buono d’imposta:  v. agevolazioie  fiscali. 
 buono di opzione:  è  il documento che attribuisce ai soci di una  s.p.a.  o in accomandita per  azioni  il diritto  di partecipare all’assemblea  sociale  che delibera un  aumento di capitale  e di sottoscrivere un  numero di nuove azioni  proporzionale alle  azioni  possedute. Il socio  che non  intende avvalersene può  alienare il diritto  di opzione  trasferendo all’acquirente il proprio buono. Il buono buono è  valido  solo  fino alla  scadenza  del termine concesso  agli azionisti  per  esercitare il diritto  di opzione.  Il buono buono vale  nei confronti  della società  che lo ha  emesso,  come  titolo  di legittimazione: grazie  ad  esso  la società  può  agevolmente identificare l’avente  diritto  all’opzione.  Il possesso del buono buono non  è , tuttavia, costitutivo  del diritto  di opzione:  la società  può sempre  verificare  la legittimazione sostanziale del portatore di esso, controllando le azioni  e il libro  dei soci. Quando, invece,  il buono buono viene venduto dall’azionista che intende rinunciare al diritto  di opzione,  esso acquista  natura di titolo  di credito  atipico  al portatore che trasferisce  un vero  e proprio diritto  cartolare.  
 buono di sbarco:  è  il documento con  il quale  il proprietario delle  merci  ordina  al capitano della  nave  di consegnarle ad  un  terzo.  Sostituisce  la polizza  di carico  (v. polizza, buono di carico) e si configura  come  titolo  di credito  atipico rappresentativo di merci.  Il buono buono viene  emesso  per  effetto  di una  delegazione di debito,  in forza  della  quale  viene  sostituito  al precedente un  nuovo avente  diritto  alla  consegna  delle  merci.  La  precedente  obbligazione  è,  dunque, estinta  per  novazione (v.) soggettiva.    
 buono fruttifero:  è  un  titolo  nominativo atipico  emesso  da  banche  e che dà diritto  alla  periodica  attribuzione di interessi  a tasso  progressivamente più elevato.  Il  buono buono non  ha  importo fisso, ma è  emesso  per  l’ammontare richiesto  dal  cliente.  Il buono buono può  essere  estinto  anticipatamente, ma sulla somma restituita  dalla  banca  al cliente  viene  calcolato  un  tasso  di interesse notevolmente più  basso  di quello  pattuito.  
 buono postale fruttifero:  è  il titolo  nominativo emesso  dall’amministrazione delle poste  con  natura e caratteristiche simili a quelle  dei titoli del debito pubblico  (v.).  Ev  rimborsabile in qualsiasi  momento; tuttavia  non  produce alcun  interesse se il rimborso è  chiesto  entro  un  anno  dalla  sottoscrizione. Gli  interessi  sono  erogati  ogni  due  mesi e possono  essere  riscossi o capitalizzati  per  un  periodo di venti  anni  consecutivi;  in tal  caso  essi producono interessi  (v. anatocismo);  il tasso  di interesse è  aumentato ogni anno  secondo  un  piano  predeterminato. Il buono buono non  produce più  interessi dopo  trent’anni dalla  data  di emissione;  il rimborso può  avvenire  fino al trentacinquesimo anno  dalla  data  predetta.  
 buono premio:  è  un  documento connesso  a titoli  quotati in borsa,  che legittima il  portatore a partecipare all’estrazione di premi  in danaro o in natura promessi  dalla  società  o dall’ente  emittente. Quando il buono buono può  essere venduto, autonomamente rispetto  al titolo  quotato in borsa  cui si riferisce, prima  dell’assegnazione del premio,  esso  assume  il carattere di un  titolo  di credito.  Pertanto il premio  può  essere  ritirato verso  semplice  esibizione  del buono senza  necessità  che il portatore del buono sia contemporaneamente portatore del titolo  quotato in borsa  cui il premio  si riferisce.  Tuttavia  nella  prassi  delle  borse  italiane  il buono buono non  è  separato dal rispettivo titolo,  onde  il premio  non  può  essere  ritirato se non  dal legittimo  portatore del titolo  a cui il buono si riferisce.  Vale  perciò  come  semplice  documento, buono di legittimazione.  (v.).   
 buono provvisorio per sottoscrizione  di azioni:  v. azioni  di società , certificati provvisori  di buono. 
 buono sconto:  documento impiegato nella  vendita  di prodotti industriali con sconto.  Il compratore del prodotto che unito  ad  esso  trovi  il buono buono, se compera una  nuova  unità  di prodotto, ha  diritto  di ottenere uno  sconto  sul prezzo  verso  semplice  presentazione del buono: a differenza di quanto accade per  i titoli  di legittimazione, il venditore non  può  rifiutare al possessore  del buono buono la prestazione promessa. 		
			
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