Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Busarl

Sigla che indica il Bollettino ufficiale delle società per azioni (v.) e delle società a responsabilità limitata (v.) (è usata anche la sigla Busa). Esso è, insieme al deposito nel registro delle imprese, strumento di pubblicità legale degli atti delle s.p.a. e delle s.r.l.. Devono essere pubblicati sul busarl: a) l’atto costitutivo, lo statuto e le relative modificazioni (art. 2330 bis c.c.); b) la nomina, revoca e cessazione degli amministratori (art. 2383, comma 5o, e 2385, comma 3o, c.c.); c) la nomina e la cessazione dei sindaci (art. 2400, comma 3o, c.c.); d) l’avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni di cui all’art. 2420 bis, comma 5o, c.c.); e) la menzione del deposito del bilancio e dei documenti ad esso allegati (art. 2435 c.c.); f) la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2449, comma 5o, e 2457 bis c.c.); g) il provvedimento dell’autorità governativa ex art. 2448, comma 2o, c.c. e la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 2449, comma 7o, c.c.); h) la nomina e la revoca dei liquidatori (art 2450 bis, comma 3o, c.c.); i) il provvedimento di cancellazione della società dall’ufficio del registro delle imprese (art. 2456, comma 1o, c.c.). La pubblicazione degli atti sopra indicati deve essere chiesta dagli amministratori della società e, se la società è in liquidazione, dai liquidatori, nel termine di un mese dall’iscrizione o dal deposito dell’atto nel registro delle imprese, salvo che la legge non prescriva un termine diverso (art. 2457 bis c.c.). La pubblicazione ha per effetto l’opponibilità ai terzi degli atti pubblicati: in mancanza di pubblicazione, la società ha l’onere di provare che i terzi erano a conoscenza dell’atto stesso (art. 2457 ter, comma 1o, c.c.). I terzi che abbiano intrattenuto rapporti con la società entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, possano provare di essere stati nell’impossibilità di avere conoscenza dell’atto, con l’effetto che esso non sarà opponibile ad essi (art. 2457 ter, comma 2o, c.c.). Se il testo dell’atto depositato o iscritto nel registro delle imprese e quello pubblicato nel busarl sono in discordanza tra loro, il secondo non può essere opposto ai terzi che abbiano fatto affidamento sul contenuto del primo. I terzi possono però valersi del testo pubblicato nel busarl, salvo che la società non provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese (art. 2457 ter, comma 2o, c.c.). Il busarl è composto da fascicoli regionali e da un bollettino nazionale: nei primi è contenuta la pubblicazione degli atti secondo le norme precedenti, atti relativi alle società aventi sede nella regione; il secondo, invece, oltre a fare cenno delle pubblicazioni presenti nei fascicoli regionali, contiene il testo integrale degli atti e dei fatti delle società quotate in borsa. Il busarl nazionale è pubblicato dal Ministero dell’industria, mentre i fascicoli regionali sono pubblicati dalla camera di commercio del capoluogo di regione.


Buono      |      Busc


 
.