversie aventi ad oggetto la validità di quell’atto (o anche di altre controversie vista la rilevabilità d’ufficio della nullità ex art. 1421 c.c.), data la tendenziale uniformità dell’interpretazione giudiziale (v. interpretazione della legge, notaio giudiziale), porterà i giudici investiti di tale giudizio a dichiarare la nullità dell’atto in questione. Se il notaio procederà alla rogazione dell’atto senza rendere edotte le parti richiedenti di tale situazione, egli sarà responsabile nei loro confronti per inadempimento dell’obbligazione di comunicazione ex art. 1175 c.c. (è opportuno però precisare che quando il notaio ha rogato un atto successivamente dichiarato nullo in assenza di una precisa disposizione, ma in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso che costituisca una corretta applicazione dei canoni ermeneutici legali ad un documento normativo non equivoco, ed il notaio, ignorando tale interpretazione ha provveduto ugualmente alla rogazione dell’atto, la sua responsabilità deve affermarsi sulla base dell’art. 1176, comma 2o, c.c. e non dell’art. 1175 c.c., poiche´ , anche in tal caso (oltre a quello in cui la nullità risulti da una precisa disposizione) ci sarebbe una inesatta esecuzione della prestazione (intellettuale principale dovuta) e non di una prestazione accessoria di comunicazione. Se, invece, alla declaratoria di nullità si è giunti in seguito a decisioni che, in assenza di una precisa disposizione hanno adottato un’interpretazione non avallata da un consolidato orientamento giurisprudenziale esistente al momento della rogazione dell’atto, il notaio non può andare incontro a nessuna responsabilità , poiche´ si è in presenza di una interruzione del nesso causale (v. causalità , rapporto di notaio) tra comportamento tenuto dal notaio nel rogare l’atto e la conseguente declaratoria di nullità ad opera di giudici. Diverso discorso va fatto per l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente conferito al notaio un incarico di consulenza legale, volta a stabilire se l’atto a lui richiesto sia o meno idoneo a produrre effetti giuridici (ciò che avviene spesso nel caso di rogazione di contratti atipici (v. contratto, notaio atipico). In tale caso il notaio dovrà compiere una complessa attività di studio, e formulare un giudizio di previsione sul comportamento degli organi dell’applicazione relativamente a quel dato contratto: se il giudizio sarà negativo, il notaio, dopo avere reso edotte di ciò le parti (art. 1175 c.c.) potrà anche stipulare il contratto, qualora queste insistano nella richiesta, rimanendo così esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale declaratoria di nullità (salvo il divieto assoluto di rogazione nel caso di atto espressamente proibito ex art. 28 n. 1 L.N.). Apparentemente diverso sembra il caso in cui il giudizio del notaio sia positivo: se in tale caso il notaio procederà alla rogazione dell’atto e poi questo venga dichiarato nullo, si potrebbe credere che, avendo egli assicurato alle parti un risultato utile, risponda della nullità dell’atto per averne assunto il rischio. Tale tesi non può essere condivisa per le seguenti ragioni: 1) per principi inderogabili del nostro ordinamento il notaio, in quanto professionista intellettuale esercente una professione protetta (v. professioni intellettuali, notaio protette), deve prestare la propria attività professionale nelle forme del contratto d’opera intellettuale (v. contratto, notaio d’opera intellettuale), tra le cui norme inderogabili rientra sicuramente quella che esonera il prestatore d’opera intellettuale dal rischio del mancato risultato rendendolo debitore di mezzi (v. prestazione, notaio di mezzi) (artt. 2236 e 2233 c.c.); 2) attribuendo al notaio debitore il rischio del mancato risultato, si farebbe rispondere il notaio non a titolo di responsabilità oggettiva (v. responsabilità , notaio oggettiva), non sussistendo in tale caso neppure il rapporto di causalità (v. causalità, rapporto di notaio) tra attività debitoria e danno, requisito indispensabile per potersi parlare di responsabilità oggettiva, bensì a titolo di rischio: orbene, se la causa (v.) del trasferimento del rischio è ritenuta meritevole di tutela dal nostro ordinamento, che prevede e disciplina dettagliatamente il contratto di assicurazione (v. assicurazione, contratto di notaio) (artt. 1882 ss. c.c.) che realizza tale causa, l’art. 1883 c.c. preclude imperativamente che l’assicuratore sia un soggetto diverso da un imprenditore (v.) autorizzato. Inoltre, se anche fossero ritenuti leciti patti di assicurazione tra privati, è completamente estraneo alla ratio del sistema, che intende limitare al massimo il rischio del professionista intellettuale (cfr. al riguardo l’art. 2238 c.c. che esclude la qualifica di imprenditore, con le conseguenze che ne derivano, per i professionisti intellettuali), consentire al notaio di prestare la sua opera in forme diverse dal tipo contrattuale in questione, che verrebbe profondamente snaturato da una clausola di tal genere. Si può affermare che il notaio, su espressa richiesta delle parti, può anche dirsi debitore di risultato, intendendosi però con il termine risultato solo ciò che è prevedibile come verosimile secondo la miglior scienza ed esperienza del momento in cui il notaio decide di rogare l’atto. In altri termini, mentre in presenza della normale attività notarile può ritenersi operante la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., nel caso di espresso contratto di consulenza tale limitazione viene meno; ma, essendo il notaio sicuramente partecipe della miglior scienza ed esperienza giuridica, in tal caso, come d’altra parte nel caso della responsabilità dell’avvocato, o del consulente legale in genere, si verifica un’identificazione tra causalità e colpevolezza, nel senso che ciò che deve essere prevedibile come verosimile dal notaio (o dagli operatori giuridici suddetti), anche argomentando dal sistema di reclutamento dei notai, si identifica con ciò che è prevedibile come verosimile secondo la miglior scienza ed esperienza, essendo qui in presenza di uno di quei casi estremi in cui il soggetto agente è anche tendenzialmente uno dei migliori scienziati della materia. Venendo ora a considerare il tema della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi per nullità dell’atto rogato, tale responsabilità può affermarsi solo per i negozi nulli di cui all’art. 28 n. 1 L.N., per l’inosservanza di formalità che la legge pone espressamente a carico del notaio, o per altre ipotesi di nullità derivanti da precise disposizioni, qualora il notaio abbia rogato l’atto senza avvisare di ciò le parti e conseguire il necessario esonero da responsabilità (v. clausola, notaio di esonero da responsabilità ), poiche´ solo in presenza della espressa richiesta dei richiedenti si può giustificare una deroga al generale principio a che non siano stipulati contratti nulli. Oltre tale limite non si può affermare la responsabilità del notaio, per la fondamentale limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., limitazione che opera anche nel settore della responsabilità extracontrattuale. Il notaio potrà poi essere responsabile soltanto nei confronti di coloro che sono destinatari immediati e diretti delle conseguenze del suo comportamento per il fondamentale principio di limitazione della responsabilità di cui all’art. 1223 c.c. (v. danno, notaio risarcibile) che sicuramente opera anche nel settore dell’attività notarile. Con il passaggio dalle ipotesi di nullità risultanti da precise disposizioni a quella delle altre nullità si è così passati dalla fase dell’esame di ricevibilità dell’atto a quello c.d. di legittimità notaioefficacia, che trova la sua massima espressione nel caso in cui le parti affidino al notaio anche un incarico di consulenza. Altri casi che possono farsi rientrare nell’esame di legittimità notaioefficacia imposto al notaio ex art. 1176 c.c.: in primo luogo la disposizione di cui all’art. 54 R.N., ai sensi della quale i notai non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinche´ esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi non è idonea ad esprimere un precetto ne´ penalmente ne´ amministrativamente sanzionato: essa può considerarsi solo una disposizione che esprime una norma di integrazione suppletiva del contratto notaio clienti e che costituisce una specificazione della diligenza determinativa del professionista. Ribadendo il discorso già fatto per la nullità , alle stesse conclusioni si può giungere per quanto concerne la responsabilità contrattuale del notaio per altri inadempimenti. Egli sarà tenuto, ove sia obiettivamente in grado di rendersi conto del vizio che rende annullabile (v. annullabilità ) il negozio, ad avvisare le parti richiedenti l’atto della possibile successiva caducazione dell’atto ad opera di un provvedimento costitutivo del giudice; ove le parti insistano nel richiedere la rogazione dell’atto, egli potrà e dovrà rogarlo, ma con un limite invalicabile e di ordine pubblico (v.), costituito dagli atti annullabili perche´ compiuti da soggetti legalmente e naturalmente incapaci di agire, e, come tali, incapaci (v.) di emettere dichiarazioni di volontà che deroghino al particolare regime di protezione che li assiste finche´ dura il loro stato di incapacità . A conclusioni simili potrà giungersi anche nel caso in cui, pur essendo l’atto rogato solamente annullabile od inefficace, il comportamento che realizza la fattispecie dell’atto integri anche gli estremi di un reato di cui il notaio si sia reso conto: si pensi ad esempio al caso di contratto annullabile perche´ concluso sotto minaccia davanti al notaio, il quale si sia reso conto di tale comportamento integrante gli estremi del delitto di violenza privata (v. violenza, notaio privata) di cui all’art. 610 c.p.. Il notaio in tali casi è sempre tenuto ad accertare, valendosi delle particolari certezze pubbliche che attestano gli stati di incapacità o capacità imperfetta (v. capacità di agire) che, a norma dell’art. 55 R.N., devono essergli comunicate dai consigli notarili (v. elenco degli interdetti, degli inabilitati e dei falliti), della capacità dei soggetti che richiedono il suo ministero. Ogni esonero al riguardo sarebbe improduttivo di effetti. Tuttavia, nel caso in cui il notaio roghi un atto nel quale sia intervenuto un soggetto incapace, della cui incapacità non ha avuto notizia nella forma di pubblicità di cui al menzionato art. 55 R.N. e della quale egli non era in grado di rendersi conto usando la ordinaria diligenza (art. 1176 comma 1o, c.c.: in tale caso si deve ritenere che l’attività debitoria del notaio vada valutata sulla base della diligenza normale poiche´ , pur essendo quella di accertare la capacità delle parti richiedenti il suo ministero una prestazione intellettuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2230 ss., non potrà da lui pretendersi quel patrimonio di esperienze tecniche, competenze, cognizioni, abilità tecniche, in cui si concreta la attività del professionista psicologo) il notaio dovrà andare assolto da ogni responsabilità perche´ la potenziale od effettiva invalidazione dell’atto da lui rogato non potrà dirsi a lui imputabile. Tuttavia è opportuno ribadire che, anche nel caso di rogazione di un atto annullabile perche´ compiuto da un soggetto privo di capacità , non potrà mai esserci responsabilità disciplinare del notaio per violazione dell’art. 28 L.N.. Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi, è evidente che, potendo l’annullabilità (v.) essere fatta valere in via di azione soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge (art. 1441 c.c.), soltanto da questa potrà essere chiesto il risarcimento del danno al notaio. In caso di inefficacia o altro vizio dell’atto notarile diverso dalla nullità , saranno validi i criteri formulati per le ipotesi della responsabilità contrattuale per la rogazione di atti nulli: basterà sostituire al termine nullità quello di inefficacia o vizio, ed a quello di pronuncia giudiziale di nullità , quella di evento che determina l’inefficacia o che cagiona un effetto economico negativo nei confronti dei clienti richiedenti a causa del vizio dell’atto. Per quanto concerne poi la responsabilità extracontrattuale, bisognerà chiedersi se la mancata o inesatta attività debitoria del notaio integri solo violazione dell’interesse del creditore (art. 1174 c.c.), sia che sia relativo ad una prestazione principale che ad una prestazione accessoria di correttezza (art. 1175 c.c.) od anche violazione di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e, come tale, idoneo ad attivare la tutela civile risarcitoria aquiliana (v. danno, notaio ingiusto).

notaio vice pretore onorario: v. funzioni del notaio.


Nota      |      Notice of readiness


 
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