Enciclopedia giuridica

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Future

Ev un contratto atipico di borsa, in forza del quale un soggetto si obbliga, nei confronti di un altro, a comprare o vendere, alla scadenza di un determinato termine e per un prezzo prestabilito, titoli, valute o merci. Si tratta di un contratto a termine (v. contratti di borsa, future a termine) la cui funzione è consentire, soprattutto a chi esercita professionalmente attività di compravendita di titoli e merci, di cautelarsi dal rischio di un deprezzamento improvviso delle stesse. I future, se hanno ad oggetto merci, sono detti commodities future; se hanno ad oggetto titoli, sono detti financial future. I future possono essere conclusi solo in borse specializzate per questo tipo di contrattazioni, munite di apposito regolamento e dotate di operatori specializzati (clearing members), come la borsa di Londra, New York, Chicago. Gli operatori, a loro volta, trattano le contrattazioni attraverso la stanza di compensazione del mercato (clearing house): questa svolge la funzione di garanzia delle parti del contratto controllando la sicurezza dell’affare e richiedendo sia al venditore sia al compratore il deposito di una somma di danaro a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto. Le clausole dei contratti di future sono predisposte dalla borsa nella quale vengono conclusi: tali clausole determinano i periodi, le quantità ed i luoghi di consegna. I financial future solitamente non vengono eseguiti, ma la parte svantaggiata dall’andamento della quotazione dei titoli liquida all’altra la differenza tra la quotazione effettiva ed il prezzo determinato dal contratto. Particolari sottospecie di future sono: a) i currency future, per mezzo dei quali una parte si obbliga a comprare o a vendere da un’altra, ad un dato termine, valuta al cambio determinato nel contratto; i currency future devono essere effettivamente eseguiti; b) gli interest rate future, per mezzo dei quali una parte si obbliga ad acquistare o vendere, ad un dato termine, titoli a tasso fisso per un prezzo predeterminato; anche gli interest rate future devono essere effettivamente eseguiti; c) gli stock index future per mezzo dei quali una parte si obbliga a consegnare o a ritirare, ad un dato termine, una somma in valuta calcolata moltiplicando per un coefficiente predeterminato la differenza tra il valore dell’indice di borsa (v.) alla data di scadenza del contratto ed il prezzo indicato nel contratto di future. In Italia non esiste la contrattazione a mezzo di future.


Fusione degli esecutivi      |      G.i.p.


 
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