decorrenza dell’effetto  del trasferimento del bene espropriato nella vendita immobiliare:  è  contestuale all’emanazione del decreto di trasferimento, che infatti  costituisce  titolo  per la trascrizione della  vendita  (art.  586, 1o  e comma  3o, c.p.c.) in conformità al principio  generale dell’art.  2655 c.c..  
 decorrenza dell’effetto  del trasferimento del bene espropriato nella vendita mobiliare:  è  contestuale al pagamento del prezzo,  che a sua  volta  va effettuato al momento stesso dell’aggiudicazione: lo si desume  dagli  artt.  533, comma  1o  e 540, comma 1o, c.p.c., in base  ai quali  la vendita  si fa per  contanti.  
 effetto  estintivo del trasferimento del bene espropriato:  è  l’estinzione  di tutti  i diritti  di garanzia  che gravano sul bene  espropriato (art.  586 c.p.c.): si giustifica  con  la duplice  esigenza  di ricavare  dalla  cosa  espropriata il prezzo  più  alto  possibile  attraverso la vendita  di un  bene  libero  da  vincoli, e nello  stesso  tempo  di immettere nella  circolazione  giuridica  diritti  liberi  da  garanzie,  che li renderebbero suscettibili  di una  nuova  espropriazione.  
 effetto  traslativo del trasferimento del bene espropriato:  è  il trasferimento all’acquirente dei diritti  che sulla cosa  spettavano a chi ha  subito  l’espropriazione. La  derivatività dell’acquisto (art.  2919 c.c.) è  soggetta  a due  limitazioni:  la prima  fa salvi, a favore  dell’acquirente, gli effetti  del possesso  di buon  fede  in ordine  ai beni mobili  non  registrati;  la seconda  consiste  nella  parificazione, in ordine  alla opponibilità  dei diritti  acquistai  dai terzi  sul bene  venduto, della  posizione dell’aggiudicatario a quella  del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, in applicazione del principio  generale per  cui il tempo necessario  allo  svolgimento  del processo  non  deve  tornare a danno  di chi 		
			
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