Enciclopedia giuridica

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Causa



astrazione dalla causa: v. astrazione dalla causa.

astrazione processuale dalla causa: v. astrazione dalla causa.

causa atipica: è la causa del contratto atipico (v.). V. anche causa del contratto.

causa debendi: è il titolo o causa in forza del quale si è tenuti ad adempiere una data prestazione. V. fideiussione.

causa del contratto: la causa causa (art. 1325, n. 2 c.c.) è la funzione economicocausasociale dell’atto di volontà: è , come definiscono le relazioni che accompagnano il c.c., la giustificazione della tutela dell’autonomia privata (relazione al re, nn. 8, 79); un vincolo al potere della volontà individuale (relazione del guardasigilli, nn. 193 – 94). Per costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale non è sufficiente la volontà delle parti interessate: giacche´ un bene passi da un soggetto ad un altro, giacche´ sorga l’obbligazione di un soggetto verso un altro soggetto, non basta l’accordo in tal senso fra alienante ed acquirente o fra debitore e creditore. Il bene non passa e l’obbligazione non sorge, se manca una causa, una giustificazione economicocausasociale dell’atto di autonomia contrattuale. Così la causa della vendita (v.) (art. 1470 c.c.), ossia la funzione economicocausasociale di questo contratto, è lo scambio di cosa con prezzo: qui la proprietà della cosa passa non solo per la ragione soggettiva, che così hanno voluto i contraenti (requisito necessario, ma non sufficiente), ma anche per l’ulteriore, oggettiva, ragione che al trasferimento del bene dal venditore al compratore corrisponde l’obbligazione di quest’ultimo di pagarne il prezzo. Il trasferimento della proprietà del bene o l’obbligazione di pagare il prezzo sono l’uno la giustificazione dell’altra: il primo giustifica l’esborso di danaro del compratore, la seconda giustifica il fatto che il venditore si spoglia della proprietà di un bene. Così, ancora, causa della permuta (v.) (art. 1552 c.c.) è lo scambio di cosa con cosa; causa del contratto di lavoro (art. 2094 c.c.) è lo scambio di prestazione di lavoro contro retribuzione in danaro, e via di seguito. Ai contratti a titolo oneroso (v. contratto, causa a titolo oneroso), la cui causa si basa su uno scambio di prestazioni, si contrappongono i contratti a titolo gratuito (v. contratto, causa a titolo gratuito), nei quali la prestazione di una delle parti non trova giustificazione in una controprestazione dell’altra parte. Ma anche i contratti a titolo gratuito hanno una propria causa: così la causa della donazione (v.) (art. 769 c.c.) è lo spirito di liberalità , per il quale una parte arricchisce l’altra per generosità , per affetto, per riconoscenza ecc.. Qui l’arricchimento altrui ha una specifica giustificazione economicocausasociale, che è appunto la liberalità del donante, come tale accettata dal donatario. I contratti tipici (v. contratti, causa tipici), proprio giacche´ previsti e regolati dalla legge, hanno tutti una causa (cosiddetta causa tipica); e per essi non si pone il problema, già risolto positivamente dalla legge, di accertare la ricorrenza o no di una funzione economicocausasociale. Considerati sotto questo aspetto, i contratti tipici si presentano come altrettanti modelli o schemi precostituiti di affari o di operazioni economiche, secondo i quali i privati possono, se vogliono, regolare i propri reciproci interessi. Per ciascuno di questi modelli di contratto il trasferimento del diritto e l’assunzione dell’obbligazione sono direttamente giustificati dalla legge. Ma altro è il modello astratto, altra la concreta realizzabilità del modello: sotto il primo aspetto, se si tratta di contratto tipico, non può porsi un problema di mancanza di causa; lo si può porre, invece, sotto il secondo aspetto. Un caso di scuola è quello di chi acquista per contratto di vendita una cosa già sua: qui la causa del tipo contrattuale prescelto, che è lo scambio di cosa con prezzo, non può in concreto attuarsi, giacche´ il compratore non riceve nulla in cambio del prezzo; ed il contratto, benche´ tipico, sarà nullo per mancanza di causa. Altri casi di nullità del contratto tipico per mancanza di causa: nullità della novazione (v.) per inesistenza dell’obbligazione originaria, nullità della fideiussione (v.) per inesistenza del debito garantito (art. 1939 c.c.), nullità dell’assicurazione per mancanza originaria del rischio (art. 1895 c.c.). Il problema della causa si pone anche sotto il primo aspetto per i contratti atipici o innominati, non previsti dalla legge. Per essi il giudice dovrà accertare, in applicazione del criterio dell’art. 1322, comma 2o, c.c., se siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; dovrà , in altre parole, accertare se nel modello di operazione economica, non previsto dalla legge, al quale le parti hanno conformato il regolamento dei propri interessi, ricorra il requisito della causa (cosiddetta causa atipica). Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2o, c.c., assume a questo modo la funzione di vaglio per l’immissione di schemi contrattuali atipici entro l’ordinamento giuridico (v.). Ev così riconosciuto un controllo giudiziario sull’uso che i privati fanno della propria autonomia contrattuale (v.). Ed è un controllo che il giudice non esercita solo in senso negativo, per accertare se si tratta di interessi illeciti, contrari all’ordinamento giuridico (è il caso della causa illecita, previsto dall’art. 1343 c.c.); ma che esercita anche in senso positivo, per accertare se gli interessi perseguiti dalle parti siano meritevoli di tutela (e potrà non ritenerli tali anche se si tratta di interessi leciti); e, perciò, se il contratto abbia una causa o se questa, invece, manchi. Il giudice, inoltre, deve qui giudicare secondo l’ordinamento giuridico: secondo il diritto, cioè , e non secondo equità ; si pronuncerà sulla meritevolezza degli interessi perseguiti avendo presenti le norme che regolano casi simili o materie analoghe o, in mancanza, i principi generali dell’ordinamento giuridico (art. 12, comma 2o, delle preleggi). Un caso significativo è quello del biancosegno (v.), ossia del contratto sottoscritto in bianco dalle parti, con separato patto che affida ad un terzo l’incarico di provvedere al suo riempimento. Che l’interesse in tal caso perseguito dalle parti sia meritevole di tutela risulta da una norma dettata per una dichiarazione unilaterale, qual è quella che, nella legge cambiaria (art. 14), regola l’ipotesi della cambiale in bianco. Questo potere di controllo dell’autonomia contrattuale non è attribuito al giudice a protezione di interessi pubblici. Spetta all’autorità governativa, non all’autorità giudiziaria, provvedere al riguardo. Ev riconosciuto, invece, a protezione degli stessi contraenti: per tutelarli contro il rischio di atti capricciosi o imponderati e, soprattutto, a protezione del contraente più debole, giacche´ le dichiarazioni prive di causa generano il sospetto che anche il consenso al vincolo giuridico sia difettoso. Nella maggior parte i contratti atipici sono normativamente tali, giacche´ non regolati dalla legge, ma sono socialmente tipici, ossia corrispondono a modelli contrattuali uniformi largamente praticati nel mondo degli affari. Spesso si tratta di modelli a grande diffusione internazionale come accade per leasing (v.), factoring (v.), franchising (v.), performance bond ecc.. In questi casi il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguito è influenzato dalla uniformità internazionale del modello contrattuale. Per quanto il nostro giudice debba, a rigore, esprimere quel giudizio sulla base del nostro ordinamento giuridico, ben difficilmente egli riterrà invalido, alla stregua di questo, un modello contrattuale ovunque riconosciuto come valido. Egli sarà consapevole dell’isolamento economico nel quale altrimenti collocherebbe il proprio paese nel contesto dei mercati internazionali; fatalmente sarà portato ad esprimere il giudizio di meritevolezza, piuttosto che rispetto al solo ordinamento interno, con riferimento ai principi vigenti in quelle che, con il linguaggio del diritto internazionale privato, vengono indicate come le nazioni di civiltà giuridica affine: ciò che è valido in queste nazioni non può non essere valido nella nostra nazione. In materia di performance bond, o contratto autonomo di garanzia (v.), la nostra giurisprudenza ha esplicitamente adottato una simile ratio decidendi, riconoscendo la permeabilità del nostro ordinamento alle influenze di figure giuridiche già codificate all’estero; essa può tuttavia considerarsi come una ratio tacita delle decisioni in altre materie. Con la recezione giurisprudenziale dei contratti atipici internazionalmente uniformi (che possono essere anche, come accade per il contratto autonomo di garanzia, contratti altrove tipici) prende vita una forma, questa volta giurisprudenziale, di uniformità internazionale del diritto privato, ulteriore rispetto a quella che si attua con le convenzioni internazionali di diritto uniforme. La causa del contratto può essere onerosa o gratuita: entrambe le parti, nel primo caso, sono obbligate l’una nei confronti dell’altra; una sola delle parti, nel secondo caso assume una obbligazione (v.). Si distingue così fra contratti a titolo oneroso (e sono tali la generalità dei contratti) e contratti a titolo gratuito, come la donazione (v.), il comodato (v.), il mandato gratuito (v. mandato, causa oneroso e gratuito), il deposito gratuito (v. deposito, contratto di causa), il mutuo senza interessi (v. mutuo, interessi nel causa). La causa dei primi risiede nello scambio tra le prestazioni (scambio di cosa con prezzo nella vendita, di cosa con cosa nella permuta, di lavoro con retribuzione del contratto di lavoro e così via). L’idea dello scambio tra prestazioni implica quella della loro corrispettività: ciascuna delle parti si obbliga ad una prestazione per avere in cambio la prestazione cui si è obbligata l’altra parte; e ciascuna prestazione è , rispetto all’altra, una controprestazione. Dei contratti a titolo oneroso si parla, anche, perciò , come di contratti a prestazioni corrispettive (v.): la prestazione di ciascuna parte trova giustificazione (o, come si suole dire, trova causa) nella prestazione dell’altra. Si possono individuare diversi schemi causali do affinche´ tu dia (vendita, permuta, mutuo, ecc.); do affinche´ tu non faccia (patto di non concorrenza di un imprenditore verso corrispettivo in danaro); non faccio affinche´ tu non faccia (patto di non concorrenza reciproca fra imprenditori). Nella terminologia latina, tuttora di uso frequente nei paesi di common law, si parla di contratto do ut des, do ut facias, facio ut des ecc..

causa del contratto di società: è lo scopo comune per perseguire il quale i soci hanno costituito la società o vi hanno successivamente aderito e cui sono preordinate le prestazioni da essi eseguite. Consiste, in tutte le società , sia di persone sia di capitali, nell’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividere gli utili. Poiche´ le parti di un contratto di società perseguono lo stesso scopo, esso costituisce ciò che la dottrina definisce un contratto plurilaterale con comunione di scopo, in cui le prestazioni di ciascuna parte sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (a tale categoria si contrappone quella dei contratti di scambio). La causa del causa si distingue dalla causa del contratto di associazione (v.) per la natura dello scopo perseguito: la prima persegue uno scopo di lucro, realizza un’attività economica diretta alla produzione di un guadagno, da ripartire tra i soci, mentre la seconda persegue uno scopo definibile come ideale.

difetto funzionale della causa: il rapporto di corrispettività , detto sinallagma, con una locuzione tramandata dal code Napole´ on (art. 1102 c.c.), esprime l’idea di un legame reciproco fra le due prestazioni, di una loro interdipendenza. Il sinallagma risulta dal contratto, ne costituisce la causa (cosiddetto sinallagma genetico), ma si realizza nella fase di esecuzione del contratto, quando ciascuna delle parti esegue la propria prestazione (cosiddetto sinallagma funzionale). Solo allora lo scambio previsto dal contratto si compie effettivamente; la funzione economicocausasociale del contratto si attua in concreto. Può però accadere che una delle parti non adempia la propria prestazione; può , ancora, accadere che la prestazione di una delle parti diventi impossibile per una causa ad essa non imputabile; può, infine, accadere che la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa rispetto alla prestazione dell’altra. Appare evidente che in ciascuna di esse si determina una alterazione della causa del contratto: lo scambio in cui questa consiste non può più compiersi, e non può compiersi alle condizioni economiche prestabilite. Si parla, a questo riguardo, di causa, in antitesi con la sua mancanza originaria o con la sua illiceità , che è detta difetto genetico della causa. Questo investe il contratto come atto, e comporta la nullità del contratto; il causa causa, invece, si manifesta in sede di esecuzione del contratto: investe, anziche´ il contratto, il rapporto contrattuale, e comporta la risoluzione del contratto (v.). Risoluzione altro non significa se non lo scioglimento del contratto: le ragioni che la rendono possibile si collocano, come si è avvertito tra quelle cause ammesse dalla legge per le quali il contratto può sciogliersi senza necessità del mutuo consenso delle parti (art. 1372 c.c.). A differenza della dichiarazione di nullità , dell’annullamento e della dichiarazione di inefficacia originaria, come nel caso della simulazione (v.), che sono vicende del contratto, la risoluzione è una vicenda del rapporto contrattuale, allo stesso modo della condizione risolutiva (v. condizione, causa risolutiva) e del recesso unilaterale (v. recesso, causa dal contratto): il contratto, in se´ considerato, è e resta valido, ma il rapporto si scioglie. Il causa causa produce conseguenze meno drastiche del suo difetto genetico. La mancanza di causa, rendendo nullo il contratto, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. La risoluzione si produce, invece, solo su iniziativa della parte interessata. Inoltre, se si tratta di risoluzione per inadempimento, il contratto si risolve con effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c.), ossia dalla data del contratto (come accade anche per la condizione risolutiva e per recesso unilaterale). Rispetto ai terzi, invece, l’effetto retroattivo della risoluzione non si produce, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1458, comma 2o, c.c.): chi ha acquistato diritti da una parte del contratto poi risolto non è pregiudicato dalla risoluzione; ma qui, a differenza di quanto accade nel caso di annullamento del contratto, sono irrilevanti tanto lo stato di buona e di mala fede del terzo quanto il titolo oneroso o gratuito dell’acquisto. La distinzione tra le vicende del contratto e vicende del rapporto assume particolare rilievo per i contratti a esecuzione continuata o periodica: in questi l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.), analogamente a quanto accade nei casi della condizione risolutiva (art. 1360, comma 2o, c.c.) e del recesso unilaterale (art. 1373, comma 2o, c.c.). Nei contratti plurilaterali vale la seguente regola: la risoluzione del contratto rispetto ad una parte non importa scioglimento dell’intero contratto, salvo che la prestazione mancata non debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (artt. 1459, 1466 c.c.).

difetto genetico della causa: v. difetto funzionale della causa.

causa di liberalità: bisogna distinguere fra atto gratuito, atto di liberalità, donazione. Non ogni atto gratuito è atto di liberalità ; non ogni atto di liberalità è donazione. Un contratto a titolo gratuito può essere, ma non necessariamente, un atto di liberalità , espressione di generosità, di riconoscenza, di amicizia e così via. Non ogni atto di liberalità è una donazione: è tale solo la liberalità che consiste in un dare o nell’assunzione di una obbligazione di dare (art. 769 c.c.). Obbligazione di fare possono essere assunte a titolo gratuito senza che ciò implichi donazione, come nel caso del mandato gratuito o del deposito gratuito. In un sistema come il nostro, retto dal principio di causalità , nel quale cioè la causa è requisito di ogni contratto (art. 1325 n. 2 c.c.), anche la donazione ha una sua causa, che è appunto la liberalità : non può invece dirsi, come taluno asserisce, che la liberalità sostituisca la causa e che basti la forma solenne, richiesta dall’art. 782 c.c., per rendere valida l’attribuzione gratuita di un bene. Le esigenze di controllo giudiziario della funzione del contratto non vengono meno, di fronte all’atto gratuito, neppure quando esso assume la forma solenne. Si è, in dottrina, coerentemente ritenuto che, nonostante l’impiego del nomen iuris della donazione e nonostante la forma solenne, il contratto possa essere ugualmente dichiarato nullo per mancanza di causa quante volte risulti mancare in concreto una causa donandi. Il vero problema è allora quello della determinazione del concetto di liberalità: a) questo esprime anzitutto l’assenza di costrizione, giuridica o anche solo morale, in chi senza corrispettivo dispone a favore di altri di un proprio diritto o si obbliga nei suoi confronti ad una prestazione di dare. La liberalità non è solo spirito umanitario o caritativo; essa non è esclusa dal fatto che il donante, come nel caso della donazione rimuneratoria (v. donazione, causa rimuneratoria e liberalità d’uso) (art. 770, comma 1o, c.c.), sia animato da riconoscenza (dona, ad esempio, al comune per esprimere riconoscenza alla città che gli ha dato i natali) o alla considerazione dei meriti del donatario (il comune dona al concittadino illustre, per esprimergli la propria considerazione) o voglia manifestare speciale rimunerazione (ti rimunero con una donazione giacche´ mi hai salvato la vita o giacche´ mi hai assistito durante una malattia). La donazione rimuneratoria è atto di liberalità , giacche´ ognuno si sente libero di manifestare o no riconoscenza, di premiare o no i meriti altrui, di rimunerare o no chi lo ha beneficiato. Lo spirito di liberalità è, invece, escluso in chi dà senza corrispettivo per osservanza di un dovere giuridico oppure di un dovere morale o sociale, in adempimento cioè di una obbligazione naturale (v. obbligazioni, causa naturali) (art. 2034 c.c.). Significativa, sotto questo aspetto, è la giurisprudenza che esclude la qualificazione dell’atto gratuito come donazione e lo sottrae all’applicazione delle norme a questa relative, come quella che impone la forma dell’atto pubblico, quante volte il disponente risulti mosso, anziche´ da spirito di liberalità , dall’esigenza di adempiere un dovere, come nel caso del genitore che dichiara di donare ai figli volendo con ciò provvedere al loro mantenimento. La giurisprudenza ora menzionata è significativa anche sotto un altro aspetto: essa si pronuncia per l’ammissibilità di atti gratuiti atipici, traslativi della proprietà , purche´ risultino meritevoli di tutela a norma dell’art. 1322, comma 2o, c.c.. Ugualmente non sono liberalità le elargizioni che si fanno in conformità degli usi, come i regali fra familiari in occasione delle festività , anche se si tratta di elargizioni fatte in occasioni di servizi resi (art. 770, comma 2o, c.c.), come ad esempio la mancia al cameriere: qui non c’è obbligazione, neppure naturale, c’è , tuttavia, conformistica ubbidienza agli usi (si fanno regali ai familiari nelle festività o si dà la mancia solo giacche´ tutti così fanno), e ciò esclude lo spirito di liberalità. La donazione non esaurisce la categoria delle liberalità fra vivi. Una causa può essere presente in atti unilaterali (v.), come la remissione del debito (v.), o i contratti, come la stipulazione a favore di terzo o come la fideiussione prestata per liberalità verso il debitore principale. Le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione vengono solitamente designate con il nome di liberalità atipiche; ma il concetto di atipicità è qui assunto nel senso di liberalità diversa dal tipo della donazione, non nel senso in cui si parla di contratti atipici o innominati. Queste liberalità diverse dalla donazione sono dall’art. 809 c.c. equiparate alla donazione a due specifici effetti: per assoggettarle all’azione di riduzione (v. azione, causa di riduzione) e alla disciplina della revocazione (v.). Le si ritiene soggette anche alle norme sulla collazione (v.); b) un altro criterio di distinzione più volte impiegato dalla giurisprudenza per distinguere fra atto gratuito e atto di liberalità, è quello che dà rilievo alla natura dell’interesse, patrimoniale o non patrimoniale, che il disponente mira a soddisfare. Così la remissione del debito fatto dal socio alla società non è atto di liberalità , giacche´ il socio ha un interesse patrimoniale a ridurre i debiti della propria società (si è perciò sottratta la remissione del socio al trattamento fiscale degli atti di liberalità ); del pari, la fideiussione portata dalla società controllante a favore della controllata mira a soddisfare un interesse patrimoniale della prima e non è , pertanto, atto di liberalità (si è con ciò escluso che la fideiussione a favore della controllata sia, come quella prestata a favore di un terzo, atto estraneo all’oggetto sociale della controllante). Alla stregua di questo criterio si può decidere quando un deposito (v.) o un mandato gratuito (v. mandato, causa oneroso e gratuito) oppure un comodato (v.) siano o no da qualificare atti di liberalità o per distinguere fra trasporto di cortesia o trasporto gratuito. Per identificare il concetto di liberalità concorrono, dunque, due elementi: uno è l’assenza di costrizione, la quale permette di distinguere l’atto di liberalità dell’atto gratuito posto in essere in esecuzione di una obbligazione civile, oltre che dall’adempimento delle obbligazioni naturali e dalle cosiddette liberalità d’uso; l’altra è la natura non patrimoniale dell’interesse del disponente, la quale consente di separare l’atto di liberalità dell’atto gratuito privo di causa, anche quando quest’ultimo sia atto affatto spontaneo, non dettato da alcuna costrizione, giuridica o naturale.

causa illecita: si ha causa causa quando è contraria a norme imperative (v. norma imperativa), all’ordine pubblico (v.) o al buon costume (v.) (art. 1343 c.c.). V. anche causa del contratto.

mancanza di causa: v. causa del contratto.

causa mista: spesso il contratto atipico (v. contratto, causa atipico) risulta dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici; anche contratti tipici, d’altra parte, possono risultare dalla sintesi di altri contratti tipici. Riguardando il fenomeno dal punto di vista della causa si parla allora di contratti con causa causa. Così un contratto può essere, ad un tempo, atto a titolo oneroso e atto di liberalità: è il caso del contratto mixtum cum donatione, come la vendita per un prezzo inferiore al valore di mercato del bene, quando il venditore sia a ciò mosso da liberalità verso il compratore. Anche in questo caso si dovrà parlare, nel senso sopra precisato (v. causa di liberalità ), di liberalità atipica, sottoposta alla relativa disciplina.

causa petendi: espressione latina che significa causa del chiedere ovvero ragione del domandare. Definisce la causa, il fatto ovvero la ragione obiettiva su cui la domanda si fonda. La causa causa viene considerata nel n.4 dell’art. 164 c.p.c., cioè nella esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. La causa causa insieme al petitum ed ai soggetti costituisce uno degli elementi che individuano l’azione o, come altri preferisce, che identificano la domanda giudiziale.

causa tipica: è la causa del contratto tipico. V. anche causa del contratto.

causa turpe: è la causa contraria al buon costume (v.). Il contratto contrario al buon costume è nullo e non attribuisce perciò azione in giudizio all’adempimento; ma chi, in esecuzione del contratto, abbia eseguito la prestazione non può ripetere ciò che ha dato (art. 2035 c.c.). Così, il candidato alle elezioni che abbia pagato il voto dell’elettore, il dirigente sportivo che abbia corrotto il calciatore della squadra avversaria, la persona che abbia retribuito la prestazione della prostituta non possono, adducendo la nullità del contratto dal quale l’obbligazione è derivata, chiedere la restituzione di quanto hanno pagato. Vale ancora, in questa materia, il principio romanistico in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis. L’art. 2035 c.c. nega la ripetizione a chi abbia eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume (è l’estremo tradizionalmente definito come la par causa turpitudinis): la ripetizione è, perciò , ammessa quando lo scopo contrario al buon costume non è comune, ma proprio solo dell’altra parte.


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