cause di esclusione  della colpevolezza:   sono  cause che escludono l’elemento soggettivo del reato,  ma non  il fatto  tipico,  il quale  pertanto permane, ma non  può  essere  attribuito a titolo  di responsabilità  all’agente,  in quanto costui,  in presenza di tali  cause,  non  può  essere  oggetto  di rimprovero. Esse sono  il caso fortuito  (v.) e l’errore (v.).   
 cause di esclusione  della pena (o  cause di non punibilità ):   le cause cause costituiscono una  categoria  variegata, prevista  per  determinati settori  del diritto  penale (es.  per  i reati  contro  il patrimonio). Sono  particolari situazioni,  esterne al fatto  tipico,  che non  escludono ne´  la colpevolezza ne´  l’antigiuridicità  del fatto,  che pur  sempre  costituisce  un  reato,  in presenza delle  quali  il legislatore  ritiene,  per  ragioni  non  di valore  ma di opportunità , che non  si debba  applicare  la pena  e ogni  altra  conseguenza penale.  Tali cause operano oggettivamente, cioè  anche  se non  sono  conosciute  dal reo,  ed  hanno carattere personale, in quanto si riferiscono ad  una  particolare qualità dell’agente (è  questo  il caso  delle  immunità  del Capo  dello  Stato,  dei membri del Parlamento ecc.) o ad  una  peculiare  situazione in cui egli versa, in presenza della  quale  l’ordinamento reputa opportuno escludere la punibilità  (es. fenomeno del pentitismo e la legislazione  premiale nei confronti  di chi collabora  con  la giustizia).  Diverse  sono  le ragioni  che stanno alla  base  di tale  giudizio  di opportunità : per  le immunità parlamentari,  ad  esempio,  la ratio  consiste  nell’evitare il pericolo  che, attraverso la possibilità  di perseguire le opinioni  e voti espressi,  si perseguitino i parlamentari per  ragioni  ideologiche.    
 cause di estinzione  della punibilità:   le cause estintive  sopravvengono dopo  che il reato è  venuto  ad  esistenza  ed  incidono  sulla sola punibilità , per  ragioni estranee o contrastanti con  la tutela  del bene  protetto dalla  norma.  Esse non  impediscono gli altri  effetti  del reato  (conseguenze civili, considerazioni ai fini della  recidiva,  dell’abitualità  e della  professionalità  nel reato, dell’aggravante nella  connessione: una  vera  e propria causa  di estinzione si ha  soltanto con  l’abrogazione della  norma  incriminatrice). La  punibilità  (v.) può  estinguersi in virtù  di cause speciali  che il codice  distingue  in: 1) che estinguono il reato.  Esse  intervengono prima  che sia stata  pronunciata una sentenza di condanna ed  escludono la punibilità  in astratto, ossia  la potestà statale  di applicare  la pena  minacciata dalla  norma;  2) che estinguono la pena.  Esse  intervengono dopo  la pronuncia di una  sentenza definitiva  di condanna ed  escludono la punibilità  in concreto,  in quanto concretizzatasi con  l’applicazione  della  pena  irrogata con  la sentenza dal giudice.  Le  cause cause sono  state  classificate  in tre  gruppi,  a seconda  che si fondino  su un  fatto naturale (morte, decorso  del tempo), su un  atto  di clemenza,  su un comportamento dell’autore successivo  al fatto  stesso.  Fra  le cause generali  di estinzione del reato  il codice  comprende: la remissione di querela (v. querela, rimessione  della cause), l’amnistia  propria (v. amnistia),  la morte dell’imputato prima  della  condanna definitiva,  la prescrizione  (v.), l’oblazione  (v.) nelle  contravvenzioni, la sospensione  condizionale della pena (v.),  il perdono giudiziale  (v. perdono,  cause giudiziale).  Sono  invece  considerate cause generali  di estinzione della  pena:  la morte  del reo (v.) dopo  la condanna definitiva;  l’amnistia  impropria (v. amnistia).,  l’indulto  (v.)., la grazia  (v.),  la  non  menzione della condanna  (v.) nel certificato  del casellario  giudiziale,  la liberazione  condizionale (v.),  l’estinzione  della  pena  per  decorso  del tempo, la riabilitazione (v. riabilitazione,  cause del condannato).  
 cause di giustificazione del reato (o  oggettive  di esclusione  del reato):  il fatto commesso  in presenza di una  di tali  cause non  costituisce  reato.  Sono  cause oggettive,  nel senso  che operano anche  se ignorate  dal soggetto,  che dunque  agisce  nella  convinzione  di commettere un  illecito,  ed  escludono l’antigiuridicità  del fatto  stesso,  che viene  pertanto consentito, o addirittura imposto,  dalla  legge. Esse  si dividono  in comuni,  previste  nella  parte generale del c.p. e applicabili  a tutti  i reati  con  esse  compatibili;  e speciali, previsti  per  le singole  figure  criminose.  Le  situazioni  che escludono che il fatto  commesso  costituisca  reato,  previste  nella  parte  generale del codice  si possono  così riassumere: il consenso  dell’avente diritto  al fatto  che lede  il diritto  stesso;  commettere un  fatto  che generalmente costituisce  reato nell’esercizio  di un  diritto  o nell’adempimento di un  dovere  giuridico; l’utilizzo di armi  da  parte  di soggetti  che siano  a ciò  legittimati;  la legittima difesa  e lo stato  di necessità  (v. le singole  voci).  
 cause di prelazione:  una  medesima  persona può  avere,  e normalmente ha,  più creditori:  il suo patrimonio può , pertanto, costituire  la garanzia  patrimoniale di una  pluralità  di crediti.  Nei  rapporti fra più  creditori di un  medesimo debitore la regola  generale è  quella  della  par  condicio,  della  parità  di trattamento: i creditori hanno  uguale  diritto  di essere  soddisfatti  sui beni del debitore (art.  2741, comma  1o, c.c.); e, se più  creditori promuovono la vendita  forzata  dei beni  del comune  debitore, ciascuno  si soddisferà  sul  ricavato  della  vendita  in proporzione con  l’ammontare dei propri  crediti. Questa è  però  solo  la regola  generale:  ad  essa  fa eccezione  la previsione delle  cause  di prelazione, le quali  consistono  nel diritto  di preferenza che è riconosciuto dalla  legge a determinati crediti.  Sono  il pegno  (v.),  l’ ipoteca (v.),  i privilegi  (v.) (art.  2741, comma  2o, c.c.).  
 cause inscindibili e tra loro dipendenti:  causa  inscindibile  è  innanzitutto quella nella  quale  la pluralità  di parti  nel procedimento di primo  grado  è  stata determinata dalla  necessarietà  originaria del litisconsorzio,  ma anche  quella nella  quale  la pluralità  di parti  è  stata  imposta  da  eventi  sopravvenuti nel corso  del giudizio  (ad  esempio  successione  di più  persone ad  una  delle parti) anche  di carattere processuale (es. ordine  del giudice  di chiamata di un  terzo).  cause tra  loro  dipendenti sono  quelle  cause legate  tra  loro  dal vincolo della  pregiudizialità  o della  garanzia.  Il giudizio  di impugnazione, sia nelle ipotesi  di cause inscindibili,  sia in quelle  tra  loro  dipendenti, deve  svolgersi  tra tutte  le parti  che hanno  partecipato alla  fase precedente, pertanto nel caso in cui l’impugnazione non  sia stata  proposta nei confronti  di tutte,  il giudice  ordina,  a pena  di inammissibilità  della  stessa  impugnazione, l’integrazione del contraddittorio.  
 cause scindibili:  sono  le cause che, pur  cumulate  e trattate insieme  in primo  grado per  la loro  connessione oggettiva,  rimangono separabili.  L’impugnazione pertanto non  deve  necessariamente coinvolgere  tutte  le parti  della  fase precedente, anche  se deve  essere  a queste  notificata. L’inosservanza dell’ordine del giudice  che impone  la notifica  porta  alla  sospensione del processo  fino a quando le altre  parti,  rimaste  estranee, siano  decadute dalla impugnazione. 		
			
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