Ev  l’impresa  avente  ad  oggetto  l’attività  di intermediazione nella  circolazione del danaro, interponendosi tra  coloro  che, intendendo fare  un  conveniente impiego  dei propri  capitali,  offrono  danaro (risparmiatori) e coloro  che cercano  finanziamenti o prestiti  e, pertanto, domandano danaro. La  banca, perciò , svolge  una  funzione  passiva  di raccolta  del risparmio,  per  mezzo  di c.d.  contratti bancari  passivi (es. deposito bancario) ed  una  funzione  attiva, di  esercizio  del credito,  attraverso i c.d. contratti bancari  attivi  (es. apertura di  credito,  anticipazione bancaria ecc.). Entrambe tali  funzioni  sono considerate  di interesse pubblico  e sottoposte a speciale  ordinamento. Tale pubblico  interesse giustifica  il particolare regime  cui è  sottoposta l’attività bancaria,  la  quale  può  essere  esercitata solo  da  banche  pubbliche,  come istituti  di credito  di diritto  pubblico,  casse  di risparmio,  monti  di credito  su pegno  (ma  recentemente le banche  pubbliche si sono  trasformate in s.p.a., controllate  dagli  antichi  enti  pubblici  bancari,  a loro  volta  trasformati in fondazioni),  oppure da  banche  private  costituite  in forma  di s.p.a., di società  in accomandita per  azioni  o di società  cooperativa (t.u.  1o  settembre 1993, n. 385); l’esercizio  della  stessa  è  poi  subordinato alla  preventiva autorizzazione della  Banca  d’Italia.  In  obbedienza alla  direttiva  comunitaria del 12 dicembre  1977, n. 780, concernente l’armonizzazione della legislazione  bancaria tra  gli Stati  membri  della  Cee,  le leggi 5 marzo  1985, n. 74, e d.p.r.  27 giugno  1985, n. 350, hanno  innovato in materia:  a) il rilascio  dell’autorizzazione all’esercizio  dell’attività  bancaria da  parte  della Banca  d’Italia  non  avviene  più  a discrezione della  stessa,  ma costituisce  atto  dovuto  qualora  siano  accertate le condizioni  obiettive indicate  dalla  legge; b)  l’attività  bancaria ha  perso  il carattere di impresa  concessionaria di pubblico  servizio  ed  ha  assunto  la natura di impresa  operante in regime  di libera  concorrenza. Altre  norme  sono  state  emanate con  d.l. 14 dicembre 1992, n. 481, in attuazione della  direttiva  comunitaria n. 646 del 1989. L’attività  bancaria è  sottoposta a penetranti poteri  pubblici  di direzione  e controllo. I poteri  di direzione  spettano al Comitato interministeriale per  il credito  e il risparmio,  e sono  esercitati, conformemente alle  deliberazioni di questo,  dalla  Banca  d’Italia,  che agisce  come  ente  pubblico  di governo  del credito  e del risparmio.  La  Banca  d’Italia  esercita  pure  poteri  di controllo su tutte  le banche  operanti in Italia,  diretti  a: a) a tutelare il risparmio;  b) a  mantenere sotto  controllo il mercato del danaro. Le  principali  direttive riguardano: i limiti sui tassi  attivi  e passivi e sulla percentuale degli  utili da destinare a riserva,  il rapporto tra  patrimonio e investimento in immobili  o azioni,  sui limiti massimi  dei fidi concedibili  ecc.. Ogni  singola  banca è sottoposta  al controllo della  Banca  d’Italia.  La  banca è  anche  detta  azienda  di credito  o istituto  di credito.   
 banca abilitata:  è  la banca autorizzata dalla  Banca  d’Italia  a compiere  operazioni in monete estere  (art.  2 d. leg. 17 maggio  1945, n. 331). La  banca banca agisce  come mandataria della  Banca  d’Italia.  Ulteriori attività  della  banca banca sono  le seguenti: 1) attività  operative, inerenti al compimento di operazioni in cambi,  la concessione  di finanziamenti in moneta estera,  la concessione  di fideiussione a favore  di imprese  italiane  a creditori esteri;  2) attività  di controllo, inerente alla  verifica  della  regolarità  delle  operazioni con  l’estero  sotto  il profilo  delle  leggi valutarie;  3) attività  di segnalazione, inerente la comunicazione all’Ufficio  italiano  cambi,  di ogni  operazione effettuata in moneta estera;  4) attività  di intermediazione, consistente nel richiedere le agevolazioni previste  dalla  legge per  gli operatori con  l’estero.  Ev  detta anche  banca agente.   
 banca affiliata:  è  una  banca costituita  come  s.p.a., della  quale  un’altra  detiene la partecipazione di controllo. Dal  punto  di vista economico essa  spesso  svolge funzioni  di filiale della  banca controllante, con  maggiori  caratteri di autonomia rispetto  alle  ordinarie filiali.  
 banca agente:  v. banca abilitata. 
 banca aggregata:  sinonimo  di banca agente. 
 banca avvisante:  v. credito, banca documentario. 
 banca centrale:  è  l’istituto,  in Italia  la Banca  d’Italia,  cui lo Stato  attribuisce il potere di disciplinare  e vigilare  il mercato monetario, finanziario e valutario.  I compiti  più  importanti della  banca banca sono:  a) il potere di emettere moneta avente  corso  legale;  b)  la sorveglianza del sistema  bancario nel suo complesso  e delle  singole  banche;  c) il controllo del mercato dei cambi;  d) la gestione  delle  riserve  in oro  o in valuta.  Nata  sotto  forma  di società  di diritto  privata  nel 1893, trasformata in istituto  di diritto  pubblico  con  la riforma  del 1936, svolge  attualmente, in qualità  di unico  istituto  di emissione  e di banca  centrale, importanti funzioni  monetarie e valutarie nonche´  compiti  di vigilanza  sul sistema  creditizio.  Dotata di un  capitale diviso in quote  nominative, che possono  appartenere solo  a società bancarie,  istituti  di previdenza e istituti  di assicurazione, è  strutturata  in un’amministrazione centrale e una  rete  periferica,  costituita  da  99 filiali, site nei capoluoghi di regione  e provincia  e da  alcune  delegazioni all’estero.  Gli organi  previsti  dallo  Statuto sono:  l’assemblea  dei partecipanti, il consiglio superiore e il comitato del consiglio  superiore, con  compiti  deliberativi; il collegio  dei sindaci,  con  compiti  di controllo, il direttorio, formato dal Governatore, dal direttore generale e da  due  vicedirettori e il Governatore, cui spettano direttamente una  serie  di obblighi  e competenze di portata nazionale e internazionale che ne  fanno  una  figura  peculiare  nel nostro ordinamento. Le  funzioni  di istituto  di emissione  comprendono il potere di controllo sulla circolazione  delle  banconote e, nell’ambito del sistema  dei pagamenti, l’offerta  di strumenti diversi  dalla  moneta legale  e di servizi di compensazione e di regolamento. Come  banca banca, ai fini della  salvaguardia della moneta, della  stabilità  e dell’efficace  funzionamento delle  strutture finanziarie, intrattiene rapporti con  l’estero,  con  il sistema  del credito  nel suo complesso,  con  i mercati  monetario e finanziario e con  il Tesoro.  La  banca banca, infatti,  nell’esercizio  dell’autonomia operativa connaturata alla  sua essenza  di banca banca, persegue il fine pubblico  dell’equilibrio monetario con  le operazioni di acquisto  e vendita  dei titoli,  di intervento sui cambi,  di rifinanziamento alle  altre  banche;  ha,  inoltre,  autonomi poteri  decisionali per  quanto riguarda  la determinazione del tasso  ufficiale  di sconto  e della riserva  obbligatoria. A  partire dagli  anni  80, l’autonomia operativa della  banca banca si è  particolarmente accentuata nei suoi  rapporti con  il Tesoro.  L’Istituto, abbandonando la linea  precedentemente seguita,  dal 1981 non  si è  più ritenuto obbligato a sottoscrivere i titoli  del debito  pubblico  non  collocati  presso  altri  sottoscrittori, con  il risultato  di comprimere la capacità  del Tesoro di influenzare la quantità  di moneta in circolazione. Il processo  di progressiva separazione tra  gestione  della  politica  monetaria ed  esigenze  di finanziamento del disavanzo  pubblico  è  proseguito con  la l. n. 483 del 1993, che, riformando il conto  corrente di tesoreria utilizzato  dal Tesoro  presso  la banca banca per  il pagamento dei mandati emessi  dalle  amministrazioni statali  e la riscossione  delle  somme  a qualsiasi  titolo  dovute  allo  Stato,  ha  stabilito  che il Tesoro  non  possa  più  indebitarsi su tale  conto  tramite anticipazioni ordinarie e straordinarie. Come  organo  di vigilanza,  infine,  la banca banca pone  in essere  attività  propositive, di indirizzo,  di controllo e di coordinamento che, anche  in concorso  con  altri  organi,  sono  finalizzate  al perseguimento della stabilità  e della  efficienza  allocativa  ed  operativa delle  aziende  bancarie,  sia prese  singolarmente che nel loro  complesso,  pur  nel rispetto  delle autonomie  aziendali.  Di  notevole importanza è  anche  il compito  di tutela della  concorrenza nel settore del credito.  (Giannunzio). 
 banca centrale europea:  prevista  dal Trattato di Maastricht (art.  4A),  come pilastro  fondamentale dell’Unione  economica  e monetaria  (v.),  questo organo,  dotato di personalità  giuridica,  avrà  il compito  di emettere e gestire la moneta unica  europea; tuttavia, fino alla  sua  creazione,  che avverrà  nella terza  fase di realizzazione dell’unione economica e monetaria, la politica monetaria continuerà  ad  essere  di competenza delle  banche  centrali  degli Stati  membri.  Successivamente, dette  banche  costituiranno insieme  alla  Bce, alla  quale  dovranno trasferire i loro  poteri,  il Sistema  europeo  delle Banche centrali (Sebc)  (v.),  il cui statuto è  delineato da  un  Protocollo allegato  al  Trattato di Maastricht. Organi  della  Bce saranno il consiglio  direttivo ed  il comitato esecutivo.   
 banca confermante:  v. credito, banca documentario. 
 contratto di banca:  v. contratto,  banca bancario. 
 banca cooperativa:  è  l’istituto  di credito  gestito  da  società  cooperative. Sono  tali le banche  popolari  (v. banca popolare)  e le banche  di credito  coperativo (v. banca, banca di credito coperativo). 
 cooperativa  come banca di fatto:  è  la società , costituita  in forma  di società cooperativa  (v.),  avente  ad  oggetto  l’assistenza  finanziaria  dei soci: raccoglie risparmio tra  il pubblico  sotto  le false sembianze  di prestito  dei soci alla società . Chiunque può , senza  la ricorrenza di specifiche  condizioni,  rendersi socio  di società  di tal  genere  e versare  danaro nelle  casse  sociali. La  sua attività , non  essendo  debitamente autorizzata, è  da  considerare come attività  bancaria illecita.  La  giurisprudenza vi ha  ravvisato  una  banca di fatto  e l’ha assoggettata alle  norme  della  legge bancaria,  compresa quella  relativa alla  messa  in liquidazione delle  aziende  di credito.  Il d.l. 14 dicembre  1992, n. 481, prevede all’art.  31 gravi  sanzioni  penali  per  chi eserciti  raccolta  del risparmio o svolga  attività  bancaria senza  averne  ottenuto l’autorizzazione.  
 banca corrispondente:  è  la banca che compie  operazioni quale  mandataria di altre. In  molti  casi la banca mandante è  a sua  volta  mandataria di un  proprio cliente; quest’ultima, infatti,  può  sostituire  a se stessa  un’altra  banca  nell’esecuzione del mandato (artt.  1856, comma  2o, c.c. e 1717 c.c.). Se però  la banca mandataria non  era  stata  autorizzata dal proprio cliente,  ne´  la sostituzione  era  resa  necessaria  dalla  natura dell’incarico,  essa  risponde dell’operato della  banca sostituta  contro  la quale  può  agire  direttamente il cliente  della mandante. Gli  incarichi  più  frequenti sono  l’incasso di cambiali,  assegni  o altri  titoli  di credito.  Questi  servizi sono  disciplinati  da  accordi  interbancari, i  quali  determinano, tra  l’altro,  le modalità  delle  operazioni e l’ammontare dei compensi  per  le stesse.   
 banca dei dati:  consiste  nella  sistematica raccolta  e memorizzazione di informazioni mediante computers. Le  informazioni possono  essere  notizie  di carattere obiettivo, come  quelle  sui prezzi  o sui cambi  o su ogni  altro  dato di  mercato, o come  le informazioni meteorologiche, le informazioni bibliografiche, giudiziarie  ecc.; ma possono  essere,  e spesso  sono,  notizie  di carattere soggettivo,  ossia  notizie  sul conto  di persone, di imprese  di enti.  Il bisogno  di informazione si collega,  per  un  verso,  alle  esigenze  di governo della  complessa  società  odierna  (banche dei dati  tenute dalle  P.A.,  centrale dei rischi tenuta dalla  banca d’Italia);  si riconnette per  un  altro  verso  alle esigenze operative di chi entro  una  società  ad  alta  complessità , come  è  la nostra  società , deve  prendere decisioni,  effettuare scelte,  elaborare programmi di produzione ecc. (banche dei dati  tenute da  imprese  e da enti).  Un  centro  elaborazione dati  è  istituito  presso  il Ministero dell’interno a fini della  tutela  dell’ordine pubblico  e della  repressione della  criminalità. La  materia  è  regolata dalla  l. 1o  aprile  1981, n. 121, che attribuisce al dipartimento della  pubblica  sicurezza  compiti  di classificazione,  analisi  e valutazione delle  informazioni e dei dati  che devono  essere  forniti  anche dalle  forze  di polizia  in materia  di tutela  dell’ordine, della  sicurezza  pubblica  e di prevenzione e repressione della  criminalità  e loro  diramazione agli organi  operativi delle  suddette forze  di polizia.  Questa banca banca, sebbene utile  per  l’efficiente  azione  dei pubblici  poteri,  può  arrecare grave pregiudizio al diritto  dei cittadini  alla  riservatezza (v. riservatezza,  diritto alla banca). La  citata  legge prevede due  forme  di tutela  di questo  diritto:  a) una prima  forma  di tutela  si traduce in un  limite  alla  raccolta  delle informazioni: per  l’art. 9, commi  3o  e 4o, in ogni  caso  è  vietato  raccogliere informazioni e dati  sui cittadini  per  il solo  fatto  della  loro  razza,  della  fede religiosa  od  opinione politica,  e della  loro  adesione ai principi  di movimenti sindacali,  cooperativi assistenziali,  culturali,  nonche´  per  la legittima  attività che svolgono  come  appartenenti ad  organizzazioni legalmente operanti nei settori  sopra  indicati;  b)  una  seconda  forma  di tutela  consiste  nei limiti della  utilizzazione delle  informazioni; l’art. 9, commi  3o  e 4o, stabilisce  che è  comunque vietata  ogni  utilizzazione delle  informazioni e dei dati  predetti per  finalità  diverse  da  quelle  previste  dall’art.  6, lettera a. Ev  altresì  vietata ogni  circolazione  delle  informazioni all’interno  della  P.A.  fuori  dei casi indicati  nel primo  comma  del presente articolo.  Nessuna  decisione giudiziaria  implicante  valutazioni di comportamenti può  essere  fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un  profilo  della  personalità  dell’interessato. Questi  limiti, sebbene formulati dalla  legge con  riferimento al centro  del Ministero dell’interno, possono considerarsi espressione di principi  generali,  applicabili  ad  ogni  banca banca, sia pubblica  sia privata.  A  nessuno  è  consentito raccogliere,  sul conto  dei cittadini,  notizie  del genere  di quelle  sopra  indicate  sub a; d’altra  parte,  i  dati  possono  essere  utilizzati  solo  per  gli specifici  fini in considerazione dei quali  sono  stati  raccolti,  ne  possono  essere  divulgati  o resi  di pubblica ragione.  Sotto  questo  aspetto va anche  riconosciuto, come  lo si riconosce  in altri  paesi,  il cosiddetto diritto  all’oblio:  il cittadino ha  diritto  di ottenere che siano  cancellati  dalla  memoria del computer quei  dati  sul suo conto  che hanno  perso  ogni  utilità  in relazione  alla  specifica  funzione  della  loro memorizzazione. In  singole  materie  i principi  di tutela  del diritto  alla riservatezza trovano esplicito  riconoscimento: così, per  quanto riguarda  le banche  dei dati  pubbliche,  va ricordato che la l. 11 luglio 1978, n. 382, sul trattamento dei militari,  vieta,  all’art.  17, l’uso delle  schede  informative ai fini di discriminazione politica  dei militari;  così, un  limite  analogo,  vale  per le  imprese  in base  all’art.  8 dello  Statuto dei lavoratori, che vieta  al datore di lavoro  di effettuare indagini,  anche  a mezzo  di terzi,  sulle opinioni politiche,  religiose  e sindacali  dei lavoratori, nonche´  su fatti  non  rivelanti  ai fini della  valutazione della  attitudine professionale del lavoratore. Nella previsione  di una  generale legge in materia, e per  acquisire  elementi utili al riguardo,  nel nostro  paese  è  stato  intanto imposto  un  preciso  obbligo all’utilizzatore di computers che raccolga,  per  qualsiasi  fine, dati  relativi  a cittadini  (dunque, anche  a chi tenga  su nastro  magnetico  la propria contabilità  con  l’elenco  dei fornitori  e dei clienti).  L’art.  8, comma  4o, della  citata  l. n. 121 del 1981 così  stabilisce:  ogni  amministrazione, ente,  impresa,  associazione o privato  per  qualsiasi  scopo  formi  e detenga archivi  magnetici nei quali  vengano  inseriti  dati  o informazioni di qualsivoglia  natura concernenti cittadini  italiani  è  tenuta a notificare l’esistenza  dell’archivio  al  Ministero dell’interno entro  il 31 dicembre  dell’anno  nel corso  del quale l’archivio  sia stato  installato  od  abbia  avuto  un  principio  di attivazione.  
 banca delegata:  v. banca affiliata. 
 banca di affari:  è  una  banca che effettua,  oltre  alle  operazioni bancarie ordinarie ed accessorie,  anche  attività  speculative,  le quali  consistono  soprattutto nell’intermediazione nella  circolazione  dei titoli  di credito  (azioni, obbligazioni, titoli  di Stato),  inclusa  l’interdizione nella  circolazione  dei pacchetti azionari  di controllo delle  società , nonche´  nella  partecipazione al capitale  di rischio  di società  di capitali.   
 banca di credito agrario:  termine che identifica  gli istituti  di credito  che finanziano, esclusivamente o prevalentemente, le imprese  agricole.  I finanziamenti sono  rivolti  sia alla  conservazione e al miglioramento del terreno, sia alle  esigenze  di gestione  dell’impresa  agricola.  La  banca banca raccoglie il credito  mediante l’emissione  di titoli  obbligazionari, detti  cartelle  agrarie.  
 banca di credito commerciale:  il termine identifica  gli istituti  di credito  che erogano finanziamenti, in via esclusiva  o prevalente, alle  imprese  industriali e commerciali, con  la concessione  di crediti  a breve  termine.  Ev  detta  anche banca di deposito e sconto,  essendo  queste  le principali  operazioni della  sua attività .  
 banca di credito cooperativo:  il t.u.  delle  leggi bancarie del 1993 dedica  un apposito capo,  il capo  V, alle  banche  cooperative, distinguendo fra banche popolari  (sezione  I)  e banche  di credito  cooperativo (sezione  II)  e  dettando, per  le une  e per  le altre,  norme  che attengono a queste  banche in quanto società  cooperative. Per  le banche  popolari  è  detto,  all’art.  29, comma  3o, che ad  esse  non  si applicano le disposizioni  della  l. Basevi  (d.l. n. 1577 del 1947), mentre una  corrispondente norma  non  è  formulata per  le banche  di credito  cooperativo; sicche´  può  dirsi  che dal t.u.  emerge  l’intento legislativo  di sottrarre le banche  popolari  a quello  specifico  nucleo  di norme  caratterizzanti la cooperazione che sono  contenute nella  l. Basevi, mentre corrispondente intento non  è  dichiarato per  le banche  di credito cooperativo, che risultano perciò  concepite come  ancora  gravitanti nell’orbita  della  mutualità  cooperativa. L’applicabilità  della  l. Basevi  alle casse  rurali  e artigiane risulta  chiaramente dall’art.  14, comma  4o, della  l. n. 59 del 1992, che è  fra le norme  che il successivo  art.  21, comma  4o, estende alle  casse  rurali  ed  artigiane;  e questo  art.  14, comma  4o, è  formulato sul presupposto che la l. Basevi  sia applicabile alle  casse  in discorso.  Ancora:  la riforma  delle  cooperative, attuata con  la l. n. 59 del 1992, è  largamente estesa alle  casse  rurali  e artigiane dal già  citato  art.  21, comma  4o; per contro, il successivo  comma  8o  del medesimo  art.  21 è  esplicito  nel disporre che le disposizioni  della  presente legge non  si applicano alle  banche popolari,  come  non  si applicano alle  cooperative di assicurazione e alle mutue assicuratrici, per  le quali  restano in vigore  le disposizioni  contenute nelle  relative  leggi speciali.  Alle  banche  di credito  cooperativo, come  alle banche  popolari, il t.u.  rivolge  specifiche  norme,  che derogano alla disciplina  delle  cooperative dettata dal c.c. (significativa  è  la norma  che  attribuisce ad  ogni  socio  un  solo  voto,  così  escludendo che ai soci persone  giuridiche  si possano  attribuire più  voti, fino a cinque,  secondo  la regola vigente  nel c.c.); ma l’insieme  di queste  norme  non  rappresenta una  intera disciplina  della  materia, giacche´  esse  attengono solo  ad  alcuni  aspetti  della organizzazione cooperativa e rendono indispensabile, per  gli aspetti  non regolati,  il ricorso  alle  norme  del c.c. sulle società  cooperative (recesso  ed esclusione  dei soci, trasferimento delle  quote,  funzionamento dell’assemblea, composizione dell’organo amministrativo ecc.).  
 banca di credito fondiario:  termine che identifica  gli istituti  di credito  che erogano, a lungo  termine,  finanziamenti necessari  all’acquisto  o al miglioramento della  proprietà  immobiliare, urbana e rurale,  oggi regolati dalla  l. 6 giugno  1991, n. 175, nonche´  dal t.u.  1o  settembre 1993, n. 385. Un tempo  la banca banca raccoglieva  fondi  emettendo titoli  di credito,  le cartelle fondiarie, garantite da  ipoteca  sugli immobili.  Oggi  la banca banca si procura il credito mediante l’emissione  di normali  obbligazioni. L’esercizio  del credito fondiario  è  riservato agli istituti  appositamente autorizzati dalla  Banca d’Italia.   
 banca di credito immobiliare:  v. banca di credito fondiario. 
 banca di credito industriale:  termine che identifica  gli istituti  di credito  che finanziano  imprese  industriali mediante crediti  a medio  o lungo  termine.  I crediti  sono  concessi  per  l’investimento sia in capitale  circolante sia in capitale  fisso. La  banca banca di solito  esige, quale  condizione per  la concessione  del credito,  l’acquisto  di azioni  ed  obbligazioni  della  società  cui concede  il finanziamento. Ev  anche  detta  banca di credito  mobiliare.   
 banca di credito mobiliare:  v. banca di credito industriale.  
 banca di deposito  e sconto:  sinonimo  di banca di credito commerciale  (v.). 
 banca di emissione:  è  la banca centrale nella  sua  attività  esclusiva  di emissione  di moneta avente  corso  legale  nello  Stato.  V. banca centrale. 
 banca di investimento:  è  un  particolare tipo  di banca diffuso  un  tempo  soprattutto nei  paesi  ex socialisti,  per  finanziare le imprese  di proprietà  dello  Stato, assegnando a ciascuna  i mezzi di finanziamento previsti  dal piano.  La  figura è  destinata ad  essere  sostituita  da  una  struttura bancaria simile alla  banca centrale.  
 banca di sviluppo:  è  l’istituto  di credito  che finanzia  imprese  agricole  o industriali impegnate nella  realizzazione, di progetti di sviluppo  di determinate aree  geografiche  economicamente depresse.  I crediti  erogati  da tale  banca sono  in genere  a medio  o lungo  termine.  Esse  sorgono,  di solito,  per iniziativa  governativa.  
 banca d’Italia:  è  la banca centrale (v.) italiana  e le competono pertanto, tutte  le attribuzioni tipiche  di una  banca centrale, quale  strumento della  politica economica del Governo. La  banca banca è  costituita  come  s.p.a.: ne  sono  socie  le banche  di interesse nazionale (v. banca di interesse nazionale),  istituti  di assicurazione, casse  di risparmio e monti  di credito  su pegno.  Gli  organi della  banca banca sono:  l’assemblea  dei partecipanti, il consiglio  superiore (quattordici membri  eletti  su base  regionale), il Comitato direttivo (cinque membri),  il direttore generale,  due  vicedirettori generali  e il governatore che è  il massimo  organo  amministrativo della  banca banca. Direttore, vicebancadirettori e governatore sono  nominati e revocati  dal Consiglio  superiore. La  banca banca deve eseguire  le direttive  del Ministro  del tesoro  e del Cicr  (v. Comitato,  banca  interministeriale  per il credito ed il risparmio).  L’esecuzione delle disposizioni  del Cicr  spetta,  in particolare, al governatore che è  anche membro  del Cicr. Il governatore è  pure  consigliere  del governo  nelle materie  monetarie e creditizie  ed  è , altresì,  responsabile della  vigilanza  sulle banche  e dell’Ufficio  italiano cambi  (v.).   
 banca europea  per gli investimenti (Bei):   istituzione  comunitaria, di cui agli artt. 129 e 130 del Trattato Cee,  creata  per  contribuire, facendo  appello  al mercato dei capitali  ed  alle  risorse  proprie, allo  sviluppo  equilibrato ed uniforme  del mercato comune.  Essa  è  dotata di una  propria personalità giuridica,  distinta  da  quella  della  Comunità , negli  ordinamenti interni  degli Stati  membri;  dispone  inoltre  di finanziamenti propri,  di un  proprio bilancio e di propri  organi  di gestione  e di amministrazione. Più  in particolare, quattro sono  gli organi  principali:  il Consiglio  dei governatori che è  dotato di competenze deliberative; il Consiglio  di amministrazione, con  competenze esecutive;  il Comitato di direzione  che è  un  organo  di gestione  ed  infine  il Comitato di controllo. In  base  al Trattato Cee,  la banca banca può  finanziare,  senza fini di lucro,  progetti per  regioni  meno  sviluppate, piani  di modernizzazione e progetti di interesse comune  a diversi  Stati  membri.  Essa  si è  fino ad  ora soprattutto rivolta  al miglioramento delle  infrastrutture europee, alla riorganizzazione ed  al riammodernamento  dell’industria.  
 banca europea  per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers):  tipico  esempio  di banca internazionale regionale, essa  ha  come  suo scopo  principale quello  di introdurre l’economia  di mercato nei Paesi  dell’est  e di promuovere l’iniziativa  privata  e l’attività  imprenditoriale nei Paesi  dell’Europa centrale  ed  orientale che si impegnano a seguire  ed  applicare  i principi,  della democrazia multipartitica, del pluralismo  e dell’economia di mercato. La  banca ha  cominciato ad  operare ufficialmente il 15 aprile  1991 dopo  che il 29 maggio  1992, con  la firma  dei rappresentanti dei 42 Stati  fondatori, hanno avuto  termine i negoziati  per  la sua  istituzione. Questo organismo internazionale di cui sono  membri  la Cee  e la Bei oltre  a 52 Stati  si adopera per  la promozione delle  piccole  e medie  imprese  produttive; la mobilitazione di capitali;  l’assistenza  tecnica  nella  preparazione, nel finanziamento e nell’attuazione dei progetti rilevanti;  l’incentivazione allo sviluppo  di mercati  di capitali;  il supporto per  progetti di cooperazione economica tra  Paesi  beneficiari. Suoi organi  sono:  il consiglio  dei governatori, dotato di competenza generale;  il consiglio  di amministrazione, dotato di competenze esecutive;  ed  il presidente cui spetta  la direzione delle  attività  operative sotto  il controllo del consiglio  di amministrazione.  
 indagini penali e banca:   l’art. 248 c.p.p., che prevede la facoltà  di esaminare gli atti  ed  i documenti della  banca, al fine di eventuale sequestro o, più genericamente, per  accertare le altre  circostanze utili ai fini delle  indagini,  è stato  esteso,  senza  limite  alcuno,  anche  alla  polizia  giudiziaria,  quando agisca  su delega  dell’autorità  giudiziaria,  laddove,  nella  normativa precedente, la possibilità  di siffatta  delega  era  da  ritenere limitata  ai soli casi nei quali  si procedesse per  reati  di terrorismo, eversione dell’ordine democratico e criminalità  organizzativa nonche´ , in base  all’art.  5, comma  1o, del d.l. del 4 marzo  1976, n. 31, poi  sostituito  dall’art.  7 della  l. 26  settembre 1986, n. 599, al caso  dei reati  valutari.  A  ciò  consegue  il correlativo dovere  della  banca di prestarsi alla  suddetta attività , o subendo  la ricerca  e l’ispezione  diretta degli  atti,  da  parte  del giudice  o, a fortiori, aderendo alla  richiesta  di darne  esibizione.  Nel  caso  di istanze  o richieste del giudice  (o  del p.m.  che opera  con  gli stessi poteri), che importino deroghe all’obbligo  del segreto  bancario,  l’istituto  di credito  è  tenuto soltanto a verificare  la legittimità  del provvedimento, ossia  la sua autenticità , la provenienza dell’organo investito  del relativo  potere, e l’esistenza  dei  formali  presupposti per  emanarlo mentre non  gli compete alcun  sindacato  sul merito  del provvedimento. L’istituto  di credito,  nel caso di ordine  o  richiesta  del giudice  che comportino deroghe all’obbligo  del segreto  bancario,  non  è  tenuto ad  informarne il cliente,  non  rientrando un tale  adempimento negli  obblighi  del mandatario di cui all’art.  1710 c.c..  
 banca istituto di credito speciale:  indica  la banca operante per  l’erogazione  di finanziamenti a specifici  settori  produttivi. Il finanziamento avviene  per mezzo  di mutui  di scopo  (v. mutuo,  banca di scopo),  che obbligano il mutuatario a destinare le somme  ricevute  esclusivamente agli scopi convenuti con  il mutuante, il quale  si riserva  di verificare  l’effettiva destinazione delle  somme.   
 banca mondiale:  costituita  da  un  gruppo  di tre  istituzioni:  la Banca internazionale per  la ricostruzione e lo sviluppo  (Ibrd/Birs), creata  nel 1945, la Società  finanziaria  internazionale (Ifc),  creata  nel 1956 e l’Associazione internazionale per  lo sviluppo  (Ida),  istituita  nel 1960.   
 banca notificante:  v. credito, banca documentario. 
 banca offbancashore:  voce che indica  gli istituti  di credito  che svolgono  operazioni solo con  persone che non  risiedono  nel paese  in cui la banca  opera  ( di qui il nome  di banca: al largo  ) e che sono,  di solito,  investitori  stranieri. Tale  tipo di banca gode,  di solito,  di vantaggi  fiscali.  
 banca popolare:  è  un  tipo  di banca che ha  la forma  di cooperativa a responsabilità limitata.  Ev  detta  popolare in quanto nel passato  raccoglieva  il risparmio delle categorie  sociali  più  modeste  e concedeva  ad  esse  prestiti  a condizioni favorevoli  e a breve  scadenza.  Il t.u.  delle  leggi bancarie dedica  alla  banca banca apposite  norme  (artt.  29  – 32), fra le quali  si segnalano:  la sottrazione della  banca banca alla  l. Basevi  (d.l. n. 1577 del 1947); la riaffermazione del principio  una testa  un  voto;  l’enunciazione del principio  per  cui nessuno  può  detenere azioni  in misura  eccedente lo 0,50%  del capitale;  la destinazione a beneficenza o assistenza  di una  quota  di utili netti.  V. anche  banca di credito cooperativo.  Tali banche  hanno  dato  vita  ad  un’associazione nazionale e all’Istituto  centrale delle  banche  popolari;  sono  soggette  al controllo ed  alla vigilanza  della  Banca  d’Italia,  ma non  a quello  dell’autorità  governativa.  
 trasparenza della banca:  a tutela  dei clienti  della  banca la l. n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria,  nonche´  il t.u.  1o  settembre 1993, n. 385, hanno imposto alla  banca di esporre prospetti analitici  sulle condizioni  generali praticate per  i vari contratti bancari,  con  indicazione del tasso  di interesse massimo  per  le operazioni attive  e del tasso  minimo  per  quelle  passive,  dei prezzi  praticati  per  i servizi bancari  ecc.. Inoltre, i contratti bancari  debbono essere  redatti per  iscritto  e consegnati  in copia  al cliente;  le successive  modificazioni  dei tassi  di interesse e dei prezzi  devono  essere comunicate al cliente,  che entro  15 giorni  può  recedere dal contratto. La valuta  dei versamenti del cliente  mediante assegno  tratto sul medesimo sportello bancario deve  corrispondere alla  data  del versamento. 		
			
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