Enciclopedia giuridica

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Consiglio regionale



composizione del consiglio regionale: è un collegio elettivo costituito, nelle regioni ordinarie, da un numero di membri che varia, a secondo dalla popolazione, da un minimo di 30 (per le regioni con non più di un milione di abitanti) a un massimo di 80 (per le regioni con oltre 6 milioni di abitanti). Nelle regioni ad autonomia speciale il numero dei consiglieri è stabilito dai rispettivi statuti. Il consiglio regionale dura in carica cinque anni dalla data delle elezioni.

elezione del consiglio regionale: per le regioni ordinarie e per la Val d’Aosta il sistema di elezione ed il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge statale, mentre per la Sicilia, la Sardegna, il Trentinoconsiglio regionaleAlto Adige e per il Friuliconsiglio regionaleVenezia Giulia la materia è devoluta, dai rispettivi statuti, alla legislazione regionale. L’elezione, indetta con decreto del commissario del Governo, ha luogo a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale. Ciascuna circoscrizione provinciale ha diritto a una rappresentanza proporzionale al numero dei suoi abitanti. Le circoscrizioni coincidono col territorio delle province, ma gli eletti rappresentano l’intera regione.

funzioni del consiglio regionale: al consiglio regionale spetta l’esercizio delle potestà legislative e regolamentari attribuite alla regione, le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, nonche´ il potere di iniziativa legislativa. Nell’ambito della potestà legislativa, il consiglio regionale provvede, oltre alla disciplina delle materie indicate all’art. 117 Cost., all’approvazione del bilancio e del rendiconto predisposti dalla giunta, alla deliberazione dei tributi, all’ordinamento dei servizi e degli uffici, alla istituzione di enti regionali, alla delega di funzioni amministrative ad enti locali, alla predisposizione dei programmi per i quali gli statuti prevedono una legge. Competono inoltre al consiglio regionale le funzioni di rilievo costituzionale inerenti alla partecipazione regionale al governo dello Stato, nonche´ al potere di manifestare l’avviso della regione in materia di mutamenti territoriali delle province. Gli statuti e le leggi possono però prevedere attribuzioni amministrative del consiglio, specialmente a livello di alta amministrazione (programmazione, nomina di amministratori di enti regionali ecc.).

scioglimento e sospensione del consiglio regionale: lo scioglimento del consiglio regionale può essere disposto, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della apposita commissione parlamentare per le questioni regionali, allorche´ compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Presidente del Consiglio dei ministri di sostituire la giunta o il presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il consiglio regionale può inoltre essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale, e infine allorquando, in conseguenza di un elevato numero di dimissioni o per impossibilità di formulare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Analoghe disposizioni vigono per le province autonome di Trento e Bolzano e per le regioni ad autonomia speciale, eccetto per la Regione Sicilia. L’Assemblea regionale siciliana può infatti esser sciolta, previa deliberazione delle due Camere, solo per persistente violazione dello statuto. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio regionale.

sospensione e decadenza dei componenti il consiglio regionale: la sospensione dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, allorche´ sopravvenga dopo l’elezione una delle condizioni indicate dalla l. 18 gennaio 1992, n. 16, e cioè intervenga la pronuncia di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati indicati dalla legge (associazione di tipo mafioso, peculato, corruzione, concussione ecc.), ovvero venga disposta la applicazione di una misura di prevenzione per indizio di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Il consigliere decade di diritto dalla carica alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o alla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.


Consiglio provinciale      |      Consiglio superiore della magistratura


 
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