Enciclopedia giuridica

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Legittima difesa

La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dall’art. 52 c.p. che statuisce: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa. La struttura della legittima difesa consta di due momenti, rappresentati da un’azione di aggressione e da un’azione di difesa. Per quanto riguarda l’aggressione, essa deve avere come oggetto un diritto proprio od altrui, intendendosi con tale termine generico, qualsiasi bene anche di natura patrimoniale. Il pericolo nei confronti del bene minacciato, invece, deve essere attuale, intendendosi con ciò ogni situazione di pericolo che sia incombente ed imminente. L’offesa, infine, è ingiusta quando l’aggressione che minaccia un diritto proprio o altrui, è contraria all’ordinamento giuridico e non è espressamente facoltizzata dallo stesso. Venendo all’azione difensiva, è da rilevare come essa sia giustificata solamente in presenza di due requisiti: la necessità e la proporzione. L’azione difensiva può considerarsi necessitata quando non possa essere sostituita con un’altra che sia meno dannosa ed ugualmente idonea ad evitare il danno al bene aggredito. Tale giudizio, tuttavia, deve intendersi in senso relativo in quanto risente di tutte le circostanze del caso concreto che possono essere molto diverse tra loro: una determinata reazione, infatti, mentre può apparire giustificata da parte di un individuo debole che si trovi in un luogo isolato e buio, può non esserlo se posta in essere da una persona robusta che si trovi in condizioni spaziolegittima difesatemporali favorevoli. Il giudizio di proporzione tra difesa e offesa, infine, deve essere effettuato tenendo conto del rapporto di valore tra i beni e gli interessi in conflitto operando un bilanciamento tra il bene minacciato e il bene leso: non sarà pertanto consentito, a colui che si difende, ledere un bene dell’aggressore che sia nettamente superiore a quello messo in pericolo.

legittima difesa collettiva: sistema di misure adottate da più Stati, allo scopo di prevenire e eliminare una minaccia alla pace e contrastare aggressioni armate o altre violazioni alla pace stessa. Il sistema della Carta delle N.U. si articola sul capo VII che attribuisce al Consiglio di sicurezza il potere di adottare misure non implicanti l’uso della forza (art. 41) o implicanti l’uso della forza (art. 42), al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Eccezione al monopolio dell’uso della forza da parte del Consiglio di sicurezza è costituita dall’art. 51 della Carta che consente agli Stati membri di agire in legittima difesa individuale e collettiva, in caso di attacco armato già sferrato e fintanto che il Consiglio di sicurezza non adotti le misure necessarie per mantenere la pace. Le misure adottate in via provvisoria dagli Stati devono essere comunicate al Consiglio di sicurezza. Al fine di consentire al Consiglio di sicurezza di svolgere le proprie funzioni, gli artt. 43 ss., rimasti fino ad ora inattuati, prevedono la stipulazione di accordi speciali tra Stati membri e Consiglio di sicurezza al fine di mettere a disposizione di quest’ultimo le forze armate necessarie al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Ev prevista altresì la costituzione di uno stato maggiore Onu (art. 45). Il sistema è completato dal successivo capo VIII, anch’esso rimasto fino ad oggi praticamente inattuato, che ammette l’esistenza di accordi e di organizzazioni regionali di difesa, purche´ conformi ai principi delle N.U. (art. 52), nonche´ l’utilizzazione di tali strumenti da parte del Consiglio di sicurezza per azioni coercitive sotto la sua direzione, o comunque, previa sua autorizzazione (art. 53).

danno cagionato per legittima difesa: chi cagiona danno (v.) per legittima difesa di se´ o di altri non è responsabile del danno cagionato (art. 2044 c.c.). La difesa di se´ o di altri può essere difesa della persona (si uccide l’aggressore per sottrarre se´ o altri all’aggressione), oppure dei beni (si uccide il ladro per impedirgli di rubare), e può consistere anche in misure di prevenzione, gli antichi offendicula, come il filo spinato o le punte acuminate delle cancellate di recinzione di una villa (se il ladro, tentando di scavalcare, si ferisce, non può pretendere il risarcimento del danno subito). Ma la difesa, per essere legittima, deve essere proporzionata all’offesa, presente o temuta; non si può uccidere il ladro se esiste altro mezzo per metterlo in fuga o per prevenire il furto. V. anche danno, legittima difesa ingiusto.

legittima difesa nel diritto internazionale: è un tipico istituto coercitivo del diritto internazionale applicato direttamente dai soggetti della comunità internazionale che subiscono una aggressione diretta della propria sfera giuridica, in ragione dell’assenza di un sistema centralizzato di sanzioni. Consiste nel farsi giustizia da soli, ponendo in essere dei comportamenti al fine di prevenire o mitigare gli effetti di una lesione della sfera giuridica del soggetto che reagisce, che di per se´ sarebbero illeciti, ma che divengono leciti in ragione dell’esistenza dell’altrui precedente violazione o minaccia di violazione. Mira sostanzialmente a prevenire il danno che potrebbe derivare dall’illecito altrui; può intervenire anche quando l’illecito non sia stato del tutto consumato allo scopo di evitare un danno ulteriore. Per essere lecita e non configurarsi come abuso di diritto deve corrispondere al criterio della proporzionalità tra violazione subita e reazione posta in essere. Si distingue in legittima difesa individuale e collettiva. La legittima difesa individuale e collettiva va annoverata tra le contromisure previste dall’art. 51 della Carta Onu, in caso di attacco armato già sferrato, unico caso in cui è concesso di reagire con l’uso della forza. V. anche autotutela; Organizzazione delle N.U..


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