Enciclopedia giuridica

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Fondi comunitari



riforma dei fondi comunitari: gli strumenti di cui la Comunità europea si avvale per finanziare alcune delle sue politiche sono state oggetto recentemente di una radicale riforma. A seguito dell’entrata in vigore dell’Atto unico è stato infatti inserito nel Trattato Cee il Titolo V, relativo alla coesione economica e sociale, che fissa i principi generali relativi all’azione dei fondi e degli altri strumenti finanziari, conferendo alle istituzioni comunitarie il compito di darvi attuazione. La riforma dei fondi comunitari costituisce una delle misure di accompagnamento per la creazione del grande mercato interno, al fine di poter correggere gli squilibri regionali. La nuova disciplina è contenuta nel regolamento n. 2052/88, che stabilisce le disposizioni comuni ai tre Fondi e le disposizioni di coordinamento fra la loro attività , quella della Bei e quella degli altri strumenti finanziari comunitari; in un regolamento di applicazione del precedente regolamento (il n. 4253/88); in tre regolamenti specifici, i nn. 4254/88, 4255/88 e 4256/88, concernenti rispettivamente il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fers) (v.), il Fondo sociale europeo (Fse) (v.) ed il Fondo europeo per le strutture agricole (v. Feogafondi comunitariOrientamento). I punti più qualificanti della riforma sono i seguenti: innanzitutto, ciascun Fondo va utilizzato per conseguire uno degli obiettivi individuati nel regolamento 2052/88; in secondo luogo, gli interventi dei Fondi devono essere coordinati tra di loro, con quelli della Banca europea per gli investimenti e con quelli degli altri strumenti finanziari esistenti; allo scopo di evitare frodi comunitarie, gli Stati hanno infine l’obbligo di esercitare un severo controllo sull’utilizzazione dei Fondi e di recuperare le somme perdute per abuso e negligenza. Gli stessi possono essere ritenuti responsabili, in via sussidiaria, per le somme indebitamente versate. I Fondi, secondo quanto dispone il regolamento n. 2052/88, possono intervenire a sostegno di quelle azioni volte a realizzare l’obiettivo di promuovere il progresso e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo; di riconvertire le regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale; di lottare contro la disoccupazione di lunga durata; di facilitare l’inserimento professionale dei giovani; e di accelerare l’adattamento delle strutture agrarie, promuovendo lo sviluppo nelle zone rurali nel contesto della riforma della politica agricola comune (Pac) (v. politica comunitaria, fondi comunitari agricola). Nell’intento di realizzare una vera compartecipazione tra i vari livelli, sono previste due tappe successive: la fase della programmazione, durante la quale Comunità e Stati membri operano congiuntamente per mettere a punto i vari programmi; la fase operativa e di controllo, durante la quale viene attuata una gestione decentralizzata dell’intervento dei Fondi, sotto il controllo comunitario e nazionale. Nell’ambito della programmazione si possono distinguere: 1) i piani presentati dagli Stati membri, con l’esposizione, da parte di questi ultimi, delle loro priorità e delle loro intenzioni circa l’utilizzazione dei Fondi; 2) il quadro comunitario di sostegno (Ccs), che riflette le priorità adottate a livello comunitario e quelle derivanti da iniziative della Commissione. Durante la fase operativa possiamo invece distinguere: 1) gli interventi operativi che danno attuazione al quadro comunitario di sostegno, svolti principalmente sotto forma di programmi a cui partecipano uno o più Fondi; 2) l’approccio integrato, cui si può dar luogo in presenza di specifiche condizioni, quando l’attuazione di un programma operativo implichi l’intervento di più Fondi o di più strumenti finanziari.


Fondi comuni di investimento      |      Fondi di previdenza e assistenza


 
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