composizione  del consiglio regionale:  è  un  collegio  elettivo  costituito, nelle  regioni  ordinarie, da  un  numero di membri  che varia,  a secondo  dalla  popolazione, da  un minimo  di 30 (per  le regioni  con  non  più  di un  milione  di abitanti) a un massimo  di 80 (per  le regioni  con  oltre  6 milioni  di abitanti). Nelle  regioni ad  autonomia speciale  il numero dei consiglieri  è  stabilito  dai rispettivi statuti.  Il consiglio regionale dura  in carica  cinque  anni  dalla  data  delle  elezioni.   
 elezione  del consiglio regionale:  per  le regioni  ordinarie e per  la Val  d’Aosta  il sistema  di elezione  ed  il numero ed  i casi di ineleggibilità  e di incompatibilità  dei consiglieri  regionali  sono  stabiliti  con  legge statale,  mentre per  la Sicilia, la Sardegna, il Trentinoconsiglio regionaleAlto Adige  e per  il Friuliconsiglio regionaleVenezia Giulia  la materia  è devoluta,  dai rispettivi  statuti,  alla  legislazione  regionale. L’elezione,  indetta con  decreto del commissario del Governo, ha  luogo  a scrutinio  di lista, con rappresentanza proporzionale. Ciascuna  circoscrizione  provinciale ha  diritto a  una  rappresentanza proporzionale al numero dei suoi  abitanti. Le circoscrizioni  coincidono col territorio delle  province,  ma gli eletti rappresentano l’intera  regione.   
 funzioni del consiglio regionale:  al consiglio regionale spetta  l’esercizio  delle  potestà  legislative  e regolamentari attribuite alla  regione,  le altre  funzioni  conferitegli dalla  Costituzione e dalle  leggi, nonche´  il potere di iniziativa  legislativa.  Nell’ambito  della potestà  legislativa,  il consiglio regionale provvede, oltre  alla  disciplina  delle  materie  indicate all’art.  117 Cost.,  all’approvazione del bilancio  e del rendiconto predisposti dalla  giunta,  alla  deliberazione dei tributi,  all’ordinamento dei servizi e degli uffici, alla  istituzione  di enti  regionali,  alla  delega  di funzioni  amministrative ad  enti  locali, alla  predisposizione dei programmi per  i quali gli statuti  prevedono una  legge. Competono inoltre  al consiglio regionale le funzioni  di rilievo  costituzionale inerenti alla  partecipazione regionale  al governo  dello Stato,  nonche´  al potere di manifestare l’avviso della  regione  in materia  di mutamenti territoriali delle  province.  Gli  statuti  e le leggi possono  però prevedere attribuzioni amministrative del consiglio,  specialmente a livello  di alta  amministrazione (programmazione, nomina  di amministratori di enti regionali  ecc.).  
 scioglimento  e sospensione  del consiglio regionale:  lo scioglimento del consiglio regionale può  essere  disposto, con  decreto motivato del Presidente della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio  dei ministri,  previo  parere della  apposita commissione parlamentare  per  le questioni  regionali,  allorche´  compia  atti contrari alla  Costituzione o gravi  violazioni  di legge, o non  corrisponda all’invito  del Presidente del Consiglio  dei ministri  di sostituire  la giunta  o il presidente che abbiano compiuto analoghi  atti  o violazioni.  Il consiglio regionale può  inoltre essere  sciolto  per  ragioni  di sicurezza  nazionale,  e infine  allorquando, in conseguenza di un  elevato  numero di dimissioni  o per  impossibilità  di formulare una  maggioranza, non  sia in grado  di funzionare. Analoghe disposizioni  vigono  per  le province  autonome di Trento e Bolzano  e per  le regioni  ad  autonomia speciale,  eccetto  per  la Regione  Sicilia. L’Assemblea regionale  siciliana  può  infatti  esser  sciolta,  previa  deliberazione delle  due Camere, solo  per  persistente violazione  dello  statuto. Con  il decreto di scioglimento è  nominata una  commissione di tre  cittadini  che indice  le elezioni  entro  tre  mesi e provvede  all’ordinaria amministrazione di  competenza della  giunta  e agli atti  improrogabili da  sottoporre alla  ratifica del nuovo  consiglio regionale.  
 sospensione  e decadenza dei componenti  il consiglio regionale:  la sospensione dei consiglieri regionali  è  disposta  con  decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, adottato su proposta del Ministro  dell’interno, di concerto con  il Ministro per  le riforme  istituzionali  e gli affari  regionali,  previa  deliberazione del Consiglio  dei ministri,  allorche´  sopravvenga dopo  l’elezione  una  delle condizioni  indicate  dalla  l. 18 gennaio  1992, n. 16, e cioè  intervenga la pronuncia di una  sentenza di condanna, anche  non  definitiva,  per  uno  dei reati  indicati  dalla  legge (associazione di tipo  mafioso,  peculato,  corruzione, concussione  ecc.), ovvero  venga  disposta  la applicazione di una  misura  di prevenzione per  indizio  di appartenenza ad  associazione di tipo  mafioso.  Il consigliere  decade  di diritto  dalla  carica  alla  data  di passaggio  in giudicato della  sentenza di condanna o alla  data  in cui diviene  definitivo  il provvedimento che applica  la misura  di prevenzione. 		
			
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