contribuzione dei dirigenti di aziende industriali:  l’obbligo  contributivo è  posto  a carico  sia del lavoratore, sia del datore, che è  responsabile del versamento dei contributi anche  per  la parte  dovuta  dai dirigenti.  L’obbligo  permane per  l’intera durata del rapporto di lavoro,  compresi  quei  periodi  che nel regime generale soggiacciono  a contribuzione figurativa  (in  occasione  della sospensione del rapporto di lavoro).  Per  la retribuzione vale  la definizione dell’art.  12 l. 30 aprile  1969, n. 153. Il termine di prescrizione della contribuzione è  decennale e decorre  dal momento in cui i contributi sono effettivamente dovuti.  Non  è  prevista  la possibilità  di regolarizzare l’omesso versamento una  volta  che l’obbligo  si sia prescritto. Ev  invece  prevista  la possibilità  per  il dirigente, che sospenda  o anticipatamente cessi l’attività lavorativa,  di proseguire volontariamente (con  requisiti  minimi  di contribuzione effettiva  versata  o dovuta  e non  prescritta) il versamento dei contributi finalizzato  al raggiungimento dei requisiti  di anzianità  necessari per ottenere il diritto  alla  pensione. Analoga facoltà  è  prevista  anche  per l’impresa  quando al dirigente vengano  conferite cariche  sociali  che implichino la perdita del requisito della  subordinazione. In  ipotesi  di mancato versamento di contributi poi  prescritti, il dirigente può  inoltre  (in presenza delle  condizioni  previste  dal d.p.r.  22 marzo  1968, n. 536) ottenere il risarcimento dei danni  dal datore inadempiente, obbligandolo a costituire in suo favore  una  rendita vitalizia.  Il datore potrà  provvedere anche  di sua iniziativa.  Possono  essere  riscattati su domanda e con  onere  a carico  del dirigente il periodo relativo  al corso  di laurea,  il lavoro  prestato all’estero.  Può  altresì  essere  trasferita presso  l’Inpdai  (dopo  5 anni  di iscrizione  a tale istituto) l’anzianità  maturata presso  l’Inps (e  viceversa  qualora  ne  venga fatta richiesta  all’Inpdai  dal lavoratore che abbia  perso  la qualifica  di dirigente industriale).  
 dirigenti di aziende industriali e qualificazione industriale delle  aziende:  ai fini dell’iscrizione  all’Inpdai dei  propri  dirigenti  per  il conseguimento delle  prestazioni previdenziali, erano  considerate industriali le imprese  o enti  privati  o pubblici  esercenti le attività  di cui ai punti  1 e 3 art.  2195 c.c., o attività  a queste  ausiliarie,  o ancora  le imprese  assegnate o aggregate quali  esercenti di attività  industriali alla  Cassa  unica  assegni  familiari  (art.  4 l. 15 marzo  1973, n. 44). Problemi di non  poco  conto  sono  sorti  soprattutto a seguito  della  crescita  progressiva di attività  legate  al settore terziario, non  facilmente  inquadrabili secondo  i criteri  tradizionali, con  conseguente conflitto  di attribuzioni tra  Inps  e Inpdai.  Le  incertezze hanno  interessato ad  es. le imprese  di leasing (v.) di factoring  (v.),  le imprese  di consulenza aziendale, e più  in generale le imprese esercenti servizi, all’uopo  distinti  tra  servizi industriali (attinenti secondo  la giurisprudenza alla  creazione di un  risultato  economico nuovo, non  conseguente in via esclusiva  alla  circolazione  o intermediazione di beni preesistenti) e non.  Il problema classificatorio  è  stato  poi  affrontato dall’art. 4 della  l. 9 marzo  1989, n. 88, che ha  assegnato all’Inps  il potere di classificare  in via generale,  con  efficacia  per  tutti  gli enti  previdenziali (e  ai soli fini previdenziali e assistenziali) le imprese,  secondo  le direttive  fissate dalla  legge (che  introduce a riguardo il settore terziario, includendovi parte dei servizi).  Si discute  adesso  circa i confini  e i limiti effettivi  del potere  classificatorio  dell’Inps  (secondo alcuni  non  esclusivo).   
 prestazioni dei dirigenti di aziende industriali:  anche  la tutela  previdenziale dei dirigenti  industriali opera secondo  il principio  dell’automaticità . Il dirigente avrà  quindi  diritto  alle prestazioni nonostante il mancato versamento dei contributi e qualora  gli stessi non  si siano  prescritti. La  pensione di vecchiaia  spetta  al dirigente, di norma,  al compimento del 65o  anno  d’età  (60 se donna), e consisterà  in un trattamento pari  a una  percentuale calcolata  sulla media  delle  retribuzioni percepite nell’ultimo  periodo dell’attività  lavorativa,  soggetto  a perequazione automatica. La  pensione potrà  essere  goduta  anche  in costanza  di un  nuovo  rapporto di lavoro,  e sarà  in tal  caso  ridotta (non però  se nell’ambito del nuovo  rapporto il lavoratore è  inquadrato in una categoria  diversa  rispetto  a quella  dirigenziale). La  pensione di anzianità viene  corrisposta con  il perfezionamento di trentacinque anni  di contribuzione effettiva  in costanza  di lavoro,  ovvero  di contribuzione volontaria, da  trasferimento o da  riscatto,  in assenza  di rapporto di lavoro subordinato. La  pensione d’invalidità  è  corrisposta nell’ipotesi  di riduzione permanente di almeno  il 50%  della  capacità  lavorativa per  causa  non dipendente da  infortunio in servizio  che abbia  comportato l’abbandono del lavoro  quale  dirigente. Occorrerà  l’iscrizione  all’Inpdai  o la posizione  di contribuente volontario da  almeno  due  anni  dall’evento.  L’accertamento è effettuato dall’Inpdai (o  da  una  commissione medica  nominata dall’ente  in caso  di contestazione). La  prestazione è  soggetta  a revisione  triennale (atta a verificare  eventuali  modifiche  dello  stato  clinico)  e comunque in qualsiasi momento l’interessato ne  faccia richiesta.  La  pensione ai superstiti  viene  corrisposta al coniuge,  ai figli (entro limiti di età  diversamente stabiliti  in relazione  ai corsi di studio  frequentati), anche  naturali,  a carico  (in mancanza subentrano ascendenti e collaterali in condizioni  di bisogno)  nel caso  di morte  del soggetto  protetto dovuta  a infortunio per  causa  di servizio  o comunque verificatasi  in pendenza di rapporto (in  tale  seconda ipotesi  occorrerà , accanto  all’iscrizione  all’Inpdai,  almeno  un  biennio  di anzianità  contributiva).  
 tutela previdenziale dei dirigenti di aziende industriali:  la tutela  obbligatoria dei dirigenti  di aziende industriali per  l’invalidità  la vecchiaia  e i superstiti  è  gestita  dall’Inpdai (Istituto nazionale previdenza dirigenti  aziende  industriali). La  tutela  ha carattere speciale,  cioè  sostitutivo  rispetto  a quella  generale apprestata dall’Inps  per  le altre  categorie  di prestatori di lavoro. 		
			
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