Ev  un’attribuzione patrimoniale mortis  causa  (v. atti giuridici,  legato a causa di morte),  immediatamente operativa, di un  diritto  reale  di credito,  la cui portata rimane  esclusivamente limitata  ai singoli diritti  considerati. Il legato si acquista  immediatamente, senza  bisogno  di accettazione, salva  la facoltà  del legatario di rinunciare al legato (art.  649 c.c.). Il legatario,  se non  intende rinunciare, deve  chiedere all’erede (v.) (che  nei suoi  confronti  assume  il nome di onerato) la consegna  del bene  legatogli  dal testatore: egli consegue dal testatore, per  successione  a titolo  particolare (v. successione,  legato a titolo particolare),  la proprietà  del bene,  ma ne  consegue  il possesso  (v. possesso, accessione del legato; successione  nel legato) dall’erede.  L’adempimento del legato può essere  posto  a carico  di un  determinato erede,  detto  onerato; altrimenti è  a carico  di tutti  (art.  662 c.c.). Per  l’adempimento dei legati,  come  per  quello dei debiti  ereditari, gli eredi  rispondono illimitatamente, salvo  che non abbiano accettato con  beneficio  di inventario (v. beneficio,  legato di inventario) (art.  490 n. 2 c.c.); se, invece,  l’adempimento di un  legato è  posto  a carico  di un altro  legatario (cosiddetto sublegato), questi  risponde nei limiti del valore della  cosa  legatagli  (art.  671 c.c.). Quando il legato ha  per  oggetto  una  cosa determinata, sorge  a carico  dell’erede l’obbligazione  di consegnarla al legatario;  quando si tratta di cosa  di genere,  e in particolare di una  somma di danaro, l’adempimento del legato equivale  ad  un  pagamento. Sicche´  il testamento non  ha  solo  la funzione  di trasmettere diritti  e obbligazioni dall’ereditando agli onorati;  esso  può  essere  anche,  se dispone  legati  (e  lo stesso  discorso  vale  per  l’onere),  fonte  di nuove  obbligazioni  (v. fonti,  legato  delle obbligazioni), che esso  produce in concorso  con  quell’ulteriore fonte che è  l’accettazione dell’eredità  (v. accettazione,  legato dell’eredità ), entrambi da collocare  nel novero  degli  atti  idonei  a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico  a norma  dell’art.  1173 c.c.. V. anche qualificazione, legato della disposizione testamentaria.   
 accettazione  del legato da parte dell’associazione:  v. associazione,  accettazione  di legati da parte dell’legato; volontariato,  organizzazioni di legato. 
 legato a favore del creditore (o  legatum debiti):  ai sensi  dell’art.  659 c.c., se il testatore, senza  fare  menzione del debito,  fa un  legato al suo creditore, il legato non si  presume fatto  per  soddisfare  il legatario del suo credito.  Argomentando a contrario della  disposizione  citata,  si ricava  la norma  per  cui, nel caso  di legato con  la menzione del credito,  il legato si presume fatto  a tacitazione del creditore e non  si aggiunge,  come  avviene  invece  nel caso  previsto  dall’art.  659 c.c., a quanto dovuto  dal testatore al proprio creditore. Si ritiene  sufficiente  che la menzione possa  essere  anche  implicita.  La  presunzione che il legato sia stato fatto  a tacitazione del creditore, nel caso  in cui vi sia stata  menzione del credito  stesso,  è  una  presunzione iuris  tantum (v. presunzione, legato relativa): sarà  quindi  ammessa  la prova  contraria, qualora  dall’interpretazione del testamento  (v.) risulti  che il testatore in realtà  intese  attribuire un  dato  bene al proprio creditore in aggiunta  a quanto da  lui dovuto  a titolo  di adempimento dell’obbligazione che aveva  nei suoi  confronti.  
 legato al coniuge divorziato:  dopo  la morte  del coniuge  obbligato alla corresponsione dell’assegno  periodico di divorzio  (v.),  il tribunale può disporre che l’eredità  sia gravata  della  corresponsione di un  assegno  all’altro  coniuge,  a norma  dell’art.  9 bis l. n. 898 del 1970. La  successione legittima  (v. successione,  legato legittima)  del coniuge  divorziato (e  creditore dell’assegno  periodico) prende, a questo  modo,  le forme  di un  legato, il cui contenuto è  determinato dal giudice  tenuto conto  di tutte  le circostanze di cui al citato  art.  9 bis l. n. 898 del 1970.  
 legato alternativo:  è  il legato che ha  per  oggetto  delle  prestazioni alternativamente disposte  a favore  del legatario.  Se il testatore non  ha  stabilito  chi deve effettuare la scelta,  questa  spetterà  all’onerato (art.  665 c.c.). Qualora la scelta  spetti  all’onerato o al legatario e l’uno  o l’altro  sia morto  prima  di effettuare la scelta,  questa  si trasmette ai rispettivi  eredi  (art.  666, comma 1o, c.c.). La  scelta,  una  volta  effettuata, è  irretrattabile (art.  666, comma  2o, c.c.).  
 legato con funzione solutoria:  non  sempre  le disposizioni  testamentarie hanno causa  di liberalità  (v.): l’art. 659 c.c. ammette il legato a favore  del creditore per estinguere un  debito,  e, dunque, un  legato avente  funzione  solutoria legato anche  se la sola qualità  di creditore rivestita  dal legatario non  fa presumere l’intento solutorio. Occorre la menzione del credito,  senza  la quale  il creditore può esigere  dall’erede sia l’adempimento del legato sia il pagamento del debito. Neppure la menzione del credito  rende  incontrovertibile la funzione solutoria del legato: essa  crea,  precisa  la giurisprudenza, una  presunzione in tal senso,  vincibile  con  la prova  contraria.  
 legato di alimenti:  il legato di alimenti,  a favore  di chiunque  sia fatto,  comprende le somministrazioni, indicate  dall’art.  438, salvo  che il testatore abbia altrimenti disposto  (art.  660 c.c.). Quando il testatore ha  disposto  un  legato  senza  indicare  specificamente la prestazione dovuta  al legatario,  l’art. 660 c.c. fa rinvio  alla  disciplina  degli alimenti  (v.).  Di  conseguenza la prestazione degli  alimenti  sarà  dovuta  in proporzione al bisogno  del legatario e delle  condizioni  economiche dell’onerato, non  dovrà  superare quanto sia necessario  per  la vita  del legatario alimentando, sarà  dovuta  solo se e nella  misura  in cui l’alimentando non  sia in grado  di provvedere al proprio mantenimento (art.  438 c.c.). L’assegno  alimentare, una  volta  che sia stato  prestato, non  può  essere  nuovamente richiesto,  qualunque uso l’alimentando ne  abbia  fatto  (art.  444 c.c.). L’onerato obbligato a somministrare gli alimenti  può  scegliere  se somministrare gli alimenti mediante un  assegno  alimentare corrisposto in periodi  anticipati  o accogliendo  e mantenendo nella  propria casa  l’alimentato (art.  443 c.c.). Gli alimenti  saranno dovuti  dal giorno  dell’apertura della  successione,  e non  si applicano le norme  relative  all’ordine  degli  obbligati  (art.  433 c.c.) ed  alla misura  degli  alimenti  tra  fratelli  e sorelle  (art.  439 c.c.). Discussa  è l’applicabilità , al legato, delle  norme  che prevedono l’estinzione  dell’obbligo alimentare per  morte  dell’onerato o del legatario,  la possibilità  di chiedere un  assegno  provvisorio e l’incedibilità  e non  compensabilità  dell’obbligo stesso.   
 legato di contratto:  è  il legato che attribuisce al legatario il diritto  di pretendere dall’onerato la stipulazione di un  contratto fra l’onerato e l’onorato  o fra l’onerato e un  terzo.   
 legato di cosa altrui:  ricorre  l’ipotesi  di legato legato disciplinata dall’art.  651 c.c., quando il testatore ha  legato  una  cosa  originariamente (ossia  al tempo  della  confezione del testamento) altrui.  Qualora infatti  oggetto  di legato sia una  cosa che, al tempo  della  confezione del testamento apparteneva al testatore ma che non  gli appartiene più  al momento dell’apertura della  successione,  si rientra, a seconda  dei casi, o nell’ipotesi  dell’alienazione o trasformazione della  cosa  legata  (art.  686 c.c.) (v. testamento,  revoca del legato) o in quella  del perimento della  cosa  legata  (v. perimento,  legato della cosa legata) (art.  673 c.c.). Il legato legato sia che si tratti  di cosa  dell’onerato sia che si tratti  di cosa  del terzo è  nullo,  salvo  che dal testamento o da  altra  dichiarazione scritta  risulti  che il testatore sapeva  che la cosa  legata  apparteneva all’onerato o al terzo.  In tale  caso  l’onerato è  obbligato ad  acquistare la proprietà  della  cosa  dal terzo e a trasferirla al legatario,  ma è  in sua  facoltà  di pagarne al legatario il giusto  prezzo  (art.  651, comma  1o, c.c.). Se la cosa  legata,  pur appartenendo ad  altri  al tempo  del testamento, si trova  in proprietà  del testatore al momento della  sua  morte,  il legato è  valido  (art.  651, comma  2o, c.c.). Secondo  il prevalente orientamento, per  la validità  del legato non  è necessario  che il testatore indichi  specificamente il nome  del soggetto  cui la cosa  legata  appartiene, ma è  sufficiente  che dal testamento o da  altra dichiarazione scritta  risulti  che il testatore, al momento della  confezione del testamento, avesse  una  conoscenza generica  dell’alienità  della  cosa  legata. Se al testatore appartiene una  parte  della  cosa  legata  o un  diritto  sulla medesima, il legato è  valido  solo  relativamente a questa  parte  o a questo  diritto, salvo  che risulti  la volontà  del testatore di legare  la cosa  per  intero,  in conformità  all’art.  651 c.c. (art.  652 c.c.).  
 legato di cosa da prendersi in un certo luogo:  il legato legato ha effetto  soltanto se le  cose  vi si trovano,  e per  la parte  che vi si trova;  ha  tuttavia  effetto  per l’intero  quando, alla  morte  del testatore, le cose  non  vi si trovano,  in tutto o  in parte,  perche´  erano  state  rimosse  temporaneamente dal luogo  in cui di solito  erano  custodite (art.  655 c.c.). Da  tale  disposizione  si ricava  la norma per  cui nel caso  di legato legato, se in tale  luogo  vi si trovano occasionalmente delle cose  del testatore (ossia  delle  cose  che il testatore non  era  solito  custodire o comunque lasciare  in quel  luogo),  il legato non  avrà  effetto  per  tali  cose. 
 legato di cosa del legatario o acquistata dal legatario:  il legato di cosa  che al tempo in cui fu fatto  il testamento era  già  di proprietà  del legatario è  nullo,  se la cosa  si trova  in proprietà  di lui anche  al tempo  dell’apertura della successione.  Se al tempo  dell’apertura della  successione  la cosa  si trova  in proprietà  del testatore, il legato è  valido,  ed  è  altresì  valido  se in questo  tempo la cosa  si trovava  in proprietà  dell’onerato o di un  terzo,  e dal testamento risulta  che essa  fu legata  in previsione  di tale  avvenimento (art.  656 c.c.). Nel  caso  in cui il testatore ha  legato  al legatario una  cosa  che, al momento dell’apertura della  successione  il legatario ha  già  acquistato dal testatore per  un  atto  inter vivos,  sia che si tratti  di acquisto  a titolo  oneroso sia che si  tratti  d’acquisto  a titolo  gratuito, si avrà , salvo  che risulti  una  diversa volontà  del testatore (art.  686, comma  3o, c.c.), inefficacia  del legato per alienazione della  cosa  legata  (art.  657, comma  1o, c.c.) (v. testamento,  revoca del legato). Se invece  il legatario ha  acquistato la cosa  legata  dall’onerato o da un  terzo,  in caso  d’acquisto  a titolo  gratuito, analogamente a quanto previsto  per  il caso  di acquisto  dal testatore, il legato rimane  senza  effetto;  in caso  di acquisto  a titolo  oneroso, il legatario ha  diritto  al rimborso del  prezzo  qualora  dal testamento o da  altra  dichiarazione scritta  del testatore, risulti  che questo  sapeva  che la cosa  apparteneva all’onerato o ad  un  terzo (art.  657, comma  2o, c.c.). 
 legato di cosa determinata:  quando il testatore ha  legato  una  sua  cosa particolare, o una  cosa  determinata soltanto nel genere  da  prendersi dal suo patrimonio il legato non  ha  effetto  se la cosa  non  si trova  nel patrimonio del testatore al tempo  della  sua  morte.  Se la cosa  si trova  nel patrimonio del testatore al tempo  della  sua  morte,  ma non  nella  quantità  determinata, il legato ha  effetto  per  la quantità  che vi si trova  (art.  654 c.c.).  
 legato di credito (o  legatum nominis):  il legato è  quel  legato che ha  per  oggetto  il trasferimento mortis  causa  di un  credito.  Il legato (del  testatore) ha  effetto  per la sola parte  del credito  che sussiste  al tempo  della  morte  del testatore (art. 658, comma  1o, c.c.). L’erede  è  soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli  del credito  legato  che si trovavano presso  il testatore (art.  658, comma 2o, c.c.). Tale  norma  non  si applica  ed  il legato avrà  effetto  per  l’intero,  qualora, anche  se il credito  è  stato  in tutto  o in parte  estinto  dal testatore mediante riscossione  o altra  causa,  dal testamento risulti  che secondo  la volontà  del testatore oggetto  del legato, anziche´  il credito  in se´ , era  l’oggetto  che doveva essere  prestato. Si ritiene  che nel caso  di legato non  sia dovuta,  se il testatore non l’ha espressamente prevista,  ne´  la garanzia  del nomen  bonum  ne´  la garanzia  del nomen  verum  (v. cessione  del credito, legato pro soluto  e pro solvendo), perche´  il legato ha  effetto  per  la sola parte  del credito  che sussiste  al tempo  della  morte  del testatore (art.  658, comma  1o, c.c.). Si applica  l’art. 1263 c.c. ai sensi  del quale  per  effetto  della  cessione  il credito  è  trasferito  al cessionario con  i privilegi,  con  le garanzie  personali  e reali  e con  gli altri accessori.  Non  si applicano al legato legato l’art. 1264 c.c., relativo  all’efficacia  della cessione  del credito,  nel caso  in cui il cedente abbia  posto  in essere  più cessioni  a persone diverse,  perche´  nel caso  di più  legati  di credito  a legatari diversi,  trova  applicazione il principio  della  revoca  tacita  (v. testamento, revoca del legato) delle  precedenti disposizioni  testamentarie (art.  682 c.c.).  
 legato di genere:  ai sensi  dell’art.  653 c.c. è  valido  il legato di cosa  determinata  solo nel genere,  anche  se nessuna  del genere  ve n’era  nel patrimonio del testatore  al tempo  del testamento e nessuna  se ne  trova  al tempo  della morte.  Secondo  il prevalente orientamento il solo  legato valido  è  quello  che ha per  oggetto  una  cosa  appartenente ad  un  genere  limitato,  altrimenti non avrebbe senso  la disposizione  di cui all’art.  632, comma  1o, c.c., secondo  la quale  è  nulla  la disposizione  che lascia al mero  arbitrio dell’onerato o di un terzo  di determinare l’oggetto  o la quantità  del  legato. Nel  legato legato la scelta  della cosa  da  prestare, quando dal testatore non  è  affidata  al legatario o a un terzo,  spetta  all’onerato. Questi  è  obbligato a dar  cose  di qualità  non inferiore alla  media;  ma se nel patrimonio ereditario vi è  una  sola delle cose  appartenenti al genere  indicato,  l’onerato non  ha  facoltà  ne´  può  essere obbligato a prestarne un’altra,  salvo  espressa  disposizione  contraria del testatore (art.  664, comma  1o, c.c.). Se la scelta  è  lasciata  dal testatore al legatario o a un terzo,  questi  devono  scegliere  una  cosa  di media  qualità; ma  se cose  del genere  indicato  si trovano nella  eredità , il legatario può scegliere  la migliore  (art.  664, comma  2o, c.c.). Se il terzo  non  può  o non  vuole  fare  la scelta,  questa  è  fatta  con  decreto del presidente del tribunale del luogo  in cui si è  aperta la successione,  dopo  aver  assunto  le opportune informazioni (artt.  664, comma  3o, e 631, comma  3o, c.c.). Nel  caso  in cui competente ad  effettuare la scelta  sia l’onerato e questi  non  voglia effettuare la scelta  si ritiene  applicabile lo stesso  principio.  Nel  caso  in cui la scelta  spetti  al legatario,  e questi  non  proceda alla  scelta,  secondo  un orientamento chiunque  ha  interesse può  mettere in mora  il legatario intimandogli di effettuare una  scelta  entro  il termine fissato  dal giudice, decorso  il quale  l’inerzia  del legatario può  essere  interpretata come  rinunzia al legato; secondo  altro  orientamento anche  in tale  caso  si applicherà  l’art. 631, comma  3o, c.c. (scelta  effettuata dal presidente del tribunale). Nel  caso  in cui il terzo  o il legatario non  può  effettuare la scelta,  secondo  un orientamento, se l’impossibilità  dipende dalla  morte,  la facoltà  di scelta  si trasmette agli eredi  di colui  che doveva  effettuarla; nel caso  di impossibilità dipendente da  altra  causa,  la scelta  sarà  effettuata dal suo rappresentante; secondo  altro  orientamento in entrambi i casi si applicherà  l’art. 631, comma  3o, c.c. (scelta  effettuata dal presidente del tribunale). La  scelta fatta  è  irretrattabile (art.  666, comma  2o, c.c.).  
 legato di liberazione da debito  (o  legatum liberationis):  il legato legato è  una  forma  di remissione del debito  (v.) effettuata mediante una  disposizione  a titolo particolare. Il legato legato ha effetto  per  la sola parte  del debito  che sussiste  al tempo della  morte  del testatore (art.  658, comma  1o, c.c.). Se si tratta di un legato del legatario nei confronti  del testatore, il legato legato ha effetto  estintivo immediato al momento dell’apertura della  successione;  se si tratta di legato del  legatario nei confronti  dell’onerato o di un  terzo,  al momento dell’apertura della  successione  l’onerato dovrà  rispettivamente effettuare la remissione del proprio credito  nei confronti  del legatario,  o fare  conseguire al legatario la liberazione dal debito  che quest’ultimo ha  verso  un  terzo.   
 legato di prestazioni periodiche:  se è  stata  legata  una  somma  di danaro o una quantità  di altre  cose  fungibili,  da  prestarsi a termini  periodici,  il primo termine decorre  dalla  morte  del testatore, e il legatario acquista  il diritto  a tutta  la prestazione dovuta  per  il termine in corso,  ancorche´  fosse  in vita soltanto al principio  di esso. Il legato però  non  può  esigersi  se non  dopo scaduto  il termine.  Si può  tuttavia  esigere  all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti  (art.  670 c.c.).  
 legato di specie:  il legato è  di specie  quando ha  per  oggetto  la proprietà  di una  cosa determinata o altro  diritto  del de  cuius. 
 legato di usufrutto successivo:  la disposizione, con  la quale  è  lasciato  a più persone successivamente l’usufrutto, una  rendita o un’annualità , ha  valore soltanto a favore  di quelli  che alla  morte  del testatore si trovano primi chiamati  a goderne (art.  698 c.c.). 
 legato e donazione  in conto di legittima:  il legittimario che rinunzia  all’eredità, quando non  si ha  rappresentazione, può  sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati  a lui fatti;  ma quando non  vi è  stata espressa  dispensa  dall’imputazione, se per  integrare la legittima  spettante agli eredi  è  necessario  ridurre le disposizioni  testamentarie o le donazioni, restano salve  le assegnazioni, fatte  dal testatore sulla disponibile,  che non sarebbero soggette  a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità , e si  riducono le donazioni  e i legati  fatti  a quest’ultimo (art.  552 c.c.). 
 legato in sostituzione  di legittima:  è  consentito dall’art.  551 c.c. che il de  cuius lasci al legittimario (v. legittimari)  un  legato (cosiddetto legato privativo);  ma il legittimario può  rinunciare al legato e chiedere la legittima:  se non  rinuncia  al legato, perde  il diritto  di chiedere un  supplemento, ove  il valore  del legato sia inferiore a quello  della  legittima,  salvo  che il testatore gli abbia  attribuito la facoltà di chiedere il supplemento; sarà  successore  a titolo  particolare (v. successione,  legato a titolo  particolare)  e non  diventerà  erede (v.).   
 legato pio:  altrimenti detto  legato di culto  e legato ad causas  pias, costituisce specificazione  del legato quale  disposizione  di ultima  volontà  a titolo  particolare, ossia  liberalità  per  il perseguimento di un  fine religioso  o culturale o caritativo. I legati  si possono  estrinsecare in varie  figure  civilisticamente rilevanti,  a seconda  delle  intenzioni del testatore, singolarmente volte  a costituire  o una  fondazione di culto,  o a beneficiare un  ente  ecclesiastico per  sostenerne le attività  di religione  o culto,  o a favore  di altri  soggetti,  o ad  un  vantaggio  proprio. In  quest’ultimo caso,  il legato dà  luogo  all’istituto  delle disposizioni  pro  anima  (v. anima,  disposizioni a favore  dell’legato). Altrettanto degni  di rilievo  appaiono i legati  in diritto  canonico,  nel cui ambito, esprimendo  al  pari  del  diritto  civile  disposizioni  di  ultima  volontà,  costituiscono la base  giuridica  delle  piae  voluntates e delle  piae  fundationes, nonche´  della  formazione di un  pium  istitutum. V. disposizioni a favore  dei poveri.   
 legato privativo:  è  il legato in sostituzione di legittima (v.). 		
			
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