Settore economico oggetto  di una  vastissima  disciplina  normativa attinente a tutti  gli aspetti,  statici  e dinamici,  delle  imprese  e dei processi  produttivi. Sulla  disciplina  privatistica,  tradizionalmente incentrata sulla specialità dell’impresa  agraria  e dei suoi  rapporti, prevalgono, ormai,  le norme  di regolamentazione e incentivazione del settore agricoloagricoltura e foresteforestale, che è oggetto,  peraltro, di profondi cambiamenti. Tre  sono  le tendenze significative.  La  prima  registra  la separazione e l’autonomia dei due tradizionali rami  del settore:  l’agricolturaagricoltura e foresteproduzione e l’agricolturaagricoltura e foresteprotezione, che tende  a convergere nel settore dell’ambiente (v.).  La  seconda  riguarda  l’ampliamento dell’agricoltura e foreste fino a ricomprendervi l’alimentazione, la pesca  e la politica  veterinaria. L’ultima,  ma forse  più significativa  tendenza, riguarda  la progressiva prevalenza della  normativa comunitaria su quella  interna. La  Comunità europea  (v.) si occupa,  infatti,  di agricoltura e foreste in maniera così  penetrante da  definire,  tra  l’altro,  le quote  di  produzione e i prezzi  dei prodotti agricoli.   
 competenze  comunali per agricoltura e foreste:  nel settore dell’agricoltura e foreste, i comuni  hanno  competenze, anzitutto, in materia  di polizia  rurale  (che  riguarda  la prevenzione dei furti campestri,  l’esercizio  della  pastorizia,  l’uso e la manutenzione delle  strade vicinali, la lotta  contro  piante  o animali  dannosi) e amministrativa (rilascio di licenze  per  le attività  agrituristiche). Ai  comuni  spetta,  altresì,  la gestione dei servizi necessari  all’agricoltura, come  i servizi veterinari e i mercati  al minuto  e all’ingrosso.  Non  indifferenti alla  materia  dell’agricoltura sono  le competenze in materia  di pianificazione urbanistica.   
 competenze  regionali per agricoltura e foreste:  l’art. 117 Cost.  attribuisce alle  regioni  la competenza in materia  di agricoltura e foreste. Nonostante ciò , le regioni  svolgono  un  ruolo marginale a causa  della  crescente  importanza della  Cee,  della  incertezza sulle entrate finanziarie  e della  persistenza di un  forte  apparato amministrativo centrale. Il legislatore, con  il d.p.r.  616/1977, ha  elencato  in maniera analitica  le funzioni  amministrative trasferite alle  regioni.  Tali competenze possono  essere  raggruppate in sei categorie:  (1)  funzioni  di programmazione: è  lo Stato  a determinare, con  il concorso  delle  regioni,  gli obiettivi  del settore con  un  piano  agricolo  nazionale;  sulla base  delle previsioni  del p.a.n.,  le regioni  adottano propri  piani  agricoli  (di  fatto,  dato il penetrante intervento della  Cee,  le regioni  tendono a non  pianificare); (2) funzioni  di ausilio  e di incentivazione delle  imprese  agrarie:  v. forme  di ausilio e di incentivazione dell’agricoltura e foreste; (3)  funzioni  relative  alle  strutture e infrastrutture: hanno  ad  oggetto  i terreni agricoli  e tendono ad  aumentare la dimensione aziendale attraverso l’uso di strumenti pubblicistici (ricomposizione e riordino fondiario, espropriazioni e concessione  di terre incolte,  bonifica)  o privatistici;  (4)  funzioni  di regolamentazione del mercato:  interventi non  riservati  all’Aima;  (5)  sostegno  e tutela  dei prodotti: costruzione di impianti  per  la raccolta,  conservazione e trasformazione dei prodotti, tutela  di alcune  produzioni; (6)  servizi per  lo sviluppo:  vasto numero di attività  strumentali riguardanti l’assistenza  tecnica,  la formazione, l’addestramento, la ricerca  e sperimentazione agraria  di interesse regionale.  
 enti pubblici agricoli in agricoltura e foreste:  accanto  alle  funzioni  svolte  direttamente dalle  amministrazioni statali  e regionali,  operano in agricoltura numerosi  enti pubblici  di settore. A  livello  nazionale operano 23 Istituti  di ricerca  e sperimentazione agraria  e, tra  i più  importanti, l’Istituto  nazionale di economia agraria  (Inea), l’Istituto  studi,  ricerche  e informazioni sul mercato agricolo  (Ismea),  l’Istituto  nazionale della  nutrizione, l’Ente  nazionale delle sementi  elette  (Ense), Unione nazionale incremento razze  equine  (Unire), l’Istituto  nazionale di biologia  della  selvaggina,  l’Istituto  nazionale di apicoltura, l’Ente  nazionale risi. Anche  a livello  regionale  operano enti pubblici  strumentali, i più  importanti dei quali  sono  gli istituti  zooprofilattici sperimentali e gli enti  regionali  di sviluppo  agricolo.   
 espropriazioni nell’interesse dell’agricoltura e foreste:  un  largo  ricorso  all’espropriazione si è avuto  con  le leggi di riforma  fondiaria (l. 230 e 841 del 1950). Appositi enti di riforma,  trasformati poi  in enti di sviluppo  agricolo (v.),  hanno provveduto ad  espropriare le proprietà  latifondistiche e ad  assegnare le terre  ai coltivatori  mediante contratti di vendita  (sottoposti ad  alcuni vincoli).  Le  regioni  possono  ricorrere alle  espropriazioni (di  solito attraverso gli enti regionali di sviluppo  agricolo (v.),  cui sono  assegnate le funzioni  di organismo  fondiario) nei casi di progetti di bonifica  (l. 215/1933), di riordino e ricomposizione fondiaria (d.p.r.  984/1962) e di interventi per  la concessione  di terre  incolte  e malcoltivate (l. 440/1978).  
 forme di ausilio e di incentivazione  dell’agricoltura e foreste:  riguardano tutti  gli aspetti dell’impresa  agricola.  Possono  essere  diretti  (andare direttamente all’impresa)  o indiretti (creazione di infrastrutture, di marchi  pubblici  o altri  servizi).  Quelli  diretti,  di competenza prevalentemente regionale, possono prendere le forme  di sussidi, indennizzi,  premi,  sovvenzioni,  crediti agevolati.  Questi  aiuti  sono,  normalmente, previsti  dalle  norme  comunitarie che attuano la politica  agricola  comunitaria. In  ogni  caso  gli aiuti  devono essere  coerenti con  la p.a.c.  per  non  alterare le condizioni  di concorrenza tra  imprese  europee. Per  ogni  forma  di ausilio  finanziario le regioni  devono predeterminare i criteri  e le modalità  di corresponsione (art.  12, l. 241/1990). In  genere,  le regioni  selezionano le domande di aiuto  sulla base di piani  che dimostrino la capacità  dell’azienda  di ottenere  sensibili miglioramenti. La  tendenza recente della  p.a.c.  è  verso  la concessione  di aiuti,  non  all’impresa,  ma al reddito dell’imprenditore.  
 opere pubbliche nell’interesse dell’agricoltura e foreste:  piani  di opere  pubbliche sono  previste all’interno  delle  operazioni di bonifica  integrale.  Le  regioni  determinano i comprensori di bonifica  e adottano un  piano  che prevede opere  di rimboschimento, di correzione dei corsi d’acqua,  rinsaldamento delle pendici, conificazione dei laghi, stagni,  paludi,  consolidamento delle  dune, provvista  di acqua  potabile, costruzione di cabine  di trasformazione e di distribuzione dell’energia  elettrica e di alcune  opere  stradali  ed  edilizie.  Nei comprensori di bonifica  possono  essere  costituiti  consorzi  tra  i proprietari che provvedono all’esecuzione  e gestione  delle  opere.  Altre  opere  possono essere  realizzate in caso  di piani  di sistemazione idrogeologica e di difesa del  suolo.   
 organi statali preposti all’agricoltura e foreste:  lo Stato  continua ad  avere  una  massiccia presenza nella  materia  dell’agricoltura e foreste, nonostante essa  sia di competenza regionale.  Il ruolo  centrale è  svolto  dal Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali  (istituito con  la l. 4 dicembre  1993, n. 491) che ha  preso  il posto del Ministero dell’agricoltura e delle  foreste,  soppresso in seguito  a un referendum popolare proposto da  alcune  regioni.  Il nuovo  ministero, che ha acquistato anche  alcune  competenze già  proprie del soppresso Ministero della marina  mercantile, è  costituito  da  un  ufficio di gabinetto e da  cinque direzioni  generali:  delle  politiche  comunitarie e internazionali; delle politiche  agricole  e agroindustriali nazionali;  delle  risorse  forestali,  montane e idriche;  della  pesca  e dell’acquacoltura; dei servizi generali  e del personale. Per  il coordinamento con  altri  ministeri  e con  le regioni  sono istituiti  tre  comitati  permanenti: delle  politiche  agroalimentari e forestali; per  la veterinaria e la zootecnia;  dei servizi per  la trasformazione industriale di prodotti agricoli  e forestali.  Alle  dipendenze del ministero operano l’Ispettorato centrale per  la prevenzione e repressione delle  frodi agroagricoltura e forestealimentari e il Corpo  forestale dello  Stato (v.).  A  livello  centrale, in posizione  di maggiore  autonomia, operano ancora  l’Azienda  per  gli interventi nel mercato agricolo  (Aima,  in via di trasformazione) e l’Agenzia italiana  per  i controlli  e le azioni  comunitarie nel quadro del regime  di aiuto  all’olio di oliva  (Age  control  s.p.a.). 		
			
| Agibilità | | | Ail |