mora automatica:  v. costituzione  in mora,  mora del creditore. 
 costituzione  in mora del creditore:  v. costituzione  in mora,  mora del creditore. 
 costituzione  in mora del debitore:  v. costituzione  in mora,  mora del debitore. 
 mora debendi:  v. mora del debitore. 
 mora del creditore:  il ritardo nell’adempimento può  anche  dipendere dal comportamento del creditore. Ev  la mora mora: l’ingiustificato  rifiuto  del creditore di ricevere  la prestazione offertagli  dal debitore o, comunque, di mettere il debitore in condizione di poterla eseguire  (art.  1206 c.c.). Il debitore ha solo  il dovere,  e non  anche  il diritto,  di adempiere e il creditore ha  la facoltà  di esigere,  non  l’obbligo  di esigere  la prestazione: il vettore o il gestore  del teatro, al quale  il cliente  ha  pagato  il biglietto  del viaggio o dello  spettacolo è  debitore del trasporto o della  rappresentazione teatrale, ma non  può  pretendere che il cliente  faccia il viaggio o vada  a teatro;  il cliente  resta  libero  di esigere  o di non  esigere  il proprio credito,  di non effettuare il viaggio e di non  andare a teatro. Tuttavia, il rifiuto  del creditore può  nuocere al debitore: se questi,  ad  esempio,  deve  consegnare una  cosa,  il rifiuto  del creditore di riceverla  lo costringe  ad  affrontare spese per  la ulteriore custodia;  lo espone,  inoltre,  al rischio  che la prestazione diventi  impossibile  (che,  ad  esempio,  perisca  la cosa  di genere  da individuare al momento della  consegna), privandolo del diritto  alla controprestazione (al  prezzo  della  cosa,  nel nostro  esempio). Se il debitore costituisce  in mora  il creditore (v. costituzione  in mora,  mora del creditore)  si producono i seguenti  effetti:  a) l’impossibilità  sopravvenuta della  prestazione  (v.),  per  causa  a lui non  imputabile, è  a carico  del creditore: il debitore, cioè , conserva  il diritto  alla  controprestazione (al  pagamento, ad  esempio, del prezzo  della  cosa  perita), anche  se il creditore non  potrà  più  ricevere  la prestazione, diventata impossibile;  b)  non  sono  più  dovuti  dal debitore interessi (v.) sulle somme  di danaro;  c) sono  dovuti  dal creditore il rimborso per  le spese  di custodia  della  cosa  e, in generale,  il risarcimento dei danni che il debitore abbia  subito  a causa  della  mora. Oltre  questi  effetti  il debitore può , persistendo il rifiuto  del creditore, conseguire l’ulteriore effetto  della propria liberazione dal debito  con  il deposito della  somma  dovuta  in una banca  o delle  altre  cose  mobili  nel luogo  indicato  dal giudice  o con  la consegna  degli  immobili  al sequestratario nominato dal giudice  (artt.  1210 ss. c.c.). Nulla  è  detto  riguardo alle  prestazioni di fare  ed  a quelle  di contrarre: si ritiene  che il debitore di queste  prestazioni possa  conseguire la liberazione a norma  dell’art.  1256, comma  2o, c.c., dovendosi  equiparare il rifiuto  ingiustificato del creditore alla  impossibilità  temporanea della prestazione con  conseguente estinzione dell’obbligazione quando, in relazione al titolo  o alla  natura dell’oggetto  dell’obbligazione, il debitore non  può  più  essere  ritenuto obbligato ad  eseguire  la prestazione o il creditore non  ha  più  interesse a conseguirla.  Gli  effetti  dell’offerta e quelli del deposito si produrranno solo  nel momento in cui sarà  passata  in giudicato  la sentenza che avrà  accertato che il rifiuto  del creditore era effettivamente ingiustificato (artt.  1207, comma  3o, 1210, comma  2o, c.c.): non  si produrranno, ovviamente, se il giudice  avrà  accertato che il rifiuto del creditore era  stato  legittimo,  perche´  la prestazione offerta  dal debitore  non  era  adempimento (v.) esatto.  L’offerta  eseguita  nel modo  formale  sopra descritto è , salvo  i casi in cui può  essere  eseguita  nelle  forme  d’uso, la sola idonea  a provocare la mora mora e, con il successivo  deposito,  la liberazione del debitore. Altro  è  l’offerta  non  formale  di cui all’art.  1220 c.c., la quale produce il solo  effetto  di evitare  la mora del debitore. V. anche  contanti, pagamento  per mora.  
 mora del debitore:  la mora mora (v. costituzione  in mora,  mora del debitore),  sia essa  mora ex persona  (v.) oppure mora ex re (v.),  produce due  effetti:  a) l’aggravamento del rischio  del debitore. Se, dopo  la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile  per  causa  non  imputabile al debitore (v. impossibilità sopravvenuta della prestazione),  questi  ne  risponde ugualmente, a meno  che non  provi  che l’oggetto  della  prestazione sarebbe ugualmente perito  presso il creditore (art.  1221 c.c.). Ev , soprattutto, il caso  delle  cose  di specie,  perite per  caso  fortuito  o forza  maggiore  dopo  la costituzione in mora: il debitore non risponde del loro  perimento solo  se prova  che esse  sarebbero perite  anche nelle  mani  del creditore (la  valanga,  ad  esempio,  avrebbe comunque distrutto  la casa, anche  se il locatario l’avesse restituita al proprietario); b) l’obbligazione  di risarcire  i danni  che il creditore provi  di avere  subito  a causa  dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento.  
 mora ex persona:  è  la mora determinata dalla  richiesta  o intimazione di adempimento (v. costituzione  in mora,  mora del debitore). 
 mora ex re:   la mora detta  anche  mora automatica, è  quella  automaticamente prodotta dall’inadempimento (v. costituzione  in mora,  mora del debitore). 		
			
| Monte titoli | | | Morte |