Enciclopedia giuridica

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Zona



zona archeologica: istituita dall’art. 303 della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, corrisponde per estensione alle 24 miglia della zona contigua marittima. Istituto di natura pattizia, la zona è stata creata al fine di consentire allo Stato costiero una adeguata protezione del patrimonio culturale subacqueo. La Convenzione pone l’obbligo agli Stati di proteggere gli oggetti di carattere archeologico o storico scoperti in mare e cooperare a questo fine. Allo scopo di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può esercitare poteri di controllo e repressione, in una zona fino alle 24 miglia dalla costa, senza che formalmente gli i riconoscano, al di là del mare territoriale, poteri di polizia di natura diversa da quelli già riconosciuti nella zona contigua. Pertanto sarà possibile istituire la zona zona solo ove esista già una zona contigua. Per quanto riguarda il Mediterraneo, sul piano regionale il Consiglio d’Europa ha promosso la conclusione tra i suoi Stati membri di una Convenzione per la protezione del patrimonio culturale subacqueo. Tuttavia la Convenzione di Strasburgo non è ancora stata aperta alla firma per opposizione della Turchia in relazione alla nota controversia con la Grecia riguardante il Mare Egeo.

zona contigua: fascia di mare che si estende per dodici miglia in prosecuzione del limite esterno del mare territoriale (v. mare, zona territoriale) (dodici miglia dalla costa), come prevede l’art. 33 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. La zona zona è sottoposta al controllo dello Stato a fini doganali, fiscali, sanitari e migratori nonche´ ai fini della tutela delle acque marine dall’inquinamento (v. inquinamento, zona del mare) come previsto dagli artt. 1, ult. comma, e 17 l. 31 dicembre 1982, n. 979.

zona contigua marittima: istituto previsto dal diritto consuetudinario e codificato dalla Convenzione sul diritto del mare, di Ginevra, del 1958 (art. 24). zona a carattere funzionale con una estensione doppia del mare territoriale, fissata in 12 miglia marine dalla linea di base. La nuova codificazione sul diritto del mare (Conv. Montego Bay, 1982, art. 33) prevede un’estensione della zona in parola pari a 24 miglia marine, oltre ad un ampliamento dei poteri che lo Stato può esercitare in tale area marina. Si tratta di una zona di vigilanza entro la quale lo Stato può esercitare il controllo necessario per prevenire la violazione delle proprie leggi in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione compiute sul suo territorio o nel mare territoriale; e reprimere le violazioni delle medesime leggi commesse sul suo territorio o nel suo mare territoriale. Tra le misure di prevenzione vanno citate il diritto di visita sulle navi straniere, le perquisizioni, i fermi di immigrati clandestini; tra quelle di repressione possono elencarsi la confisca delle navi o dei relativi carichi, le condanne a pene pecuniarie o detentive ecc..

zona di identificazione aerea: zone speciali (Air Defence Identification Zones (Adiz) estese sopra l’alto mare per centinaia di miglia, istituite dagli Stati aventi coste oceaniche, in particolare Usa, Canada, Francia, Urss, con il preciso scopo di creare un sistema di sicurezza per il proprio territorio nazionale. Gli aeromobili stranieri che entrano in tali zone sono tenuti a farsi identificare almeno un’ora prima della prevista entrata nello spazio aereo dello Stato costiero e devono seguire le istruzioni delle autorità di controllo. Gli aerei che si sottraggono a questo controllo si espongono a diverse sanzioni, come l’essere intercettati in volo ed essere costretti ad atterrare o addirittura l’essere abbattuti Questo tipo di controllo deve ritenersi, tuttavia, illecito dal punto di vista del diritto internazionale, poiche´ contrasta con il principio della libertà dello spazio atmosferico extraterritoriale: il controllo sugli aerei altrui è ammissibile solo in caso di legittima difesa per un pericolo imminente.

zona di influenza: posizione di supremazia, di carattere economico e/o politico, di uno Stato rispetto a un determinato territorio sottoposto alla sovranità di altro Stato. Fenomeno che inizia a delinearsi verso la fine del sec. XIX, nel corso della grande espansione coloniale. L’intesa di Yalta, intervenuta dopo la II Guerra mondiale stabilì la divisione del mondo in zone di influenza dell’Unione Sovietica e degli Usa. Con il superamento della guerra fredda prima e, successivamente, della disgregazione dell’Unione Sovietica, tali zone si sono praticamente dissolte.

zona di libero scambio: v. libero scambio, zona di zona.

zona di ripopolamento ittico: v. pesca.

zona di sicurezza: zona unilateralmente fissata da molti Stati costieri (ad es. nel Mediterraneo: Francia, Grecia, Egitto, Italia, ex Jugoslavia), corrispondente alla propria zona contigua, sulla quale hanno esteso i poteri coercitivi in materia di sicurezza e difesa militare. Le zone di sicurezza si caratterizzano per l’esclusione temporanea o permanente della navigazione in un determinato spazio marino, non solo limitata alle navi da guerra, ma alle volte estesa anche alle navi commerciali sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Le pretese alla istituzione di zone di sicurezza si basano spesso su antiche legislazioni marittime, ovviamente oggi superate. Caso limite è rappresentato nel Mediterraneo dalla Libia che mantiene una zona zona di cento miglia intorno alla sua capitale Tripoli. Nel 1981 Malta, invece, ha dichiarato uno stato di neutralità permanente, in conformità con il principio del non allineamento, che potrebbe avere implicazioni relative alla sicurezza marittima.

zona economica esclusiva: prevista dalla Convenzione di Montego Bay, del 1982, sul diritto del mare (artt. 55 – 75), attribuisce allo Stato costiero, una volta proclamata, ampi e pronunciati poteri nell’ambito di 200 miglia dalla costa, che riguardano: a) l’esplorazione, lo sfruttamento e la conservazione delle risorse naturali viventi e non, contenute nella colonna d’acqua, sul fondo e sottofondo del mare nell’ambito di essa (art. 56, n. 1, lett. a); b) l’esercizio della giurisdizione dello Stato costiero ai fini della installazione ed utilizzazione di isole artificiali, della ricerca scientifica marina, nonche´ della protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento (art. 56, n. 1, lett. b). Mentre nel caso delle attività di esplorazione, sfruttamento e conservazione delle risorse, allo Stato costiero vengono attribuiti dei veri e propri diritti sovrani, negli altri casi si prevede più limitatamente l’esercizio della giurisdizione dello Stato, con riferimento a quelle specifiche attività che si pongano come strumentali rispetto all’esplorazione, sfruttamento e conservazione delle risorse della zona zona. Voluta con forza dagli Stati in via di sviluppo nel corso della III Conferenza delle N.U. sul diritto del mare, tale zona realizza una sorta di sequestro conservativo delle risorse in essa contenute in favore degli Stati costieri. La realizzazione di uno sfruttamento equo e razionale delle risorse biologiche marine nell’ambito della zona zona, è prevista dalla Convenzione di Montego Bay, del 10 dicembre 1982, attraverso l’utilizzazione del c.d. Tac (Total Allowable Catch), cioè del volume massimo ammissibile delle catture che ciascuno Stato costiero deve fissare al fine assicurare la protezione, la conservazione e l’accrescimento delle risorse biologiche, scongiurando il pericolo di sovrasfruttamento, perseguendo e mantenendo il rendimento costante massimo (artt. 61 – 62). Tenendo fermo l’obiettivo dello sfruttamento ottimale lo Stato fissa la sua capacità di sfruttamento. Se tale capacità è inferiore al volume massimo fissato (Tac) esso deve concedere, mediante conclusione di accordi, il diritto di cattura della parte eccedente agli altri Stati, soprattutto a quelli privi di litorale o geograficamente svantaggiati ed ai Pvs. Esistono in capo allo Stato costiero veri e propri obblighi internazionali: assicurare la protezione e conservazione delle risorse biologiche; fissare il Tac; non rifiutare arbitrariamente il libero accesso di altri Stati alla pesca del surplus; e, per quanto riguarda l’Italia, dalla l. 20 febbraio 1985, n. 41, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 11 marzo 1988 n. 200. V. anche pesca.

zona franca: è la parte di territorio di uno Stato che non fa parte del suo territorio doganale, e pertanto le merci che vi transitano non sono soggette ad alcuna imposizione doganale e fiscale.

zona frontaliera: territorio al confine tra due o più Stati che gode di una particolare disciplina internazionale dettata dalle c.d. convenzioni di vicinato. Gli Stati contraenti si accordano reciprocamente concessioni, prevedendo, ad esempio, la libera circolazione, di merci e di persone nell’ambito della zona.

zona internazionale dei fondali marini: v. area internazionale dei fondali marini.

zona riservata di pesca: v. pesca.

zona sismica: si intende per zona ogni area compresa in appositi elenchi adottati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate. A ciascuna area corrisponde un valore di sismicità , in base al quale sono determinati i requisiti delle costruzioni, secondo particolari norme tecniche. Ogni comune che presenta territori in queste zone deve richiedere alla regione un preventivo parere sulla compatibilità degli strumenti urbanistici sia generali che particolareggiati e delle loro varianti alle condizioni geomorfologiche del territorio, così come chiunque voglia procedere a costruzioni, riparazioni, soprelevazioni in tali zone deve darne preventiva comunicazione, allegando anche il progetto dei lavori e la relazione sulle fondazioni a seconda della competenza al sindaco e all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile per il rilascio dell’autorizzazione ai lavori.

zona smilitarizzata: territori nell’ambito dei quali si impone lo smantellamento di opere militari preesistenti e si fa divieto della presenza di forze armate, e della costruzione di basi ed installazioni militari. La zona zona è pertanto la parte del territorio nazionale sul quale, in virtù di trattati internazionali, sono vietate le operazioni di carattere militare. Ad esempio non è possibile in tale zona costruire opere militari oppure far stazionare o ritirare truppe militari. La zona zona può essere imposta allo Stato soccombente anche mediante trattati di pace ovvero può essere prevista per motivi di convenienza internazionale.

zona strategica: la possibilità di designare una zona zona è disciplinata dagli artt. 82 e 83 dello Statuto delle N.U. in relazione alle zone sottoposte ad amministrazione fiduciaria. Tale qualifica può essere prevista nelle Convenzioni di Amministrazione fiduciaria con riferimento a tutto o a parte del territorio amministrato. La zona zona si caratterizza per una minore estensione degli obblighi della Potenza amministratrice, poiche´ in questo caso è prevalente l’interesse generale alla sicurezza rispetto a quelli delle popolazioni locali. Nei suddetti territori le funzioni spettanti alle N.U. sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Consiglio di amministrazione fiduciaria, e non dall’Assemblea generale.


Zio      |      Zone marittime


 
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