riforma dei fondi comunitari:  gli strumenti di cui la Comunità  europea si avvale  per finanziare alcune  delle  sue  politiche  sono  state  oggetto  recentemente di una radicale  riforma.  A  seguito  dell’entrata in vigore  dell’Atto unico  è  stato infatti  inserito  nel Trattato Cee  il Titolo  V, relativo  alla  coesione economica e sociale,  che fissa i principi  generali  relativi  all’azione  dei fondi e  degli  altri  strumenti finanziari,  conferendo alle  istituzioni  comunitarie il compito  di darvi  attuazione. La  riforma  dei fondi comunitari costituisce  una  delle  misure  di accompagnamento per  la creazione del grande  mercato interno, al fine di poter  correggere gli squilibri  regionali.  La  nuova  disciplina  è  contenuta nel regolamento n. 2052/88, che stabilisce  le disposizioni  comuni  ai tre  Fondi  e le disposizioni  di coordinamento fra la loro  attività , quella  della  Bei e quella  degli  altri  strumenti finanziari  comunitari; in un  regolamento di applicazione del precedente regolamento (il n. 4253/88); in tre  regolamenti specifici, i nn.  4254/88, 4255/88 e 4256/88, concernenti rispettivamente il Fondo  europeo  di sviluppo  regionale (Fers) (v.),  il Fondo  sociale europeo (Fse)  (v.) ed  il Fondo  europeo per  le strutture agricole  (v. Feogafondi comunitariOrientamento). I punti  più  qualificanti della  riforma  sono  i seguenti: innanzitutto, ciascun  Fondo  va utilizzato  per  conseguire uno  degli  obiettivi individuati nel regolamento 2052/88; in secondo  luogo,  gli interventi dei Fondi devono  essere  coordinati tra  di loro,  con  quelli  della  Banca  europea per  gli investimenti e con  quelli  degli  altri  strumenti finanziari  esistenti;  allo scopo  di evitare  frodi  comunitarie, gli Stati  hanno  infine  l’obbligo  di esercitare un  severo  controllo sull’utilizzazione  dei Fondi  e di recuperare le  somme  perdute per  abuso  e negligenza.  Gli  stessi possono  essere  ritenuti responsabili, in via sussidiaria,  per  le somme  indebitamente versate.  I Fondi,  secondo  quanto dispone  il regolamento n. 2052/88, possono intervenire a sostegno  di quelle  azioni  volte  a realizzare l’obiettivo  di promuovere il progresso e l’adeguamento strutturale delle  regioni  il cui sviluppo  è  in ritardo;  di riconvertire le regioni  frontaliere o parti  di regioni (compresi i bacini  di occupazione e le comunità  urbane) gravemente colpite dal declino  industriale; di lottare contro  la disoccupazione di lunga  durata; di  facilitare  l’inserimento professionale dei giovani;  e di accelerare l’adattamento delle  strutture agrarie,  promuovendo lo sviluppo  nelle  zone rurali  nel contesto  della  riforma  della  politica  agricola  comune  (Pac)  (v. politica comunitaria,  fondi comunitari agricola). Nell’intento di realizzare una  vera compartecipazione tra  i vari livelli, sono  previste  due  tappe  successive: la fase della  programmazione, durante la quale  Comunità  e Stati  membri operano congiuntamente per  mettere a punto  i vari programmi; la fase operativa e di controllo, durante la quale  viene  attuata una  gestione decentralizzata dell’intervento dei Fondi,  sotto  il controllo comunitario e nazionale.  Nell’ambito  della  programmazione si possono  distinguere: 1) i piani  presentati dagli  Stati  membri,  con  l’esposizione,  da  parte  di questi ultimi,  delle  loro  priorità  e delle  loro  intenzioni circa l’utilizzazione  dei Fondi;  2) il quadro comunitario di sostegno  (Ccs),  che riflette  le priorità adottate a livello  comunitario e quelle  derivanti da  iniziative  della Commissione. Durante la fase operativa possiamo  invece  distinguere: 1) gli interventi operativi che danno  attuazione al quadro comunitario di  sostegno,  svolti principalmente sotto  forma  di programmi a cui partecipano uno  o più  Fondi;  2) l’approccio  integrato, cui si può  dar  luogo  in presenza di specifiche  condizioni,  quando l’attuazione di un  programma operativo implichi  l’intervento di più  Fondi  o di più  strumenti finanziari. 		
			
| Fondi comuni di investimento | | | Fondi di previdenza e assistenza |