emissioni radiotelevisive nel diritto internazionale:  trasmissioni  radio  o televisive  diffuse  per  la ricezione  del grande  pubblico  da  una  nave  od  una  installazione in alto  mare in violazione  dei regolamenti internazionali, ad  esclusione  della  trasmissione di appelli  di pericolo.  Costituisce una  eccezione  prevista  dall’art.  109, comma  4o, dalla  Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto  del mare,  al principio  della  esclusività  del potere di governo  dello  Stato  di bandiera sulle navi. Gli  Stati  aventi  giurisdizione ai sensi  di tale  articolo (Stato  di bandiera della  nave  emittente; Stato  di immatricolazione dell’installazione; Stato  della  persona che diffonde  le trasmissioni  non autorizzate; ogni  Stato  in cui le trasmissioni  possono  essere  captate;  ogni Stato  in cui le trasmissioni  radio  autorizzate sono  disturbate da  dette trasmissioni  non  autorizzate) possono  esercitare in alto  mare,  mediante l’impiego  della  propria marina  militare,  il diritto  di visita sulle navi straniere e, se del caso,  sequestrare il materiale di trasmissione. 		
			
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