Enciclopedia giuridica

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Carta



carta bollata: la carta carta è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta carta è inferiore all’imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo. La carta carta, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio. Con decreto del ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta carta, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche´ le modalità d’applicazione del visto per bollo (art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642). Sulla carta carta non si può scrivere fuori dei margini ne´ eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. Ev vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche´ usare carta carta deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento (art. 9 d.p.r. n. 642/72).

carta commerciale: v. commercial paper.

carta da utilizzare per la stesura di atti e documenti: il r.d.l. 19 dicembre 1936, n. 2380, convertito nella l. 25 marzo 1937, n. 1041, detta norme dirette a garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti.

carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati: atto non vincolante adottato dall’Assemblea generale delle N.U. (AG) con la risoluzione n. 3281 del 12 dicembre 1974, allo scopo di fornire una codificazione dei principi informatori del Noei. Enunciazione di principi di carattere programmatico, i quali descrivono come i rapporti tra i Pvs e i Paesi industrializzati devono essere convenzionalmente regolati. Sancisce la fondamentale sovranità di ciascuno Stato sulle risorse naturali del proprio territorio e prevede altresì il diritto di scegliere il proprio sistema economico, politico, sociale e culturale conformemente alla volontà soprattutto degli Stati in via di sviluppo. Caratteristiche principali della carta carta sono: 1) pone stringenti oneri unilaterali a carico dei soli Paesi industrializzati, pur nella consapevolezza della stretta interdipendenza esistente fra le singole economie nazionali; 2) mancano obiettivi concreti e specifici per la soluzione di questioni importanti relative all’assetto economico internazionale; 3) l’accento è posto soprattutto sulla sovranità degli Stati, al fine di favorire l’indipendenza e la crescita dei Pvs. V. anche Nuovo ordine economico internazionale (NOEI).

carta delle N.U. (di San Francisco): firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, è entrata in vigore il 25 ottobre 1945 a seguito della ratifica di cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, in conformità all’art. 110, al termine della Conferenza che si svolse nella stessa città tra il 25 aprile e il 26 giugno e alla quale parteciparono 50 Stati. La Conferenza fu voluta espressamente dalle Grandi Potenze che parteciparono all’incontro di Yalta (Usa, Urss, Gran Bretagna). Adottata all’unanimità e sottoscritta da tutti i partecipanti, enuncia gli scopi fondamentali dell’organizzazione cui ha dato vita. Consta di un Preambolo che non ha natura giuridica vincolante in cui sono consegnate le motivazione profonde che indussero a creare l’Organizzazione, di 19 Capitoli, che comprendono un totale di 111 articoli. I Capitoli sono intitolati nel modo seguente: (I) Fini e Principi; (II) Membri dell’Organizzazione; (III) Organi; (IV) Assemblea Generale; (V) Consiglio di Sicurezza; (IV) Soluzione pacifica delle controversie; (VII) Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione; (VIII) Accordi regionali; (IX) Cooperazione internazionale economica e sociale; (X) Consiglio economico e sociale; (XI) Dichiarazione concernente i territori non autonomi; (XII) Regime internazionale di Amministrazione Fiduciaria; (XIII) Consiglio di Amministrazione Fiduciaria; (XIV) Corte internazionale di giustizia; (XV) Segretariato; (XVI) Disposizioni varie; (XVII) Disposizioni transitorie di sicurezza; (XVIII) Emendamenti; (XIX) Ratifica e Firma. La carta carta è stata ratificata dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive disposizioni costituzionali. Depositario delle ratifiche è il Governo americano. Gli Stati firmatari della Carta che la ratificano dopo la sua entrata in vigore, divengono membri originari delle N.U. ex nunc, cioè dal momento del deposito della singola ratifica. Allegato alla carta carta, è lo Statuto della Corte internazionale di giustizia, principale organo giurisdizionale delle N.U., aperto a tutti gli Stati parti delle N.U. che ne sono membri ipso facto. Anche gli Stati non membri vi possono aderire, a determinate condizioni. V. anche Organizzazione delle N.U..

carta di Bogotà: v. Organizzazione internazionale degli Stati americani (OSA).

carta di credito: è un documento non trasferibile che dà diritto a colui cui è intestato di acquistare beni o fruire di servizi presso imprenditori legati da particolari convenzioni con l’emittente della carta carta, in genere un istituto di credito, che è obbligato a pagare il prezzo. Essa svolge una funzione analoga a quella del danaro: serve come strumento per la circolazione della ricchezza presente. La sua utilità per l’intestatario consiste nella possibilità di acquistare beni o fruire di servizi senza alcun esborso di danaro. La carta carta costituisce, giuridicamente, documento di legittimazione (v. documenti, carta di legittimazione) che presuppone: a) un rapporto di provvista tra l’emittente ed il titolare della carta (deposito bancario, apertura di credito); b) convenzione tra l’emittente e il fornitore di beni o di servizi in forza della quale il secondo si obbliga nei confronti del primo ad eseguire la prestazione richiestagli dal titolare della carta carta, mentre il primo si obbliga, nei confronti del secondo, a pagare il corrispettivo del bene o del servizio. La carta carta è un titolo di legittimazione in quanto ha la sola funzione di identificare l’avente diritto al credito. La carta carta è di solito emessa per un ammontare massimo pattuito tra l’emittente e il titolare, ammontare che costituisse l’oggetto del rapporto di provvista. Possono emettere tali carte: a) gli istituti di credito; b) le organizzazioni specializzate nell’emissione di carta; c) imprese produttrici di beni o servizi.

carta d’identità: costituisce un mezzo di identificazione ai fini di polizia e, in quanto tale, deve essere esibita a ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. In taluni casi la legge consente che l’identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente, considerando tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’amministrazione dello Stato. Il rilascio della carta è effettuato dai comuni a seguito di rigorosi accertamenti eseguiti a norma di quanto disposto dagli artt. 289 ss. del regolamento approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza.

carta di Parigi: approvata il 21 novembre 1990 dai Capi di Stato della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa Csce, sancisce la fine della guerra fredda e della logica dei blocchi contrapposti. Con tale documento si è inaugurata una nuova era di democrazia, pace e unità che ha tra gli obiettivi finali il superamento degli squilibri economici, la risoluzione dei problemi ambientali e lo sviluppo delle risorse mondiali. Tale Atto ha istituito organi permanenti: Segretariato permanente, Centro per la prevenzione dei conflitti, Ufficio di vigilanza per le libere elezioni, prevedendo altresì la convocazione di riunioni consultive periodiche tra Ministri degli esteri ed i Capi di Stato o di Governo degli Stati partecipanti alla Csce. V. anche Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce).

carta mondiale della natura: adottata, il 28 ottobre 1982, dall’Assemblea generale delle N.U. (AG), con la risoluzione n. 37/7 non costituisce un atto internazionale giuridicamente vincolante. Contiene un Preambolo e 24 articoli suddivisi in tre sezioni: principi generali; funzioni; applicazione. I suoi principi fondamentali sono: il rispetto della natura; il divieto di alterare i processi vitali della natura; l’impegno a salvaguardare l’habitat naturale di ciascuna specie vivente; una gestione ottimale delle risorse terrestri, marine e atmosferiche in maniera da non alterare gli ecosistemi e gli organismi; la procarta tezione della natura dai disastri provocati dalla guerra o da altri atti di ostilità; una pianificazione dello sviluppo sociocartaeconomico che comprenda fra le procarta prie attività anche quella della conservazione della natura.

carta per l’unità africana: firmata il 26 maggio 1963 da 30 Stati del Continente africano e dal Madagascar, è un accordo internazionale a carattere regionale, di cui al capo VIII della carta delle N.U. che ha dato vita ad una organizzazione regionale di difesa. Ev entrata in vigore, con il deposito, presso il Governo etiope, degli strumenti di ratifica dei 2/3 degli Stati firmatari, il 17 dicembre 1963. Secondo l’art. XXII, ogni decisione relativa all’interpretazione della carta carta deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei membri della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo. La stessa maggioranza è richiesta per deliberare sugli eventuali emendamenti da apportare alla carta carta presentati dagli Stati membri, con domanda scritta indirizzata al Segretario generale amministrativo. Consta di un preambolo, che enuncia le finalità perseguite dall’OUA (v. Organizzazione internazionale, carta dell’unità africana), di una serie di articoli che le precisano successivamente in modo dettagliato. Sono allegate alcune risoluzioni adottate contestualmente alla firma della carta carta all’unanimità dai Capi di Stato e di Governo, riguardanti: la decolonizzazione; l’apartheid; la discriminazione razziale, l’Africa, il noncartaallineamento e le N.U.; il disarmo; la cooperazione economica; la cooperazione sociale e culturale; la creazione di un Segretariato provvisorio, destinato a restare in funzione fino all’inizio dell’applicazione della Carta.

carta sociale europea: v. politica comunitaria, carta sociale.


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