Enciclopedia giuridica

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Baie

Parte delle acque marine rientranti nel demanio marittimo (v. demanio, baie marittimo) che con i golfi (v.) e i seni è soggetta alle norme previste dal c. nav.. La porzione della baia assoggettata alla sovranità dello Stato costiero è compresa all’interno della linea retta tracciata fra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

baie giuridiche: la nozione giuridica di baia è fornita dall’art. 7, §§ 4 e 5, della Convenzione di Ginevra del 1958 e dall’art. 10 della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare. In base a tali norme, per baia si intende una profonda insenatura che determina una zona di mare la cui superficie sia equivalente a quella di un semicerchio, avente come diametro la linea retta che congiunge le due estremità naturali di entrata dell’insenatura stessa. Se la distanza fra i punti naturali d’entrata della baia non supera le 24 miglia, il mare territoriale viene misurato a partire dalla linea che congiunge detti punti e tutte le acque della baia sono considerate come acque interne. Negli altri casi, invece, si può tracciare una linea retta che congiunga due punti interni che si trovino fra loro ad una distanza non superiore a 24 miglia nautiche.

baie storiche: baie sulle quali lo Stato costiero può vantare diritti esclusivi consolidatisi nel tempo per tacito consenso di altri Stati. Sono considerate acque interne, qualunque sia la loro superficie. Chiari esempi di baie baie sono dati dalla Baia canadese di Hudson, da quella russa di Pietro il Grande o da quella del Rio de la Plata (Argentina). Nel Mediterraneo, oltre ai Golfi tunisini di Tunisi e Gabe´ s ed al caso controverso del Golfo della Sirte (Libia), è stato qualificato come baia storica il Golfo di Taranto (d.p.r. 26 aprile 1977, n. 816) sulle linee di base del mare territoriale italiano che ne ha previsto la chiusura con una linea della lunghezza di 60 miglia, tracciata tra Santa Maria di Leuca e Punta Alice. V. anche acque, baie storiche.

baie vitali: nozione che non sembra ancora essere stata ammessa dal diritto internazionale, in base alla quale sarebbe possibile per uno Stato costiero procedere alla chiusura di una baia, qualificando quest’ultima come vitale, sottolineando così particolari esigenze economiche e di difesa a giustificazione della chiusura stessa. Il più delle volte tali comportamenti non sembrano potersi conciliare ne´ con il diritto convenzionale ne´ con quello consuetudinario, malgrado la continua evoluzione della prassi nella materia. Nel Mediterraneo, ad esempio, la Libia ha proceduto nel 1973 a chiudere il Golfo della Sirte, qualificandola sia base storica che vitale: ciò, oltre ad aver dato luogo a numerosi e graviincidenti internazionali, è contestato dalla dottrina, secondo la quale tale Golfo non avrebbe ne´ il requisito della storicità, ne´ tantomeno quello della vitalità .


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