Sono  costituiti  allo  scopo  di investire  il risparmio raccolto  presso  il pubblico in titoli  azionari  e obbligazionari scegliendo  liberamente tempi  e modalità delle  operazioni da  compiere, senza  ingerenze da  parte  del risparmiatore. Essi  hanno  funzione  di agevolare l’afflusso del risparmio verso  titoli azionari,  interponendosi, formalmente e sostanzialmente, tra  l’investitore  e l’emittente dei titoli.  I fondi comuni di investimento sono  gestiti  da  società  di gestione  (v. società  di gestione  dei fondi comuni di investimento), che hanno  la funzione  di investire  in titoli  e in altre  attività finanziarie  le somme  versate  dai partecipanti (art.  3, comma  1o, l. 23 marzo 1982, n. 77). I risparmiatori partecipanti concludono con  una  banca  (v. banca  depositaria  dei fondi comuni di investimento) un  contratto di deposito avente  ad  oggetto  le somme destinate all’investimento (v. deposito,  fondi comuni di investimento irregolare) ed  un contemporaneo contratto di conto  corrente di corrispondenza (v. conto corrente, fondi comuni di investimento di corrispondenza), cioè  un mandato  (v.) di ciascun  partecipante alla  banca  per  il regolamento delle  operazioni disposte  dalla  società  per  la gestione  del fondo  (art.  2, comma  2o, lett.  b l. cit.): acquisto  e vendita  dei titoli,  esecuzione dei pagamenti, riscossione  dei crediti,  ecc.. I partecipanti conferiscono, altresì,  alla  società  di gestione  un  mandato avente  ad  oggetto la gestione  delle  operazioni di investimento mobiliare che vengono  decise dalla  società  stessa.  In  tal  modo  le istruzioni  alla  banca  depositaria vengono date  dalla  società  di gestione,  mandataria del partecipante depositante. Il fondo  comune  è  formato dalle  somme  depositate dai partecipanti, dai titoli acquistati con  dette  somme,  dai ricavi dell’alienazione, dai dividendi  riscossi e da  ogni  altro  provento derivante dall’esercizio  di diritti  patrimoniali  inerenti a titoli.  La  condizione giuridica  dei fondi comuni di investimento è  quella  di patrimonio distinto  a tutti  gli effetti  dal patrimonio della  società  di gestione  e da  quello dei partecipanti (art.  3, comma  2o, l. cit.). Se la società  di gestione costituisce  più  fondi comuni di investimento ciascun  fondo  è , a tutti  gli effetti,  patrimonio distinto  da ogni  fondo  gestito  dalla  stessa  società  di gestione.  I fondi comuni di investimento, nonostante il termine comune,  non  sono  oggetto  di comproprietà   (v.) di diritto  comune;  nessuna delle  situazioni  giuridiche  caratteristiche della  comunione, infatti,  vi risulta corrispondente. I partecipanti al fondo  a) non  concorrono nella  sua amministrazione integralmente rimessa  alla  società  di gestione;  b)  non  sono personalmente responsabili delle  obbligazioni  inerenti alla  negoziazione dei titoli;  c) non  possono  chiedere la divisione  del fondo,  ma solo  il rimborso, in ogni  momento, delle  loro  quote,  che deve  essere  eseguito  in danaro entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  (art.  3, comma  4o, l. cit.), detratti gli oneri  per  il rimborso delle  quote  eventualmente previsti  dal regolamento (art.  2,  comma 2o, lett.  g l. cit.); d)  i creditori personali  dei partecipanti non possono  agire  sul fondo.  Trattasi,  dunque, di una  forma  di proprietà collettiva diversa  dalla  comproprietà  e caratterizzata dallo  statuto previsto dalla  legge del 1982 citata.  La  società  ha,  nei limiti di legge, pieni  poteri  di gestione:  essa  provvede, nell’interesse dei partecipanti, agli investimenti, alle alienazioni ed  alle  negoziazioni, all’esercizio  dei diritti  inerenti ai titoli  e di ogni  altro  diritto  compreso nel fondo,  alla  distribuzione dei proventi, ad ogni  altra  attività  di gestione  (art.  4, comma  1o, l. cit.). Essa  è  mandataria senza  rappresentanza dei partecipanti: dispone  l’acquisto  e la vendita  dei titoli  per  conto  dei partecipanti ma in nome  proprio, obbligandosi  personalmente nei confronti  dell’altro  contraente. I titoli  entrano a far parte,  all’atto  stesso  dell’acquisto,  del fondo;  tuttavia  è  la denominazione della  società  di gestione  che figura  sui titoli  nominativi e nei registri  degli emittenti ed  è  sempre  quest’ultima che esercita  i diritti  di socio  o di obbligazionista. I fondi comuni di investimento sono  aperti,  cioè  consentono ai partecipanti di entrare e uscire  in ogni  momento: il numero dei partecipanti è , così, continuamente variabile.   
 fondi comuni di investimento ad accumulazione:  sono  i fondi comuni di investimento nei quali  è  esclusa  la ripartizione periodica dei proventi  di gestione  (art  2, comma  2o, lett.  e l. n. 77 del 1982). 
 banca depositaria dei fondi comuni di investimento:  è  la banca (v.) incaricata del regolamento delle operazioni disposte  dalla  società  per  la gestione  del fondi comuni di investimento (v. società  di gestione dei fondi comuni di investimento) e presso  la quale  sono  depositati i titoli  inclusi nel fondo  e le disponibilità  liquide.  Deve  essere  scelta  tra  le banche  che amministrano una massa  di depositi  non  inferiore ai settecento miliardi  di lire  (art  2, comma 2o, lett.  b l. 23 marzo  1982, n. 77).  
 certificato di partecipazione ai fondi comuni di investimento:  v. investitori  partecipanti  ai fondi comuni di investimento. 
 gestore dei fondi comuni di investimento:  v. società  di gestione  dei fondi comuni di investimento. 
 fondi comuni di investimento immobiliari:  presentano la particolarità  per  cui il fondo  è  investito  in immobili  o in partecipazioni in società  immobiliari.  In  un  singolo  immobile non  può  essere  investito  più  di un  terzo  del patrimonio netto  del fondo.  Si tratta di fondi  chiusi,  analoghi  sotto  questo  aspetto ai corrispondenti fondi comuni  di investimento mobiliare (v. fondi comuni di investimento mobiliari  chiusi).   
 investitori partecipanti ai fondi comuni di investimento:  sono  i risparmiatori che investono somme  di danaro in titoli  azionari  o obbligazionari attraverso i fondi comuni di investimento. Non  possono  partecipare ai fondi comuni di investimento le società  e gli enti  aventi  per  oggetto  esclusivo  o principale un’attività  commerciale, fatta  eccezione  solo  per  le imprese  di assicurazione  (v.) autorizzate al ramo  vita  e limitatamente  agli accantonamenti a fronte  delle  riserve  matematiche (art.  3, comma  6o, l. n. 77 del 1982). I contratti conclusi  dall’investitore con  la banca  depositaria  (v. banca depositaria  dei fondi comuni di investimento) e con  la società  di gestione  (v. società  di gestione dei fondi comuni di investimento) si perfezionano all’atto  del deposito,  presso  la banca  depositaria, di somme  corrispondenti al valore  di una  o più  quote  di partecipazione ai fondi comuni di investimento. Le  quote  di partecipazione ai fondi comuni di investimento sono  tutte  di uguale  valore  e attribuiscono uguali  diritti,  esse  sono  rappresentate da  un  documento, il certificato  di partecipazione, che può  essere  nominativo o al portatore, (art.  3, comma  3o, l. n. 77 del 1982). I diritti  acquisiti  dall’investitore sono  tutti  di natura patrimoniale: è  escluso  ogni  diritto  di concorso  nella  gestione  del fondo.  I diritti  dell’investitore sono:  a) il diritto  di esaminare, presso  la sede  della società  di gestione  o della  banca  depositaria, il rendiconto annuale di gestione del fondo  e il prospetto trimestrale della  composizione e del valore del fondo  predisposti dalla  società  di gestione;  inoltre,  presso  la sede  di quest’ultima, i prospetti giornalieri  indicanti  il valore  delle  quote  e il valore complessivo  netto  del fondo  (art.  5 l. n. 77 del 1982); b)  il diritto  ai proventi  della  gestione,  secondo  i criteri  di distribuzione indicati  dal regolamento; sempre  che non  si tratti  di accumulazione (v.); c) il diritto  al rimborso delle  quote;  d)  il diritto  di uscire  in ogni  momento dal fondo.  
 istituzione dei fondi comuni di investimento:  l’istituzione  di un  fondo  è  deliberata dall’assemblea  ordinaria  (v.) della  società  di gestione  (v. società  di gestione  dei fondi comuni di investimento), che approva contestualmente il regolamento del fondo.  La  deliberazione assembleare, resa  di pubblica  ragione  dalla  società , vale  come  offerta  al pubblico.  Il regolamento del fondo  predetermina le condizioni  generali  dei singoli contratti di mandato  (v.) che intercorreranno fra partecipanti e società  di gestione.  La  deliberazione designa,  inoltre,  la banca  depositaria (v. banca depositaria  dei fondi comuni di investimento) e predetermina le condizioni  uniformi  dei contratti che intercorreranno fra partecipanti e banca.  Una  parte  della dottrina sostiene  che l’istituzione  del fondo  dia vita  ad  un  nuovo  soggetto di diritto,  terzo  sia rispetto  ai partecipanti sia rispetto  alla  società  di gestione;  quest’ultima sarebbe,  invece,  l’amministratore della  persona giuridica.  La  grande  maggioranza degli  autori,  però , non  condivide  tale  tesi, sulla base,  tra  l’altro,  della  considerazione che nessun  soggetto,  neppure la società  di gestione,  è  abilitato  ad  agire  in nome  del fondo,  che risulta perciò  privo  dei connotati minimi  di un  autonomo soggetto  di diritto.  
 fondi comuni di investimento mobiliari chiusi:  differiscono  dagli  ordinari fondi comuni di investimento per  il fatto  che 1) il fondo  è di ammontare determinato e deve  essere  raccolto  mediante un’unica emissione  di quote  di uguale  valore;  2) la durata non  è  inferiore a cinque  e non  superiore a dieci anni;  3) ogni  singola  sottoscrizione ha  un  ammontare minimo  non  inferiore a 100 milioni;  4) le quote  di partecipazione possono essere  sottoscritte in un  termine non  superiore ad  un  anno  dalla  istituzione del fondo  (l. 14 agosto  1993, n. 344).  
 prospetti giornalieri dei fondi comuni di investimento:  v. investitori  partecipanti  ai fondi comuni di investimento.  
 prospetti trimestrali dei fondi comuni di investimento:  v. investitori  partecipanti  ai fondi comuni di investimento. 
 quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento:  v. investitori  partecipanti  ai fondi comuni di investimento. 
 rendiconto annuale della gestione  dei fondi comuni di investimento:  v. investitori  partecipanti  ai fondi comuni di investimento. 
 società  di gestione  dei fondi comuni di investimento:  è  la società  che gestisce  i fondi comuni di investimento investendo in titoli  e in altre  attività  finanziarie  le somme  versate  dai partecipanti (art.  3, comma 1o, l. n. 77 del 1982). La  società  deve  presentare i seguenti  requisiti:  a) essere una  s.p.a.  con  capitale  versato  non  inferiore a due  miliardi  o, se destinata a garantire più  fondi comuni di investimento, con  un  ulteriore miliardo  di capitale  per  ciascun fondo  ed  avente  per  oggetto  esclusivo  la gestione  dei fondi comuni di investimento; b)  dimostrare la specifica  professionalità  della  maggioranza degli  amministratori e dei dirigenti aventi  la legale  rappresentanza della  società , che debbono avere svolto  per  almeno  un  triennio funzioni  di amministratore o di dirigente in società  o enti  del settore creditizio,  finanziario o assicurativo;  c) essere autorizzata alla  gestione  dal Ministero del tesoro,  sentita  la Banca  d’Italia (v.); e l’autorizzazione si intende concessa  se non  è  negata  entro  novanta giorni  dalla  presentazione della  domanda. La  società , in forza  del contratto di mandato stipulato con  i partecipanti al fondo  e nei limiti previsti  dalla legge, ha  pieni  poteri  di gestione  del fondo.  Essa  provvede, nell’interesse dei partecipanti, agli investimenti, alle  alienazioni ed  alle  negoziazioni, all’esercizio  dei diritti  derivanti dai titoli  e di ogni  altro  diritto  compreso nel fondo,  alla  distribuzione dei proventi  e ad  ogni  altra  attività  di gestione (art.  4, comma  1o, l. n. 77 del 1982). Essa  è  mandataria senza rappresentanza  dei partecipanti al fondo:  dispone  l’acquisto  e la vendita  dei titoli  per  conto  dei partecipanti, ma in nome  proprio. L’attività  della  società  di gestione  è  sottoposta ad  un  quadruplice ordine  di controlli:  a) alla  banca depositaria (v. banca depositaria  dei fondi comuni di investimento) spetta  di controllare, ad  ogni liquidazione mensile,  la conformità  alla  legge, al regolamento del fondo  ed alle  prescrizioni  della  Banca  d’Italia  delle  operazioni disposte  dalla  società di gestione;  gli amministratori e i sindaci  della  banca  depositaria debbono riferire  senza  ritardo alla  Banca  d’Italia  le irregolarità  riscontrate nell’amministrazione della  società  e nella  gestione  del fondo;  b)  la Banca d’Italia  tiene  apposito albo  delle  società  di gestione,  esercita  su di esse  la vigilanza  e determina le modalità  di investimento del capitale  della  società di  gestione,  approva il regolamento del fondo  (art.  7, commi  1o, 2o, 3o, l. n. 77 del 1982); c) la Consob  (v.) esercita  sulle fondi comuni di investimento fondi comuni di investimento le attribuzioni degli  artt.  3 e 4 l. n. 216 del 1974 e art  18 d.p.r.  n. 138 del 1975 (art.  7, comma  4o, l. n. 77 del 1982); d)  una  società  di revisione  provvede  alla  revisione  della contabilità  delle  fondi comuni di investimento fondi comuni di investimento, nonche´  alla  certificazione del bilancio  (v. bilancio, certificazione  del fondi comuni di investimento) e del rendiconto del fondi comuni di investimento (v. investitori  partecipanti  ai fondi comuni di investimento) (art.  6, comma  1o, l. n. 77 del 1982); e) i sindaci  della  fondi comuni di investimento fondi comuni di investimento devono  riferire alla  Banca  d’Italia  le irregolarità  riscontrate nella  gestione  della  società stessa  e del fondo  (art.  6, comma  4o, l. n. 77 del 1982). La  società  di gestione  non  può  vendere titoli  allo  scoperto (v. contratti  di borsa,  fondi comuni di investimento a termine),  non  può  includere  nel fondo  azioni  (v. azioni  di società ) con diritto di voto  (v.) emesse  da  una  stessa  società , per  un  valore  superiore al 5% del valore nominale  delle azioni con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa  o al mercato ristretto, oppure al 10%  se non quotate (art.  4 l. n. 77 del 1982).   
 trattamento fiscale dei fondi comuni di investimento:  la disciplina  fiscale  dei fondi comuni di investimento è  contenuta per  i fondi italiani  nell’art.  9 della  l. 23 marzo  1983, n. 77 e per  i fondi  esteri  nell’art. 11 bis del d.l. 30 settembre 1983, n. 512 (conv.  in l. 25 novembre 1983, n. 649). L’attuazione delle  direttive  comunitarie nn.  85/611 ed  88/220 ha  poi novellato  la l. 23 marzo  1983, n. 77, attraverso il d.leg. 25 gennaio  1992, n. 83. Per  esigenze  di semplicità  i fondi comuni di investimento mobiliari  aperti  di diritto  nazionale sono assoggettati ad  un  regime  impositivo  misto  fra l’imposizione  sul reddito e  l’imposizione  sul patrimonio. Così  sui redditi  di capitale  percepiti dal fondo  si ha  un  prelievo  effettuato mediante una  ritenuta a titolo  d’imposta, mentre sul valore  netto  del fondo  è  dovuta  un’imposta annua  sostitutiva  la cui misura  tiene  conto  della  tipologia  degli  investimenti in concreto effettuati dal fondo.  Sull’ammontare del fondo  proporzionalmente riferito alla  componente dell’attivo  costituita  da  titoli  di Stato,  conti  correnti e depositi,  titoli  obbligazionari e similari  (eccezione  fatta  per  le obbligazioni convertibili) nonche´  da  quote  di altri  organismi  di investimento collettivo  in valori  mobiliari,  la società  di gestione  deve  prelevare un  importo pari  allo 0,05%,  mentre sull’ammontare del valore  netto  del fondo proporzionalmente  riferito  alla  residua  parte  dell’attivo  il prelievo  è  pari allo 0,25%,  ridotto allo  0,10%se  il fondo  è  costituito  in misura  superiore al 55%  da  titoli  di società  costituite  in Italia,  aventi  per  oggetto  esclusivo  o principale attività  industriali. Tale  tipo  di imposizione  comporta l’esclusione del fondo  da  Irpeg,  Irpef  e Ilor  (art.  9). I proventi  della  partecipazione ai fondi  non  concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti tranne  che per  le partecipazioni assunte  nell’esercizio  di imprese  commerciali. Per  queste  ultime  è  stato  infatti  rimosso  il divieto  di acquisire quote  di fondi comuni di investimento, pertanto i proventi  delle  partecipazioni ai fondi,  comprese le plusvalenze  realizzate in sede  di riscatto  delle  quote,  concorrono a formare il reddito imponibile, ma ai soggetti  Irpeg  (società  di capitali  ed  enti commerciali) è  riconosciuto un  credito  d’imposta  pari  al 15%.  Il meccanismo  applicativo di quest’ultimo non  risulta,  però , ben  definito giacche´  nel nuovo  comma  2o  dell’art.  9 della  l. n. 77 del 1983 non  è  stata riprodotta la previsione  secondo  cui il predetto credito  entra  a comporre il reddito imponibile analogamente a quanto accade  per  il credito  d’imposta sui dividendi.  Il silenzio  della  norma  potrebbe indurre a ritenere che il credito  attribuito a fronte  dei proventi  derivanti dalla  partecipazione di fondi comuni di investimento operi  come  una  sorta  di abbuono d’imposta,  da  scomputare dal tributo dovuto  in base  alla  dichiarazione dei redditi.  Con  il fondo,  quale  autonoma organizzazione di beni,  non  va confusa  la società  di gestione  che è  un autonomo soggetto  d’imposta  avente,  rispetto  al fondo,  solo  l’obbligo  di corrispondere l’imposta  sostitutiva  patrimoniale, prelevandola dal fondo stesso.  Ev  infatti  la società  di gestione  che versa,  entro  il 31 gennaio  di ciascun  anno,  l’imposta  sostitutiva  alla  sezione  della  Tesoreria provinciale competente in relazione  al domicilio  fiscale  della  società  di gestione.  Sotto il profilo  delle  imposte  indirette la negoziazione delle  quote  è  soggetta all’imposta  sui contratti di borsa  (art.  1, comma  2o, lett.  a r.d.  30 dicembre 1923, n. 3278) ma non  all’imposta  di bollo  ed  all’imposta  di registro.  Ai sensi  dell’art.  10, n. 1 del d.p.r.  n. 633 del 1972 la gestione  dei fondi comuni di investimento è  esente da  Iva.  La  norma  è  sicuramente applicabile a quanti  operano nella  gestione  ovvero  alle  società  di gestione,  ma è  di dubbia  riferibilità  alle  operazioni poste  in essere  da  altri  soggetti,  come  le banche  incaricate,  ancorche´ relative  ai fondi. 		
			
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