Enciclopedia giuridica

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Capacità di agire

Ev l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquistare diritti o assumere doveri. La mancanza di capacità di agire impedisce al minore (v.) e all’interdetto (v.) di compiere atti giuridici (v.): tali sono i contratti (v.) e, in genere, le dichiarazioni di volontà (v. atti giuridici, dichiarazioni di volontà come capacità di agire) dirette a produrre effetti giuridici; tali sono anche le comunicazioni, le partecipazioni, le dichiarazioni di scienza, aventi effetto di prova circa l’esistenza di fatti produttivi di effetti giuridici. Significative al riguardo sono le norme sulla confessione e sul giuramento: questi sono efficaci solo se provengono da persona capace di disporre del diritto al quale si riferisce il fatto oggetto di confessione o di giuramento (artt. 2731, 2737 c.c.). La mancanza di capacità di agire non impedisce, invece, di porre in essere fatti giuridici (v.), dai quali derivino effetti giuridici per l’incapace: così è efficace il pagamento del proprio debito eseguito dall’incapace (art. 119 c.c.); così l’incapace può acquistare la proprietà per occupazione (v.), essendo questa un semplice fatto umano (l’impossessamento della cosa), al quale la legge ricollega l’acquisto della proprietà per usucapione (v.). Determinati atti giuridici, eccezionalmente, sono consentiti al minore. Lo stesso art. 2, comma 1o, c.c., dopo aver fissato la regola, ammette l’esistenza di eccezioni: con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Così il sedicenne, accertata la sua maturità psicocapacità di agirefisica, può essere dal tribunale autorizzato, per gravi motivi, a contrarre matrimonio (art. 84, comma 2o, c.c.); ancora il sedicenne può riconoscere il figlio naturale (art. 250, comma 5o, c.c.), può compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere dell’ingegno da lui create ed esercitare le azioni relative (art. 108, l. sul diritto d’autore, modificata dalla l. n. 39 del 1975). Quanto al contratto di lavoro, valgono regole più articolate: la prestazione di lavoro subordinato è consentita al minore quindicenne (art. 3, l. n. 977 del 1967), ma il relativo contratto è concluso in suo nome dall’esercente la legale rappresentanza; tuttavia, il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (art. 2, comma 2o, c.c., come modificato dalla l. n. 39 del 1975). In altri casi ancora la legge attribuisce, eccezionalmente, effetti giuridici alla volontà del minore, benche´ incapace di agire. Sono casi nei quali viene in considerazione l’esigenza di proteggere la personalità del minore, la sua libertà di scelta circa la sua condizione personale: così occorre il consenso del minore, che abbia compiuto sedici anni, giacche´ sia efficace il suo riconoscimento come figlio naturale (art. 250, comma 2o, c.c.) o giacche´ uno dei genitori possa promuovere l’azione di accertamento giudiziale della paternità o della maternità dell’altro genitore (art. 273, comma 2o, c.c.); occorre, ancora, il consenso dei figli legittimi, che abbiano compiuto sedici anni, giacche´ il figlio naturale, riconosciuto dai genitori, sia inserito nella famiglia (art. 252, comma 2o, c.c.). Il minore che abbia compiuto sedici anni può chiedere al tribunale la nomina di un curatore (v.) speciale che eserciti, per suo conto, l’azione di disconoscimento della paternità (art. 244, comma 3o, c.c.). Nel caso dell’adozione deve essere personalmente sentito l’adottando che abbia compiuto dodici anni, ed occorre il consenso espresso dell’adottando che ne abbia compiuto quattordici (art. 7, l. n. 184, del 1983); i figli minori possono essere sentiti dal giudice quando si tratta di decidere, nel disaccordo dei genitori, l’indirizzo della vita familiare (art. 145 c.c.) o quando, in caso di divorzio, si tratta di stabilire a quale degli ex coniugi i figli debbono essere affidati (l. n. 898 del 1970, art. 4). In questo ordine di casi rientra anche quello dell’aborto: la donna minore può interrompere la propria gravidanza, su autorizzazione del giudice tutelare, anche senza l’assenso di chi esercita su di essa la potestà o la tutela, quando vi siano seri motivi per non consultare genitori (v.) o tutore (v.) o quando costoro abbiano rifiutato l’assenso (art. 1, l. n. 194 del 1978). La tutela della personalità del minore è la ratio di ciascuna di queste norme, ossia la giustificazione della deroga da esse apportata alla regola generale: il minore non potrà validamente porre in essere atti giuridici, quantunque si tratti di atti relativi all’esercizio di diritti della personalità (v.); non potrà, ad esempio, esprimere quella volontà contrattuale che è necessaria per l’adesione ad un partito politico, anche se questa adesione è espressione di una libertà fondamentale.

acquisto della capacità di agire: la capacità di agire presuppone un essere umano in grado di provvedere ai propri interessi; si consegue con il raggiungimento della maggiore età, ossia al compimento del diciottesimo anno (art. 2, comma 1o, c.c.).

capacità di agire del cieco e del sordomuto: il sordomuto ed il cieco dalla nascita o dalla prima inferiore, hanno in linea di principio, la piena capacità di agire (salva la preclusione per il cieco, in quanto non può leggere, di fare testamento segreto: art. 604, comma 3o, c.c.; l. n. 18 del 1975, art. 2). Tuttavia, la loro minorazione fisica può , in mancanza di una adeguata educazione, influire negativamente sullo sviluppo psichico e renderli in parte o, addirittura, in tutto incapaci di provvedere ai loro interessi. Essi possono allora essere inabilitati o, se si accerta la loro totale incapacità , interdetti (v. interdizione) (art. 415, comma 3o, c.c.). V. anche ciechi.

capacità di agire della persona giuridica: con tale termine si designa una speciale disciplina (speciale rispetto alla comune disciplina della rappresentanza) che è riassunta nella nozione di persona giuridica (v.) e che produce, in capo alle organizzazioni collettive cui è legislativamente applicata, un risultato che la comune rappresentanza non può mai determinare, ossia la imputazione dell’atto alla persona giuridica. Questo speciale rapporto, che viene contrapposto alla comune rappresentanza con il nome di rappresentanza organica (v. rappresentanza, capacità di agire organica), consente di imputare alla persona giuridica gli stati soggettivi dell’organo, quali il dolo (v.), la colpa (v.), la mala fede (v.) e simili.

capacità di agire del rappresentante e del rappresentato: il rappresentante agisce per procura del rappresentato; conclude contratti i cui effetti si producono non nei propri confronti, ma nei confronti del rappresentato. Ciò si spiega giacche´ la capacità di agire legale, richiesta per la conclusione del contratto (essere maggiorenni, non essere interdetti), debba essere presente nel rappresentato: è questi, e non il rappresentante, che dispone dei propri diritti; questi, dunque, deve essere legalmente capace di disporre (art. 1389, comma 2o, c.c.). Se la procura è stata conferita da persona legalmente incapace di agire, il contratto sarà annullabile, anche se concluso da un rappresentante pienamente capace. La stessa ragione spiega giacche´ non sia necessaria la capacità di agire legale del rappresentante: questi non dispone dei propri diritti, ma dei diritti altrui; e il contratto è valido anche se il rappresentante è un minorenne, privo di capacità di agire legale. Basta, per la validità del contratto, la capacità naturale (v.) di agire, avuto riguardo al contenuto e alla natura del contratto (art. 1389, comma 1o, c.c.); ed anche un minorenne può , come rappresentante altrui (in primo luogo, come rappresentante dei genitori esercenti la potestà su di lui), concludere validamente un contratto. Il rappresentante è investito dal rappresentato del potere di determinare, trattando con l’altro contraente, il contenuto del contratto da concludere. Se la procura non pone limiti, questo potere comprende ogni elemento del contratto: scelta della persona dell’altro contraente, determinazione dell’oggetto del contratto, del corrispettivo contrattuale e così via. Il rappresentante dichiara, in nome altrui, la propria volontà ; e ciò produce una conseguenza: i vizi del consenso, e cioè errore (v.), dolo (v.), violenza morale (v.), renderanno annullabile il contratto solo se sono vizi della volontà del rappresentante (art. 1390 c.c.). Ugualmente, gli stati soggettivi, come lo stato di buona o di mala fede, di conoscenza o di riconoscibilità di circostanze rilevanti, debbono essere considerati con riguardo alla persona del rappresentante (art. 1391 c.c.). Ma può accadere che alcuni degli elementi del contratto siano predeterminati dalla procura. In questo caso a determinare il contenuto del contratto concorrono la volontà del rappresentato (per gli elementi da questo predeterminati) e la volontà del rappresentante. Il rappresentante, perciò , dichiara una volontà solo in parte sua; e da ciò deriva una specifica conseguenza: i vizi del consenso, che riguardano elementi del contratto predeterminati dal rappresentato (ad esempio, l’errore sulle qualità dell’appaltatore, se la scelta di questo era predeterminata) renderanno annullabile il contratto solo se risulta viziata la volontà del rappresentato (art. 1390 c.c.). Altrettanto vale per gli stati soggettivi: se viene in considerazione la mala fede del contraente (ad esempio, agli effetti della annullabilità del contratto per l’incapacità naturale dell’altro contraente, a norma dell’art. 428, comma 2o, c.c.), si dovrà valutare la mala fede del rappresentato (e a nulla rileverà la buona fede del rappresentante) quando lo stato soggettivo si riferisca ad elementi predeterminati dal contratto. Ad esempio: l’altro contraente è naturalmente incapace, e il rappresentato lo sa, mentre il rappresentante lo ignora; se la persona dell’altro contraente è predeterminata nella procura (deve comperare da Tizio) il contratto è annullabile. Considerazioni simili valgono nel caso dell’ambasceria (v.).


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