Enciclopedia giuridica

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Mora



mora automatica: v. costituzione in mora, mora del creditore.

costituzione in mora del creditore: v. costituzione in mora, mora del creditore.

costituzione in mora del debitore: v. costituzione in mora, mora del debitore.

mora debendi: v. mora del debitore.

mora del creditore: il ritardo nell’adempimento può anche dipendere dal comportamento del creditore. Ev la mora mora: l’ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore o, comunque, di mettere il debitore in condizione di poterla eseguire (art. 1206 c.c.). Il debitore ha solo il dovere, e non anche il diritto, di adempiere e il creditore ha la facoltà di esigere, non l’obbligo di esigere la prestazione: il vettore o il gestore del teatro, al quale il cliente ha pagato il biglietto del viaggio o dello spettacolo è debitore del trasporto o della rappresentazione teatrale, ma non può pretendere che il cliente faccia il viaggio o vada a teatro; il cliente resta libero di esigere o di non esigere il proprio credito, di non effettuare il viaggio e di non andare a teatro. Tuttavia, il rifiuto del creditore può nuocere al debitore: se questi, ad esempio, deve consegnare una cosa, il rifiuto del creditore di riceverla lo costringe ad affrontare spese per la ulteriore custodia; lo espone, inoltre, al rischio che la prestazione diventi impossibile (che, ad esempio, perisca la cosa di genere da individuare al momento della consegna), privandolo del diritto alla controprestazione (al prezzo della cosa, nel nostro esempio). Se il debitore costituisce in mora il creditore (v. costituzione in mora, mora del creditore) si producono i seguenti effetti: a) l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (v.), per causa a lui non imputabile, è a carico del creditore: il debitore, cioè , conserva il diritto alla controprestazione (al pagamento, ad esempio, del prezzo della cosa perita), anche se il creditore non potrà più ricevere la prestazione, diventata impossibile; b) non sono più dovuti dal debitore interessi (v.) sulle somme di danaro; c) sono dovuti dal creditore il rimborso per le spese di custodia della cosa e, in generale, il risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora. Oltre questi effetti il debitore può , persistendo il rifiuto del creditore, conseguire l’ulteriore effetto della propria liberazione dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca o delle altre cose mobili nel luogo indicato dal giudice o con la consegna degli immobili al sequestratario nominato dal giudice (artt. 1210 ss. c.c.). Nulla è detto riguardo alle prestazioni di fare ed a quelle di contrarre: si ritiene che il debitore di queste prestazioni possa conseguire la liberazione a norma dell’art. 1256, comma 2o, c.c., dovendosi equiparare il rifiuto ingiustificato del creditore alla impossibilità temporanea della prestazione con conseguente estinzione dell’obbligazione quando, in relazione al titolo o alla natura dell’oggetto dell’obbligazione, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione o il creditore non ha più interesse a conseguirla. Gli effetti dell’offerta e quelli del deposito si produrranno solo nel momento in cui sarà passata in giudicato la sentenza che avrà accertato che il rifiuto del creditore era effettivamente ingiustificato (artt. 1207, comma 3o, 1210, comma 2o, c.c.): non si produrranno, ovviamente, se il giudice avrà accertato che il rifiuto del creditore era stato legittimo, perche´ la prestazione offerta dal debitore non era adempimento (v.) esatto. L’offerta eseguita nel modo formale sopra descritto è , salvo i casi in cui può essere eseguita nelle forme d’uso, la sola idonea a provocare la mora mora e, con il successivo deposito, la liberazione del debitore. Altro è l’offerta non formale di cui all’art. 1220 c.c., la quale produce il solo effetto di evitare la mora del debitore. V. anche contanti, pagamento per mora.

mora del debitore: la mora mora (v. costituzione in mora, mora del debitore), sia essa mora ex persona (v.) oppure mora ex re (v.), produce due effetti: a) l’aggravamento del rischio del debitore. Se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore (v. impossibilità sopravvenuta della prestazione), questi ne risponde ugualmente, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221 c.c.). Ev , soprattutto, il caso delle cose di specie, perite per caso fortuito o forza maggiore dopo la costituzione in mora: il debitore non risponde del loro perimento solo se prova che esse sarebbero perite anche nelle mani del creditore (la valanga, ad esempio, avrebbe comunque distrutto la casa, anche se il locatario l’avesse restituita al proprietario); b) l’obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di avere subito a causa dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento.

mora ex persona: è la mora determinata dalla richiesta o intimazione di adempimento (v. costituzione in mora, mora del debitore).

mora ex re: la mora detta anche mora automatica, è quella automaticamente prodotta dall’inadempimento (v. costituzione in mora, mora del debitore).


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