Enciclopedia giuridica

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Incapacità naturale



incapacità naturale del contraente: l’incapacità naturale è causa di annullamento (v.) del contratto. L’incapacità naturale è l’incapacità di chi è , giuridicamente dotato di capacità legale (v. capacità di agire) (art. 1425, comma 2o, c.c.): l’incapacità di intendere e di volere del maggiorenne affetto da infermità mentale, ma non interdetto ne´ inabilitato; oppure lo stato temporaneo di incapacità di intendere o di volere nel quale una persona si trovi, per una causa transitoria, al momento della conclusione del contratto (e la causa transitoria può essere, ad esempio, lo stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, oppure una insolazione o un trauma o un processo morboso che abbia temporaneamente alterato le facoltà mentali del soggetto). La capacità di intendere e la capacità di volere sono previste disgiuntamente: può accadere (ad esempio, nella tossicodipendenza) che il soggetto sia in grado di intendere, ma incapace di determinarsi coerentemente all’azione. Di fronte a questi casi si potrebbe ancora dire, ragionando sempre con logica astratta, che nel contratto dell’incapace naturale (come, ad esempio, nel contratto del folle, concluso prima che la sua follia abbia dato luogo ad interdizione, o come nel contratto dell’ubriaco) non c’è maggiore volontà di quanta ce ne sia nel contratto dell’incapace legale, e si potrebbe argomentare che, provata l’incapacità di intendere o di volere, si possa senz’altro ottenere l’annullamento del contratto. Ma non è così: la legge esige, oltre alla prova dell’incapacità , ulteriori requisiti. Occorre distinguere fra atti in genere (v. atti giuridici) e contratti in particolare:, a) gli atti in genere, inclusi fra questi gli atti unilaterali, come ad esempio, una procura (v.) o un’offerta al pubblico (v. offerta, incapacità naturale al pubblico), sono annullabili, su istanza dell’incapace o dei suoi eredi o dei suoi aventi causa, solo se si prova che dall’atto deriva un grave pregiudizio all’incapace (art. 428, comma 1o, c.c.); b) i contratti sono annullabili, su istanza dell’incapace o dei suoi eredi o aventi causa, solo se si prova, oltre al pregiudizio per l’incapace, anche la mala fede dell’altro contraente, il quale conosceva lo stato di incapacità naturale e il pregiudizio per l’incapace o avrebbe potuto accertarli con l’ordinaria diligenza (art. 428, comma 2o, c.c.). L’opinione che sembra prevalere nella giurisprudenza più recente si basa su una arbitraria lettura dell’art. 428, comma 1o, c.c., nel quale si legge atti unilaterali in luogo di atti. Il punto è che l’art. 428 c.c. detta, al primo comma, una disciplina di genere, comprensiva anche dei contratti, e nel secondo comma una disciplina di specie, relativa ai soli contratti; sicche´ il requisito del pregiudizio vale anche per i contratti in forza di applicazione letterale dell’art. 428 c.c., e non solo di sua interpretazione logica (v. interpretazione della legge). Il che è oltretutto confermato dalla rubrica dell’art. 428 c.c., oltre che dall’art. 427, comma 3o, c.c., che facendo riferimento agli atti compiuti dall’interdicendo non intende certo escludere i contratti. Altro problema è se gli atti, cui fa riferimento il primo comma, siano solo le dichiarazioni di volontà (v. atti giuridici, dichiarazione di volontà come incapacità naturale) (cosiddetti atti negoziali) o siano anche le dichiarazioni di scienza (v. atti giuridici, dichiarazione di scienza come incapacità naturale), le partecipazioni ecc. (cosiddetti atti non negoziali). Il requisito del grave pregiudizio, pensabile solo per gli atti di disposizione, induce a condividere la prima soluzione. La legge considera l’incapacità naturale non come fattore che altera la volontà , ma come fattore di alterazione della causa (v.) dell’atto o del contratto, che è annullabile solo se concluso, per effetto dell’incapacità della parte, a condizioni gravemente pregiudizievoli per essa. Chi, sotto l’azione dell’alcool o di un colpo di sole, ha venduto un oggetto che aveva per lui un valore di affezione o ha comperato un oggetto che non gli serve, ma ha venduto o comperato per un giusto prezzo, non potrà lamentare in giudizio che mai e poi mai, in normali condizioni di mente, si sarebbe privato dell’uno o avrebbe comperato l’altro; ne´ può essere ammesso a provare che il danaro, che in stato di incapacità si è impegnato a pagare come prezzo dell’acquisto, gli occorre per altri suoi importanti affari. Se il prezzo pattuito è il giusto prezzo di mercato di quel dato bene, non c’è l’alterazione dell’equilibrio causale del contratto, del rapporto di equivalenza economica fra le prestazioni; e il contratto, nonostante l’incapacità di intendere e di volere di una delle parti, è perfettamente valido. Ma non basta per i contratti: oltre al grave pregiudizio, occorre qui provare anche la mala fede dell’altro contraente. Ev protetto, sotto questo aspetto, l’affidamento di chi, ignorandone l’incapacità , ha contrattato con l’incapace: l’autonomia contrattuale dell’incapace, che non aveva voluto il contratto, avendo dichiarato la sua volontà in stato di totale incapacità di volere, è sacrificata di fronte ad un interesse giudicato prevalente, che è l’interesse generale ad una vasta e sicura circolazione dei beni. Una eccezione a questa regola vale per la donazione (v.): l’incapacità naturale del donante comporta senz’altro l’annullabilità del contratto, anche se ignota al donatario. Ma un’altra più radicale eccezione, non prevista dalla legge, sembra giusto introdurre: se lo stato di incapacità naturale è stato provocato dall’altro contraente o, questo o no consapevole, da un terzo, si deve ritenere che il contratto non sia semplicemente annullabile, bensì nullo per violenza fisica (v.); e nullo anche se manchi l’estremo del grave pregiudizio per l’incapace. La nullità del contratto per violenza fisica è normativamente giustificata dalla mancanza assoluta di volontà , ossia del requisito di cui al n. 1 dell’art. 1325. Ci si può allora domandare se coerenza imponga di concludere per la nullità , in materia di incapacità naturale, di fronte ad ogni altro caso di mancanza assoluta di volontà , anche non dipendente dall’azione di un terzo, come nel caso della dichiarazione contrattuale del demente. Fra le due ipotesi resta però una insuperabile differenza: nel caso della violenza fisica l’azione del terzo è tale da escludere la psichica riferibilità della dichiarazione al suo autore, la volontà da questo dichiarata essendo volontà non sua, ma del terzo. D’altro lato, la legge non offre criteri per graduare l’incapacità (diversi da quelli che fanno distinguere fra interdizione e inabilitazione) e mostra, per contro, di concepirla come concetto unitario. Perciò l’art. 428 c.c. è correntemente applicato in presenza di ogni stato psichico abnorme, che abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una sua valutazione degli atti o la formazione di una volontà cosciente. La norma ricomprende l’ipotesi della malattia che annulli in modo totale e assoluto le facoltà psichiche del soggetto; come anche, per comune giurisprudenza, un perturbamento psichico grave tale da alterare gravemente pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive. Lo stato di buona o di mala fede del destinatario dell’atto unilaterale, irrilevante ai fini della annullabilità dell’atto, può però essere rilevante ad altri effetti, tali da rendere di fatto inutile l’azione di annullamento. Così l’ordine del correntista alla propria banca, viziato da incapacità naturale del primo, sarà annullabile sulla prova del grave pregiudizio per l’incapace, senza necessità di provare, l’ordine del mandante al mandatario essendo atto unilaterale di volontà, la mala fede della banca. Questa, tuttavia, non sarà tenuta alle restituzioni, dovendo essere considerata terzo, rispetto all’atto unilaterale, protetto dall’art. 1445 c.c., per il quale l’annullamento del contratto (e, per l’art. 1324 c.c., dell’atto unilaterale) che non derivi da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede.

incapacità naturale del testatore: è annullabile il testamento (v.) del minore e dell’interdetto (art. 591 nn. 1 e 2 c.c.); è , ancora, annullabile il testamento dell’incapace naturale, ossia di chi si trovasse, al momento della formazione del testamento, in uno stato anche transitorio di incapacità di intendere o di volere (art. 591 n. 3 c.c.). L’ipotesi corrisponde a quella dell’incapacità dell’autore all’atto giuridico in genere (v. incapacità naturale del contraente), ma qui non ha motivo di sussistere, come non ha motivo di sussistere nella donazione (art. 775 c.c.), l’estremo del grave pregiudizio dell’autore, di cui all’art. 428, comma 1o, c.c.. L’incapacità naturale incapacità naturale può essere provata con ogni mezzo; e si intende che le quasi sacramentali parole con le quali i testamenti olografi (v. testamento, incapacità naturale olografo) spesso si aprono (il sottoscritto, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali ecc.) non precludono la prova dell’incapacità , come non la preclude l’attestazione del notaio rogante il testamento pubblico (v. testamento, incapacità naturale pubblico).

incapacità naturale negli atti giuridici: v. incapacità naturale del contraente.

incapacità naturale nel matrimonio: v. impedimenti al matrimonio.


Incapacità      |      Incaricato d’affari


 
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