Veri  e propri  fondi  pensionistici costituiti  dal datore di lavoro  e operanti su base  mutualistica a livello  aziendale, interaziendale o di categoria, rappresentano uno  degli  strumenti più  efficaci di integrazione del sistema previdenziale pubblico  (v. atti volontari  di previdenza). Possono  essere ricondotti a due  figure  fondamentali: quella  in cui il fondo  viene  a configurarsi  solo  come  patrimonio separato nell’ambito del totale patrimonio aziendale;  quella  invece  in cui il fondo  si configura  come  un soggetto  autonomo. Nella  prima  ipotesi,  cioè  quando il fondo  costituisce soltanto il patrimonio separato ma senza  arrivare ad  una  distinta  soggettività , si determina a fini previdenziali. L’art.  2117 c.c. a tal  proposito ha  stabilito  il divieto  di distrarre i fondi  dal fine al quale  sono  destinati nonche´  il  divieto  di assoggettarli a esecuzione forzata  da  parte  dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.  Nella  seconda  ipotesi,  invece, (che  è  senz’altro  quella  più  rilevante) il fondo  assume  in genere  la forma della  associazione  non  riconosciuta  (v.) (artt.  36, 37, 38 c.c.) anche  se potrebbero essere  utilizzate  pure  altre  forme.  In  ambedue i casi, comunque, la distribuzione degli  oneri  economici  necessari  per  alimentare i fondi di previdenza e assistenza è  rimessa ai soggetti  che prendono parte  a queste  esperienze previdenziali. La formula  più  diffusa  è  quella  che vede  tali  oneri  distribuiti (anche  se in misure  diverse)  fra i lavoratori e datori  di lavoro;  in questa  particolare fattispecie, cioè  qualora i fondi di previdenza e assistenza siano  formati  con  il contributo dei prestatori di lavoro,  al momento della  cessazione  del contratto matura in capo  a tali lavoratori il diritto  alla  liquidazione della  propria quota  (art.  2123, comma   2o, c.c.). La  contribuzione però  può  essere  a carico  del solo  dipendente o della  sola azienda.  Una  volta  realizzatesi le condizioni  stabilite  dagli  atti regolanti i fondi,  l’interesse  degli  iscritti  alle  prestazioni viene  a configurare un  vero  e proprio diritto  soggettivo.  La  tutela  di tale  diritto  può  avvenire nelle  forme  del processo  di lavoro  (l. n. 533 del 1973): per  le controversie relative  alla  inosservanza degli  obblighi  di assistenza  e previdenza derivanti dai contratti e accordi  collettivi  si osservano le disposizioni  di cui al capo  I del titolo  IV  del c.p.c. ossia  le norme  relative  alle  controversie individuali di lavoro  (art.  442 c.p.c.). 
 tipologia dei fondi di previdenza e assistenza:  nella  situazione italiana  si possono  distinguere due  tipologie: fondi  aggiuntivi  e fondi  integrativi. I fondo  aggiuntivi  sono  fondi  che forniscono  una  prestazione in aggiunta  e indipendente dal regime obbligatorio. La  prestazione, non  definita  nella  sua  identità,  è  in funzione dell’andamento del fondo.  La  contribuzione, invece,  viene  fissata  in percentuale sulla retribuzione del dipendente, (la  retribuzione, presa  a parametro è  solitamente quella  usata  dall’Inps  per  il trattamento pensionistico, salvo  accordo  diverso  delle  parti).  I fondo  integrativi, invece, forniscono  una  integrazione alla  pensione obbligatoria (normalmente quella dell’Inps,  ma può  essere  anche  di altro  tipo).  La  pensione obbligatoria funge  da  parametro di riferimento. Nel  nostro  sistema  pensionistico, esistono  altri  tre  tipi  di fondi di previdenza e assistenza caratterizzati da  un  regime  alternativo all’assicurazione generale obbligatoria. I fondi  esclusivi derivano la propria origine  dalla  volontà  legislativa  di sottrarre all’obbligo  di iscrizione  al regime  generale alcune  categorie  di soggetti  a causa  delle  particolari  caratteristiche tipiche  del pubblico  datore di lavoro.  I fondi  sostitutivi  sono legati  all’esigenza  di garantire una  prestazione più  adeguata a determinate categorie  professionali (ad  es. giornalisti).  I fondi  esonerativi, infine,  sono fondi  presenti prevalentemente nel settore creditizio. 		
			
| Fondi comunitari | | | Fondi pensione |