Enciclopedia giuridica

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Legato

Ev un’attribuzione patrimoniale mortis causa (v. atti giuridici, legato a causa di morte), immediatamente operativa, di un diritto reale di credito, la cui portata rimane esclusivamente limitata ai singoli diritti considerati. Il legato si acquista immediatamente, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà del legatario di rinunciare al legato (art. 649 c.c.). Il legatario, se non intende rinunciare, deve chiedere all’erede (v.) (che nei suoi confronti assume il nome di onerato) la consegna del bene legatogli dal testatore: egli consegue dal testatore, per successione a titolo particolare (v. successione, legato a titolo particolare), la proprietà del bene, ma ne consegue il possesso (v. possesso, accessione del legato; successione nel legato) dall’erede. L’adempimento del legato può essere posto a carico di un determinato erede, detto onerato; altrimenti è a carico di tutti (art. 662 c.c.). Per l’adempimento dei legati, come per quello dei debiti ereditari, gli eredi rispondono illimitatamente, salvo che non abbiano accettato con beneficio di inventario (v. beneficio, legato di inventario) (art. 490 n. 2 c.c.); se, invece, l’adempimento di un legato è posto a carico di un altro legatario (cosiddetto sublegato), questi risponde nei limiti del valore della cosa legatagli (art. 671 c.c.). Quando il legato ha per oggetto una cosa determinata, sorge a carico dell’erede l’obbligazione di consegnarla al legatario; quando si tratta di cosa di genere, e in particolare di una somma di danaro, l’adempimento del legato equivale ad un pagamento. Sicche´ il testamento non ha solo la funzione di trasmettere diritti e obbligazioni dall’ereditando agli onorati; esso può essere anche, se dispone legati (e lo stesso discorso vale per l’onere), fonte di nuove obbligazioni (v. fonti, legato delle obbligazioni), che esso produce in concorso con quell’ulteriore fonte che è l’accettazione dell’eredità (v. accettazione, legato dell’eredità ), entrambi da collocare nel novero degli atti idonei a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico a norma dell’art. 1173 c.c.. V. anche qualificazione, legato della disposizione testamentaria.

accettazione del legato da parte dell’associazione: v. associazione, accettazione di legati da parte dell’legato; volontariato, organizzazioni di legato.

legato a favore del creditore (o legatum debiti): ai sensi dell’art. 659 c.c., se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito. Argomentando a contrario della disposizione citata, si ricava la norma per cui, nel caso di legato con la menzione del credito, il legato si presume fatto a tacitazione del creditore e non si aggiunge, come avviene invece nel caso previsto dall’art. 659 c.c., a quanto dovuto dal testatore al proprio creditore. Si ritiene sufficiente che la menzione possa essere anche implicita. La presunzione che il legato sia stato fatto a tacitazione del creditore, nel caso in cui vi sia stata menzione del credito stesso, è una presunzione iuris tantum (v. presunzione, legato relativa): sarà quindi ammessa la prova contraria, qualora dall’interpretazione del testamento (v.) risulti che il testatore in realtà intese attribuire un dato bene al proprio creditore in aggiunta a quanto da lui dovuto a titolo di adempimento dell’obbligazione che aveva nei suoi confronti.

legato al coniuge divorziato: dopo la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno periodico di divorzio (v.), il tribunale può disporre che l’eredità sia gravata della corresponsione di un assegno all’altro coniuge, a norma dell’art. 9 bis l. n. 898 del 1970. La successione legittima (v. successione, legato legittima) del coniuge divorziato (e creditore dell’assegno periodico) prende, a questo modo, le forme di un legato, il cui contenuto è determinato dal giudice tenuto conto di tutte le circostanze di cui al citato art. 9 bis l. n. 898 del 1970.

legato alternativo: è il legato che ha per oggetto delle prestazioni alternativamente disposte a favore del legatario. Se il testatore non ha stabilito chi deve effettuare la scelta, questa spetterà all’onerato (art. 665 c.c.). Qualora la scelta spetti all’onerato o al legatario e l’uno o l’altro sia morto prima di effettuare la scelta, questa si trasmette ai rispettivi eredi (art. 666, comma 1o, c.c.). La scelta, una volta effettuata, è irretrattabile (art. 666, comma 2o, c.c.).

legato con funzione solutoria: non sempre le disposizioni testamentarie hanno causa di liberalità (v.): l’art. 659 c.c. ammette il legato a favore del creditore per estinguere un debito, e, dunque, un legato avente funzione solutoria legato anche se la sola qualità di creditore rivestita dal legatario non fa presumere l’intento solutorio. Occorre la menzione del credito, senza la quale il creditore può esigere dall’erede sia l’adempimento del legato sia il pagamento del debito. Neppure la menzione del credito rende incontrovertibile la funzione solutoria del legato: essa crea, precisa la giurisprudenza, una presunzione in tal senso, vincibile con la prova contraria.

legato di alimenti: il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni, indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (art. 660 c.c.). Quando il testatore ha disposto un legato senza indicare specificamente la prestazione dovuta al legatario, l’art. 660 c.c. fa rinvio alla disciplina degli alimenti (v.). Di conseguenza la prestazione degli alimenti sarà dovuta in proporzione al bisogno del legatario e delle condizioni economiche dell’onerato, non dovrà superare quanto sia necessario per la vita del legatario alimentando, sarà dovuta solo se e nella misura in cui l’alimentando non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.). L’assegno alimentare, una volta che sia stato prestato, non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto (art. 444 c.c.). L’onerato obbligato a somministrare gli alimenti può scegliere se somministrare gli alimenti mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati o accogliendo e mantenendo nella propria casa l’alimentato (art. 443 c.c.). Gli alimenti saranno dovuti dal giorno dell’apertura della successione, e non si applicano le norme relative all’ordine degli obbligati (art. 433 c.c.) ed alla misura degli alimenti tra fratelli e sorelle (art. 439 c.c.). Discussa è l’applicabilità , al legato, delle norme che prevedono l’estinzione dell’obbligo alimentare per morte dell’onerato o del legatario, la possibilità di chiedere un assegno provvisorio e l’incedibilità e non compensabilità dell’obbligo stesso.

legato di contratto: è il legato che attribuisce al legatario il diritto di pretendere dall’onerato la stipulazione di un contratto fra l’onerato e l’onorato o fra l’onerato e un terzo.

legato di cosa altrui: ricorre l’ipotesi di legato legato disciplinata dall’art. 651 c.c., quando il testatore ha legato una cosa originariamente (ossia al tempo della confezione del testamento) altrui. Qualora infatti oggetto di legato sia una cosa che, al tempo della confezione del testamento apparteneva al testatore ma che non gli appartiene più al momento dell’apertura della successione, si rientra, a seconda dei casi, o nell’ipotesi dell’alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.) (v. testamento, revoca del legato) o in quella del perimento della cosa legata (v. perimento, legato della cosa legata) (art. 673 c.c.). Il legato legato sia che si tratti di cosa dell’onerato sia che si tratti di cosa del terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta risulti che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In tale caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo (art. 651, comma 1o, c.c.). Se la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido (art. 651, comma 2o, c.c.). Secondo il prevalente orientamento, per la validità del legato non è necessario che il testatore indichi specificamente il nome del soggetto cui la cosa legata appartiene, ma è sufficiente che dal testamento o da altra dichiarazione scritta risulti che il testatore, al momento della confezione del testamento, avesse una conoscenza generica dell’alienità della cosa legata. Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità all’art. 651 c.c. (art. 652 c.c.).

legato di cosa da prendersi in un certo luogo: il legato legato ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perche´ erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite (art. 655 c.c.). Da tale disposizione si ricava la norma per cui nel caso di legato legato, se in tale luogo vi si trovano occasionalmente delle cose del testatore (ossia delle cose che il testatore non era solito custodire o comunque lasciare in quel luogo), il legato non avrà effetto per tali cose.

legato di cosa del legatario o acquistata dal legatario: il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione. Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trovava in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento (art. 656 c.c.). Nel caso in cui il testatore ha legato al legatario una cosa che, al momento dell’apertura della successione il legatario ha già acquistato dal testatore per un atto inter vivos, sia che si tratti di acquisto a titolo oneroso sia che si tratti d’acquisto a titolo gratuito, si avrà , salvo che risulti una diversa volontà del testatore (art. 686, comma 3o, c.c.), inefficacia del legato per alienazione della cosa legata (art. 657, comma 1o, c.c.) (v. testamento, revoca del legato). Se invece il legatario ha acquistato la cosa legata dall’onerato o da un terzo, in caso d’acquisto a titolo gratuito, analogamente a quanto previsto per il caso di acquisto dal testatore, il legato rimane senza effetto; in caso di acquisto a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo qualora dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore, risulti che questo sapeva che la cosa apparteneva all’onerato o ad un terzo (art. 657, comma 2o, c.c.).

legato di cosa determinata: quando il testatore ha legato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova (art. 654 c.c.).

legato di credito (o legatum nominis): il legato è quel legato che ha per oggetto il trasferimento mortis causa di un credito. Il legato (del testatore) ha effetto per la sola parte del credito che sussiste al tempo della morte del testatore (art. 658, comma 1o, c.c.). L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (art. 658, comma 2o, c.c.). Tale norma non si applica ed il legato avrà effetto per l’intero, qualora, anche se il credito è stato in tutto o in parte estinto dal testatore mediante riscossione o altra causa, dal testamento risulti che secondo la volontà del testatore oggetto del legato, anziche´ il credito in se´ , era l’oggetto che doveva essere prestato. Si ritiene che nel caso di legato non sia dovuta, se il testatore non l’ha espressamente prevista, ne´ la garanzia del nomen bonum ne´ la garanzia del nomen verum (v. cessione del credito, legato pro soluto e pro solvendo), perche´ il legato ha effetto per la sola parte del credito che sussiste al tempo della morte del testatore (art. 658, comma 1o, c.c.). Si applica l’art. 1263 c.c. ai sensi del quale per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Non si applicano al legato legato l’art. 1264 c.c., relativo all’efficacia della cessione del credito, nel caso in cui il cedente abbia posto in essere più cessioni a persone diverse, perche´ nel caso di più legati di credito a legatari diversi, trova applicazione il principio della revoca tacita (v. testamento, revoca del legato) delle precedenti disposizioni testamentarie (art. 682 c.c.).

legato di genere: ai sensi dell’art. 653 c.c. è valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte. Secondo il prevalente orientamento il solo legato valido è quello che ha per oggetto una cosa appartenente ad un genere limitato, altrimenti non avrebbe senso la disposizione di cui all’art. 632, comma 1o, c.c., secondo la quale è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato. Nel legato legato la scelta della cosa da prestare, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà ne´ può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore (art. 664, comma 1o, c.c.). Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nella eredità , il legatario può scegliere la migliore (art. 664, comma 2o, c.c.). Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto del presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo aver assunto le opportune informazioni (artt. 664, comma 3o, e 631, comma 3o, c.c.). Nel caso in cui competente ad effettuare la scelta sia l’onerato e questi non voglia effettuare la scelta si ritiene applicabile lo stesso principio. Nel caso in cui la scelta spetti al legatario, e questi non proceda alla scelta, secondo un orientamento chiunque ha interesse può mettere in mora il legatario intimandogli di effettuare una scelta entro il termine fissato dal giudice, decorso il quale l’inerzia del legatario può essere interpretata come rinunzia al legato; secondo altro orientamento anche in tale caso si applicherà l’art. 631, comma 3o, c.c. (scelta effettuata dal presidente del tribunale). Nel caso in cui il terzo o il legatario non può effettuare la scelta, secondo un orientamento, se l’impossibilità dipende dalla morte, la facoltà di scelta si trasmette agli eredi di colui che doveva effettuarla; nel caso di impossibilità dipendente da altra causa, la scelta sarà effettuata dal suo rappresentante; secondo altro orientamento in entrambi i casi si applicherà l’art. 631, comma 3o, c.c. (scelta effettuata dal presidente del tribunale). La scelta fatta è irretrattabile (art. 666, comma 2o, c.c.).

legato di liberazione da debito (o legatum liberationis): il legato legato è una forma di remissione del debito (v.) effettuata mediante una disposizione a titolo particolare. Il legato legato ha effetto per la sola parte del debito che sussiste al tempo della morte del testatore (art. 658, comma 1o, c.c.). Se si tratta di un legato del legatario nei confronti del testatore, il legato legato ha effetto estintivo immediato al momento dell’apertura della successione; se si tratta di legato del legatario nei confronti dell’onerato o di un terzo, al momento dell’apertura della successione l’onerato dovrà rispettivamente effettuare la remissione del proprio credito nei confronti del legatario, o fare conseguire al legatario la liberazione dal debito che quest’ultimo ha verso un terzo.

legato di prestazioni periodiche: se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorche´ fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti (art. 670 c.c.).

legato di specie: il legato è di specie quando ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto del de cuius.

legato di usufrutto successivo: la disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità , ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne (art. 698 c.c.).

legato e donazione in conto di legittima: il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità , e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo (art. 552 c.c.).

legato in sostituzione di legittima: è consentito dall’art. 551 c.c. che il de cuius lasci al legittimario (v. legittimari) un legato (cosiddetto legato privativo); ma il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima: se non rinuncia al legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, ove il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, salvo che il testatore gli abbia attribuito la facoltà di chiedere il supplemento; sarà successore a titolo particolare (v. successione, legato a titolo particolare) e non diventerà erede (v.).

legato pio: altrimenti detto legato di culto e legato ad causas pias, costituisce specificazione del legato quale disposizione di ultima volontà a titolo particolare, ossia liberalità per il perseguimento di un fine religioso o culturale o caritativo. I legati si possono estrinsecare in varie figure civilisticamente rilevanti, a seconda delle intenzioni del testatore, singolarmente volte a costituire o una fondazione di culto, o a beneficiare un ente ecclesiastico per sostenerne le attività di religione o culto, o a favore di altri soggetti, o ad un vantaggio proprio. In quest’ultimo caso, il legato dà luogo all’istituto delle disposizioni pro anima (v. anima, disposizioni a favore dell’legato). Altrettanto degni di rilievo appaiono i legati in diritto canonico, nel cui ambito, esprimendo al pari del diritto civile disposizioni di ultima volontà, costituiscono la base giuridica delle piae voluntates e delle piae fundationes, nonche´ della formazione di un pium istitutum. V. disposizioni a favore dei poveri.

legato privativo: è il legato in sostituzione di legittima (v.).


Legatario      |      Legatum


 
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