Enciclopedia giuridica

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Banca

Ev l’impresa avente ad oggetto l’attività di intermediazione nella circolazione del danaro, interponendosi tra coloro che, intendendo fare un conveniente impiego dei propri capitali, offrono danaro (risparmiatori) e coloro che cercano finanziamenti o prestiti e, pertanto, domandano danaro. La banca, perciò , svolge una funzione passiva di raccolta del risparmio, per mezzo di c.d. contratti bancari passivi (es. deposito bancario) ed una funzione attiva, di esercizio del credito, attraverso i c.d. contratti bancari attivi (es. apertura di credito, anticipazione bancaria ecc.). Entrambe tali funzioni sono considerate di interesse pubblico e sottoposte a speciale ordinamento. Tale pubblico interesse giustifica il particolare regime cui è sottoposta l’attività bancaria, la quale può essere esercitata solo da banche pubbliche, come istituti di credito di diritto pubblico, casse di risparmio, monti di credito su pegno (ma recentemente le banche pubbliche si sono trasformate in s.p.a., controllate dagli antichi enti pubblici bancari, a loro volta trasformati in fondazioni), oppure da banche private costituite in forma di s.p.a., di società in accomandita per azioni o di società cooperativa (t.u. 1o settembre 1993, n. 385); l’esercizio della stessa è poi subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia. In obbedienza alla direttiva comunitaria del 12 dicembre 1977, n. 780, concernente l’armonizzazione della legislazione bancaria tra gli Stati membri della Cee, le leggi 5 marzo 1985, n. 74, e d.p.r. 27 giugno 1985, n. 350, hanno innovato in materia: a) il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte della Banca d’Italia non avviene più a discrezione della stessa, ma costituisce atto dovuto qualora siano accertate le condizioni obiettive indicate dalla legge; b) l’attività bancaria ha perso il carattere di impresa concessionaria di pubblico servizio ed ha assunto la natura di impresa operante in regime di libera concorrenza. Altre norme sono state emanate con d.l. 14 dicembre 1992, n. 481, in attuazione della direttiva comunitaria n. 646 del 1989. L’attività bancaria è sottoposta a penetranti poteri pubblici di direzione e controllo. I poteri di direzione spettano al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e sono esercitati, conformemente alle deliberazioni di questo, dalla Banca d’Italia, che agisce come ente pubblico di governo del credito e del risparmio. La Banca d’Italia esercita pure poteri di controllo su tutte le banche operanti in Italia, diretti a: a) a tutelare il risparmio; b) a mantenere sotto controllo il mercato del danaro. Le principali direttive riguardano: i limiti sui tassi attivi e passivi e sulla percentuale degli utili da destinare a riserva, il rapporto tra patrimonio e investimento in immobili o azioni, sui limiti massimi dei fidi concedibili ecc.. Ogni singola banca è sottoposta al controllo della Banca d’Italia. La banca è anche detta azienda di credito o istituto di credito.

banca abilitata: è la banca autorizzata dalla Banca d’Italia a compiere operazioni in monete estere (art. 2 d. leg. 17 maggio 1945, n. 331). La banca banca agisce come mandataria della Banca d’Italia. Ulteriori attività della banca banca sono le seguenti: 1) attività operative, inerenti al compimento di operazioni in cambi, la concessione di finanziamenti in moneta estera, la concessione di fideiussione a favore di imprese italiane a creditori esteri; 2) attività di controllo, inerente alla verifica della regolarità delle operazioni con l’estero sotto il profilo delle leggi valutarie; 3) attività di segnalazione, inerente la comunicazione all’Ufficio italiano cambi, di ogni operazione effettuata in moneta estera; 4) attività di intermediazione, consistente nel richiedere le agevolazioni previste dalla legge per gli operatori con l’estero. Ev detta anche banca agente.

banca affiliata: è una banca costituita come s.p.a., della quale un’altra detiene la partecipazione di controllo. Dal punto di vista economico essa spesso svolge funzioni di filiale della banca controllante, con maggiori caratteri di autonomia rispetto alle ordinarie filiali.

banca agente: v. banca abilitata.

banca aggregata: sinonimo di banca agente.

banca avvisante: v. credito, banca documentario.

banca centrale: è l’istituto, in Italia la Banca d’Italia, cui lo Stato attribuisce il potere di disciplinare e vigilare il mercato monetario, finanziario e valutario. I compiti più importanti della banca banca sono: a) il potere di emettere moneta avente corso legale; b) la sorveglianza del sistema bancario nel suo complesso e delle singole banche; c) il controllo del mercato dei cambi; d) la gestione delle riserve in oro o in valuta. Nata sotto forma di società di diritto privata nel 1893, trasformata in istituto di diritto pubblico con la riforma del 1936, svolge attualmente, in qualità di unico istituto di emissione e di banca centrale, importanti funzioni monetarie e valutarie nonche´ compiti di vigilanza sul sistema creditizio. Dotata di un capitale diviso in quote nominative, che possono appartenere solo a società bancarie, istituti di previdenza e istituti di assicurazione, è strutturata in un’amministrazione centrale e una rete periferica, costituita da 99 filiali, site nei capoluoghi di regione e provincia e da alcune delegazioni all’estero. Gli organi previsti dallo Statuto sono: l’assemblea dei partecipanti, il consiglio superiore e il comitato del consiglio superiore, con compiti deliberativi; il collegio dei sindaci, con compiti di controllo, il direttorio, formato dal Governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori e il Governatore, cui spettano direttamente una serie di obblighi e competenze di portata nazionale e internazionale che ne fanno una figura peculiare nel nostro ordinamento. Le funzioni di istituto di emissione comprendono il potere di controllo sulla circolazione delle banconote e, nell’ambito del sistema dei pagamenti, l’offerta di strumenti diversi dalla moneta legale e di servizi di compensazione e di regolamento. Come banca banca, ai fini della salvaguardia della moneta, della stabilità e dell’efficace funzionamento delle strutture finanziarie, intrattiene rapporti con l’estero, con il sistema del credito nel suo complesso, con i mercati monetario e finanziario e con il Tesoro. La banca banca, infatti, nell’esercizio dell’autonomia operativa connaturata alla sua essenza di banca banca, persegue il fine pubblico dell’equilibrio monetario con le operazioni di acquisto e vendita dei titoli, di intervento sui cambi, di rifinanziamento alle altre banche; ha, inoltre, autonomi poteri decisionali per quanto riguarda la determinazione del tasso ufficiale di sconto e della riserva obbligatoria. A partire dagli anni 80, l’autonomia operativa della banca banca si è particolarmente accentuata nei suoi rapporti con il Tesoro. L’Istituto, abbandonando la linea precedentemente seguita, dal 1981 non si è più ritenuto obbligato a sottoscrivere i titoli del debito pubblico non collocati presso altri sottoscrittori, con il risultato di comprimere la capacità del Tesoro di influenzare la quantità di moneta in circolazione. Il processo di progressiva separazione tra gestione della politica monetaria ed esigenze di finanziamento del disavanzo pubblico è proseguito con la l. n. 483 del 1993, che, riformando il conto corrente di tesoreria utilizzato dal Tesoro presso la banca banca per il pagamento dei mandati emessi dalle amministrazioni statali e la riscossione delle somme a qualsiasi titolo dovute allo Stato, ha stabilito che il Tesoro non possa più indebitarsi su tale conto tramite anticipazioni ordinarie e straordinarie. Come organo di vigilanza, infine, la banca banca pone in essere attività propositive, di indirizzo, di controllo e di coordinamento che, anche in concorso con altri organi, sono finalizzate al perseguimento della stabilità e della efficienza allocativa ed operativa delle aziende bancarie, sia prese singolarmente che nel loro complesso, pur nel rispetto delle autonomie aziendali. Di notevole importanza è anche il compito di tutela della concorrenza nel settore del credito. (Giannunzio).

banca centrale europea: prevista dal Trattato di Maastricht (art. 4A), come pilastro fondamentale dell’Unione economica e monetaria (v.), questo organo, dotato di personalità giuridica, avrà il compito di emettere e gestire la moneta unica europea; tuttavia, fino alla sua creazione, che avverrà nella terza fase di realizzazione dell’unione economica e monetaria, la politica monetaria continuerà ad essere di competenza delle banche centrali degli Stati membri. Successivamente, dette banche costituiranno insieme alla Bce, alla quale dovranno trasferire i loro poteri, il Sistema europeo delle Banche centrali (Sebc) (v.), il cui statuto è delineato da un Protocollo allegato al Trattato di Maastricht. Organi della Bce saranno il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo.

banca confermante: v. credito, banca documentario.

contratto di banca: v. contratto, banca bancario.

banca cooperativa: è l’istituto di credito gestito da società cooperative. Sono tali le banche popolari (v. banca popolare) e le banche di credito coperativo (v. banca, banca di credito coperativo).

cooperativa come banca di fatto: è la società , costituita in forma di società cooperativa (v.), avente ad oggetto l’assistenza finanziaria dei soci: raccoglie risparmio tra il pubblico sotto le false sembianze di prestito dei soci alla società . Chiunque può , senza la ricorrenza di specifiche condizioni, rendersi socio di società di tal genere e versare danaro nelle casse sociali. La sua attività , non essendo debitamente autorizzata, è da considerare come attività bancaria illecita. La giurisprudenza vi ha ravvisato una banca di fatto e l’ha assoggettata alle norme della legge bancaria, compresa quella relativa alla messa in liquidazione delle aziende di credito. Il d.l. 14 dicembre 1992, n. 481, prevede all’art. 31 gravi sanzioni penali per chi eserciti raccolta del risparmio o svolga attività bancaria senza averne ottenuto l’autorizzazione.

banca corrispondente: è la banca che compie operazioni quale mandataria di altre. In molti casi la banca mandante è a sua volta mandataria di un proprio cliente; quest’ultima, infatti, può sostituire a se stessa un’altra banca nell’esecuzione del mandato (artt. 1856, comma 2o, c.c. e 1717 c.c.). Se però la banca mandataria non era stata autorizzata dal proprio cliente, ne´ la sostituzione era resa necessaria dalla natura dell’incarico, essa risponde dell’operato della banca sostituta contro la quale può agire direttamente il cliente della mandante. Gli incarichi più frequenti sono l’incasso di cambiali, assegni o altri titoli di credito. Questi servizi sono disciplinati da accordi interbancari, i quali determinano, tra l’altro, le modalità delle operazioni e l’ammontare dei compensi per le stesse.

banca dei dati: consiste nella sistematica raccolta e memorizzazione di informazioni mediante computers. Le informazioni possono essere notizie di carattere obiettivo, come quelle sui prezzi o sui cambi o su ogni altro dato di mercato, o come le informazioni meteorologiche, le informazioni bibliografiche, giudiziarie ecc.; ma possono essere, e spesso sono, notizie di carattere soggettivo, ossia notizie sul conto di persone, di imprese di enti. Il bisogno di informazione si collega, per un verso, alle esigenze di governo della complessa società odierna (banche dei dati tenute dalle P.A., centrale dei rischi tenuta dalla banca d’Italia); si riconnette per un altro verso alle esigenze operative di chi entro una società ad alta complessità , come è la nostra società , deve prendere decisioni, effettuare scelte, elaborare programmi di produzione ecc. (banche dei dati tenute da imprese e da enti). Un centro elaborazione dati è istituito presso il Ministero dell’interno a fini della tutela dell’ordine pubblico e della repressione della criminalità. La materia è regolata dalla l. 1o aprile 1981, n. 121, che attribuisce al dipartimento della pubblica sicurezza compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia. Questa banca banca, sebbene utile per l’efficiente azione dei pubblici poteri, può arrecare grave pregiudizio al diritto dei cittadini alla riservatezza (v. riservatezza, diritto alla banca). La citata legge prevede due forme di tutela di questo diritto: a) una prima forma di tutela si traduce in un limite alla raccolta delle informazioni: per l’art. 9, commi 3o e 4o, in ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, della fede religiosa od opinione politica, e della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi assistenziali, culturali, nonche´ per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopra indicati; b) una seconda forma di tutela consiste nei limiti della utilizzazione delle informazioni; l’art. 9, commi 3o e 4o, stabilisce che è comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall’art. 6, lettera a. Ev altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della P.A. fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell’interessato. Questi limiti, sebbene formulati dalla legge con riferimento al centro del Ministero dell’interno, possono considerarsi espressione di principi generali, applicabili ad ogni banca banca, sia pubblica sia privata. A nessuno è consentito raccogliere, sul conto dei cittadini, notizie del genere di quelle sopra indicate sub a; d’altra parte, i dati possono essere utilizzati solo per gli specifici fini in considerazione dei quali sono stati raccolti, ne possono essere divulgati o resi di pubblica ragione. Sotto questo aspetto va anche riconosciuto, come lo si riconosce in altri paesi, il cosiddetto diritto all’oblio: il cittadino ha diritto di ottenere che siano cancellati dalla memoria del computer quei dati sul suo conto che hanno perso ogni utilità in relazione alla specifica funzione della loro memorizzazione. In singole materie i principi di tutela del diritto alla riservatezza trovano esplicito riconoscimento: così, per quanto riguarda le banche dei dati pubbliche, va ricordato che la l. 11 luglio 1978, n. 382, sul trattamento dei militari, vieta, all’art. 17, l’uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari; così, un limite analogo, vale per le imprese in base all’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori, nonche´ su fatti non rivelanti ai fini della valutazione della attitudine professionale del lavoratore. Nella previsione di una generale legge in materia, e per acquisire elementi utili al riguardo, nel nostro paese è stato intanto imposto un preciso obbligo all’utilizzatore di computers che raccolga, per qualsiasi fine, dati relativi a cittadini (dunque, anche a chi tenga su nastro magnetico la propria contabilità con l’elenco dei fornitori e dei clienti). L’art. 8, comma 4o, della citata l. n. 121 del 1981 così stabilisce: ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani è tenuta a notificare l’esistenza dell’archivio al Ministero dell’interno entro il 31 dicembre dell’anno nel corso del quale l’archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione.

banca delegata: v. banca affiliata.

banca di affari: è una banca che effettua, oltre alle operazioni bancarie ordinarie ed accessorie, anche attività speculative, le quali consistono soprattutto nell’intermediazione nella circolazione dei titoli di credito (azioni, obbligazioni, titoli di Stato), inclusa l’interdizione nella circolazione dei pacchetti azionari di controllo delle società , nonche´ nella partecipazione al capitale di rischio di società di capitali.

banca di credito agrario: termine che identifica gli istituti di credito che finanziano, esclusivamente o prevalentemente, le imprese agricole. I finanziamenti sono rivolti sia alla conservazione e al miglioramento del terreno, sia alle esigenze di gestione dell’impresa agricola. La banca banca raccoglie il credito mediante l’emissione di titoli obbligazionari, detti cartelle agrarie.

banca di credito commerciale: il termine identifica gli istituti di credito che erogano finanziamenti, in via esclusiva o prevalente, alle imprese industriali e commerciali, con la concessione di crediti a breve termine. Ev detta anche banca di deposito e sconto, essendo queste le principali operazioni della sua attività .

banca di credito cooperativo: il t.u. delle leggi bancarie del 1993 dedica un apposito capo, il capo V, alle banche cooperative, distinguendo fra banche popolari (sezione I) e banche di credito cooperativo (sezione II) e dettando, per le une e per le altre, norme che attengono a queste banche in quanto società cooperative. Per le banche popolari è detto, all’art. 29, comma 3o, che ad esse non si applicano le disposizioni della l. Basevi (d.l. n. 1577 del 1947), mentre una corrispondente norma non è formulata per le banche di credito cooperativo; sicche´ può dirsi che dal t.u. emerge l’intento legislativo di sottrarre le banche popolari a quello specifico nucleo di norme caratterizzanti la cooperazione che sono contenute nella l. Basevi, mentre corrispondente intento non è dichiarato per le banche di credito cooperativo, che risultano perciò concepite come ancora gravitanti nell’orbita della mutualità cooperativa. L’applicabilità della l. Basevi alle casse rurali e artigiane risulta chiaramente dall’art. 14, comma 4o, della l. n. 59 del 1992, che è fra le norme che il successivo art. 21, comma 4o, estende alle casse rurali ed artigiane; e questo art. 14, comma 4o, è formulato sul presupposto che la l. Basevi sia applicabile alle casse in discorso. Ancora: la riforma delle cooperative, attuata con la l. n. 59 del 1992, è largamente estesa alle casse rurali e artigiane dal già citato art. 21, comma 4o; per contro, il successivo comma 8o del medesimo art. 21 è esplicito nel disporre che le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, come non si applicano alle cooperative di assicurazione e alle mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali. Alle banche di credito cooperativo, come alle banche popolari, il t.u. rivolge specifiche norme, che derogano alla disciplina delle cooperative dettata dal c.c. (significativa è la norma che attribuisce ad ogni socio un solo voto, così escludendo che ai soci persone giuridiche si possano attribuire più voti, fino a cinque, secondo la regola vigente nel c.c.); ma l’insieme di queste norme non rappresenta una intera disciplina della materia, giacche´ esse attengono solo ad alcuni aspetti della organizzazione cooperativa e rendono indispensabile, per gli aspetti non regolati, il ricorso alle norme del c.c. sulle società cooperative (recesso ed esclusione dei soci, trasferimento delle quote, funzionamento dell’assemblea, composizione dell’organo amministrativo ecc.).

banca di credito fondiario: termine che identifica gli istituti di credito che erogano, a lungo termine, finanziamenti necessari all’acquisto o al miglioramento della proprietà immobiliare, urbana e rurale, oggi regolati dalla l. 6 giugno 1991, n. 175, nonche´ dal t.u. 1o settembre 1993, n. 385. Un tempo la banca banca raccoglieva fondi emettendo titoli di credito, le cartelle fondiarie, garantite da ipoteca sugli immobili. Oggi la banca banca si procura il credito mediante l’emissione di normali obbligazioni. L’esercizio del credito fondiario è riservato agli istituti appositamente autorizzati dalla Banca d’Italia.

banca di credito immobiliare: v. banca di credito fondiario.

banca di credito industriale: termine che identifica gli istituti di credito che finanziano imprese industriali mediante crediti a medio o lungo termine. I crediti sono concessi per l’investimento sia in capitale circolante sia in capitale fisso. La banca banca di solito esige, quale condizione per la concessione del credito, l’acquisto di azioni ed obbligazioni della società cui concede il finanziamento. Ev anche detta banca di credito mobiliare.

banca di credito mobiliare: v. banca di credito industriale.

banca di deposito e sconto: sinonimo di banca di credito commerciale (v.).

banca di emissione: è la banca centrale nella sua attività esclusiva di emissione di moneta avente corso legale nello Stato. V. banca centrale.

banca di investimento: è un particolare tipo di banca diffuso un tempo soprattutto nei paesi ex socialisti, per finanziare le imprese di proprietà dello Stato, assegnando a ciascuna i mezzi di finanziamento previsti dal piano. La figura è destinata ad essere sostituita da una struttura bancaria simile alla banca centrale.

banca di sviluppo: è l’istituto di credito che finanzia imprese agricole o industriali impegnate nella realizzazione, di progetti di sviluppo di determinate aree geografiche economicamente depresse. I crediti erogati da tale banca sono in genere a medio o lungo termine. Esse sorgono, di solito, per iniziativa governativa.

banca d’Italia: è la banca centrale (v.) italiana e le competono pertanto, tutte le attribuzioni tipiche di una banca centrale, quale strumento della politica economica del Governo. La banca banca è costituita come s.p.a.: ne sono socie le banche di interesse nazionale (v. banca di interesse nazionale), istituti di assicurazione, casse di risparmio e monti di credito su pegno. Gli organi della banca banca sono: l’assemblea dei partecipanti, il consiglio superiore (quattordici membri eletti su base regionale), il Comitato direttivo (cinque membri), il direttore generale, due vicedirettori generali e il governatore che è il massimo organo amministrativo della banca banca. Direttore, vicebancadirettori e governatore sono nominati e revocati dal Consiglio superiore. La banca banca deve eseguire le direttive del Ministro del tesoro e del Cicr (v. Comitato, banca interministeriale per il credito ed il risparmio). L’esecuzione delle disposizioni del Cicr spetta, in particolare, al governatore che è anche membro del Cicr. Il governatore è pure consigliere del governo nelle materie monetarie e creditizie ed è , altresì, responsabile della vigilanza sulle banche e dell’Ufficio italiano cambi (v.).

banca europea per gli investimenti (Bei): istituzione comunitaria, di cui agli artt. 129 e 130 del Trattato Cee, creata per contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle risorse proprie, allo sviluppo equilibrato ed uniforme del mercato comune. Essa è dotata di una propria personalità giuridica, distinta da quella della Comunità , negli ordinamenti interni degli Stati membri; dispone inoltre di finanziamenti propri, di un proprio bilancio e di propri organi di gestione e di amministrazione. Più in particolare, quattro sono gli organi principali: il Consiglio dei governatori che è dotato di competenze deliberative; il Consiglio di amministrazione, con competenze esecutive; il Comitato di direzione che è un organo di gestione ed infine il Comitato di controllo. In base al Trattato Cee, la banca banca può finanziare, senza fini di lucro, progetti per regioni meno sviluppate, piani di modernizzazione e progetti di interesse comune a diversi Stati membri. Essa si è fino ad ora soprattutto rivolta al miglioramento delle infrastrutture europee, alla riorganizzazione ed al riammodernamento dell’industria.

banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers): tipico esempio di banca internazionale regionale, essa ha come suo scopo principale quello di introdurre l’economia di mercato nei Paesi dell’est e di promuovere l’iniziativa privata e l’attività imprenditoriale nei Paesi dell’Europa centrale ed orientale che si impegnano a seguire ed applicare i principi, della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato. La banca ha cominciato ad operare ufficialmente il 15 aprile 1991 dopo che il 29 maggio 1992, con la firma dei rappresentanti dei 42 Stati fondatori, hanno avuto termine i negoziati per la sua istituzione. Questo organismo internazionale di cui sono membri la Cee e la Bei oltre a 52 Stati si adopera per la promozione delle piccole e medie imprese produttive; la mobilitazione di capitali; l’assistenza tecnica nella preparazione, nel finanziamento e nell’attuazione dei progetti rilevanti; l’incentivazione allo sviluppo di mercati di capitali; il supporto per progetti di cooperazione economica tra Paesi beneficiari. Suoi organi sono: il consiglio dei governatori, dotato di competenza generale; il consiglio di amministrazione, dotato di competenze esecutive; ed il presidente cui spetta la direzione delle attività operative sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

indagini penali e banca: l’art. 248 c.p.p., che prevede la facoltà di esaminare gli atti ed i documenti della banca, al fine di eventuale sequestro o, più genericamente, per accertare le altre circostanze utili ai fini delle indagini, è stato esteso, senza limite alcuno, anche alla polizia giudiziaria, quando agisca su delega dell’autorità giudiziaria, laddove, nella normativa precedente, la possibilità di siffatta delega era da ritenere limitata ai soli casi nei quali si procedesse per reati di terrorismo, eversione dell’ordine democratico e criminalità organizzativa nonche´ , in base all’art. 5, comma 1o, del d.l. del 4 marzo 1976, n. 31, poi sostituito dall’art. 7 della l. 26 settembre 1986, n. 599, al caso dei reati valutari. A ciò consegue il correlativo dovere della banca di prestarsi alla suddetta attività , o subendo la ricerca e l’ispezione diretta degli atti, da parte del giudice o, a fortiori, aderendo alla richiesta di darne esibizione. Nel caso di istanze o richieste del giudice (o del p.m. che opera con gli stessi poteri), che importino deroghe all’obbligo del segreto bancario, l’istituto di credito è tenuto soltanto a verificare la legittimità del provvedimento, ossia la sua autenticità , la provenienza dell’organo investito del relativo potere, e l’esistenza dei formali presupposti per emanarlo mentre non gli compete alcun sindacato sul merito del provvedimento. L’istituto di credito, nel caso di ordine o richiesta del giudice che comportino deroghe all’obbligo del segreto bancario, non è tenuto ad informarne il cliente, non rientrando un tale adempimento negli obblighi del mandatario di cui all’art. 1710 c.c..

banca istituto di credito speciale: indica la banca operante per l’erogazione di finanziamenti a specifici settori produttivi. Il finanziamento avviene per mezzo di mutui di scopo (v. mutuo, banca di scopo), che obbligano il mutuatario a destinare le somme ricevute esclusivamente agli scopi convenuti con il mutuante, il quale si riserva di verificare l’effettiva destinazione delle somme.

banca mondiale: costituita da un gruppo di tre istituzioni: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Ibrd/Birs), creata nel 1945, la Società finanziaria internazionale (Ifc), creata nel 1956 e l’Associazione internazionale per lo sviluppo (Ida), istituita nel 1960.

banca notificante: v. credito, banca documentario.

banca offbancashore: voce che indica gli istituti di credito che svolgono operazioni solo con persone che non risiedono nel paese in cui la banca opera ( di qui il nome di banca: al largo ) e che sono, di solito, investitori stranieri. Tale tipo di banca gode, di solito, di vantaggi fiscali.

banca popolare: è un tipo di banca che ha la forma di cooperativa a responsabilità limitata. Ev detta popolare in quanto nel passato raccoglieva il risparmio delle categorie sociali più modeste e concedeva ad esse prestiti a condizioni favorevoli e a breve scadenza. Il t.u. delle leggi bancarie dedica alla banca banca apposite norme (artt. 29 – 32), fra le quali si segnalano: la sottrazione della banca banca alla l. Basevi (d.l. n. 1577 del 1947); la riaffermazione del principio una testa un voto; l’enunciazione del principio per cui nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale; la destinazione a beneficenza o assistenza di una quota di utili netti. V. anche banca di credito cooperativo. Tali banche hanno dato vita ad un’associazione nazionale e all’Istituto centrale delle banche popolari; sono soggette al controllo ed alla vigilanza della Banca d’Italia, ma non a quello dell’autorità governativa.

trasparenza della banca: a tutela dei clienti della banca la l. n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, nonche´ il t.u. 1o settembre 1993, n. 385, hanno imposto alla banca di esporre prospetti analitici sulle condizioni generali praticate per i vari contratti bancari, con indicazione del tasso di interesse massimo per le operazioni attive e del tasso minimo per quelle passive, dei prezzi praticati per i servizi bancari ecc.. Inoltre, i contratti bancari debbono essere redatti per iscritto e consegnati in copia al cliente; le successive modificazioni dei tassi di interesse e dei prezzi devono essere comunicate al cliente, che entro 15 giorni può recedere dal contratto. La valuta dei versamenti del cliente mediante assegno tratto sul medesimo sportello bancario deve corrispondere alla data del versamento.


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