Enciclopedia giuridica

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Trasferimento d’azienda

Ev il trasferimento, da un soggetto ad un altro, della posizione di parte dei rapporti e della titolarità dei diritti inerenti ad un’azienda o della maggior parte di tali rapporti e diritti. Il trasferimento d’azienda può , dunque consistere nel trasferimento della proprietà di beni, di diritti reali minori nella cessione di contratti, nella cessione di crediti e nell’assunzione di debiti. Il trasferimento d’azienda non implica necessariamente un passaggio di proprietà su una serie di beni, potendo l’imprenditore non essere proprietario dei beni aziendali: si tratta, necessariamente, di subingresso di un soggetto ad un altro nelle posizioni giuridiche attive e passive che al primo fanno capo quale imprenditore. Infatti i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, se si tratta di imprese soggette a registrazione: sono però fatte salve le particolari forme stabilite dalla legge per il trasferimento di singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto (art. 2556, comma 1o, c.c.). Tali contratti devono essere denunciati dalle parti per l’iscrizione nel Registro delle imprese nel termine di trenta giorni dalla conclusione. Inoltre, la l. 12 agosto 1993, n. 310, recante norme per la trasparenza, fra l’altro, della cessione di esercizi commerciali, ha richiesto all’art. 6 che i contratti di cui all’art. 2556, comma 1o, c.c., in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni a cura del notaio rogante o autenticante. L’alienante deve astenersi dall’iniziare una nuova impresa per un periodo di cinque anni, impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta (art. 2557, comma 1o, c.c.). Le parti possono convenire un periodo più lungo di quello previsto dalla legge di cinque anni, purche´ non impedisca ogni attività professionale all’alienante. Esso comunque non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se le parti si accordano per una durata maggiore di questa, oppure tale durata non è indicata, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso dell’usufrutto o dell’affitto dell’azienda, il divieto di concorrenza disposto dal comma 1o vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto (art. 2557, comma 4o, c.c.). L’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa: in tal caso l’alienante potrà essere chiamato a rispondere dall’acquirente. Il trasferimento d’azienda comprende tanto i contratti aziendali quanto i contratti di impresa; questi ultimi possono, però , essere esclusi illimitatamente dal trasferimento per accordo tra le parti. I primi, invece, sono oggetto necessario del trasferimento: se non viene trasferito un bene o un contratto che, in rapporto a quella determinata impresa, appaia essenziale all’organizzazione aziendale, si dovrà negare di essere in presenza di una vicenda traslativa qualificabile come trasferimento d’azienda. La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, è efficace nei confronti dei terzi; tuttavia il debitore è liberato dall’obbligazione se paga in buona fede all’alienante (art. 2559 c.c.). L’alienante dell’impresa non è liberato dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta e anteriore al trasferimento, purche´ non risulti che i creditori vi hanno consentito. Qualora sia trasferita un’azienda commerciale, risponde di debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, purche´ tali debiti risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.). Se l’imprenditore non è obbligato alla tenuta di tali libri, non opera l’accollo dei debiti all’alienante. Ev priva di rilievo la circostanza che l’acquirente fosse a conoscenza dei debiti non risultanti dai libri contabili. V. contratto, trasferimento d’azienda aziendale; contratto, trasferimento d’azienda di impresa; trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro.

trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro: ai sensi dell’art. 2112 c.c., come riformulato dall’art. 47 della l. 29 dicembre 1990, n. 428, è da considerarsi trasferimento d’azienda ogni mutamento di titolarità della stessa, qualunque sia lo strumento tecnicotrasferimento d’aziendagiuridico mediante il quale tale sostituzione si realizza, purche´ rimanga ferma l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa e quindi immutato il suo oggetto e la sua attività . Rientrano in tale ipotesi non solo i casi di alienazione volontaria, di usufrutto e di affitto, ma anche la successione ereditaria e il trasferimento autoritativo (requisizione); inoltre la fattispecie si realizza pure nel caso di trasferimento di singole unità produttive (v.), qualora si inseriscano nel più ampio contesto dell’impresa cessionaria (in tal caso gli effetti della normativa restano circoscritti al settore ceduto). In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; ferma restando la facoltà dell’alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamento (v.), il trasferimento d’azienda non costituisce di per se´ giustificato motivo di licenziamento. La continuità del rapporto comporta, per il lavoratore, la conservazione delle mansioni e della qualifica (v. mansioni e qualifica) e dei livelli della retribuzione (v.) in atto al momento del trasferimento d’azienda, producendo effetti anche per gli aspetti del rapporto legati all’anzianità (v.), scatti di anzianità (v.), al periodo di conservazione del posto in caso di malattia (v.). e infortuni sul lavoro (v.), all’eventuale periodo di ferie differenziato, e alle norme di previdenza integrativa. Alienante ed acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento d’azienda in dipendenza del lavoro prestato. La liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro può tuttavia essere disposta dal lavoratore ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. (v. rinunzie e transazioni). L’acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente. Per i lavoratori che legittimamente non passano alle dipendenze dell’acquirente (o dell’affittuario o, in genere, del subentrante) è stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate da quest’ultimo entro un anno dalla data del trasferimento d’azienda o entro il periodo maggiore stabilito dai contratti collettivi. La regola è da porre in relazione con le disposizioni che interessano il trasferimento d’azienda in crisi; ma tale diritto di precedenza, enunciato in via generale, deve ritenersi esistente nei confronti di ogni lavoratore addetto all’azienda al momento della cessione il cui contratto di lavoro non ha trovato continuazione con il nuovo titolare. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda non trova applicazione l’art. 2112 c.c.: la riassunzione, quindi, non comporta la conservazione dei diritti che deriverebbero dalla continuazione del rapporto. Nel caso in cui il trasferimento d’azienda interessi un’azienda in cui siano occupati più di quindici dipendenti è prevista una particolare procedura di informazione del consultazione sindacale. Alienante e acquirente dovranno comunicare per iscritto almeno 25 giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali aziendali (v.) nonche´ alle rispettive associazioni di categoria e, in mancanza delle r.s.a., alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Su richiesta scritta delle r.s.a. o dei sindacati di categoria, comunicata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione del trasferimento d’azienda, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro 7 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. Tale consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto in accordo. Il mancato rispetto, da parte dell’acquirente o dell’alienante, dell’obbligo di esame congiunto costituisce comportamento antisindacale (v.) ai sensi dell’art. 28 statuto dei lavoratori. Qualora il trasferimento d’azienda riguardi aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’art. 2, comma 5o, lett. c, l. n. 675 del 1977 (v. riconversioni industriali), o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione di beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui sopra sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non si applica l’art. 2112 c.c, salvo che dall’accordo risultino condizioni più favorevoli. L’inoperatività dell’art. 2112 c.c. comporta automaticamente la non applicabilità del principio della continuità del rapporto e del principio dell’obbligazione solidale di alienante e acquirente. La disciplina del trasferimento d’azienda si applica anche nel caso di transito dei dipendenti pubblici a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici e aziende.


Trasferimento      |      Trasferimento del bene espropriato


 
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