Enciclopedia giuridica

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Frutti

L’art. 820 c.c. definisce, al primo comma, i frutti naturali e, al terzo comma, i frutti civili; si astiene dal dare una complessiva nozione dei frutti. Li si può definire, con qualche approssimazione, come nuova ricchezza mobiliare procurata da preesistente ricchezza, immobiliare o mobiliare. Ma la categoria è quanto mai eterogenea, e questa eterogeneità è presente anche nelle sottocategorie dei frutti naturali e dei frutti civili.

acquisto dei frutti: il proprietario e il possessore di buona fede, che per gli artt. 821 c.c. e 1148 c.c. fanno propri i frutti della cosa, ne acquistano la proprietà a titolo originario (v. anche possesso, effetti del frutti).

frutti civili: sono frutti frutti quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia, ossia il danaro che il proprietario ricava dalla cessione ad altri del godimento della cosa: così gli interessi dei capitali dati a prestito, le rendite degli immobili, il canone che il proprietario riceve per la cosa data in locazione, e così via. I frutti frutti vengono ritratti dalla cosa fruttifera solo in conseguenza dell’altrui collaborazione: l’avente diritto ai frutti è creditore di altro soggetto; e solo dall’adempimento di questo ricava i frutti frutti. Così chi dà capitali a prestito ne ritrae i frutti per effetto dell’adempimento, da parte del mutuatario (v. mutuo), dell’obbligazione di corrispondere gli interessi; chi dà in locazione (v.) un bene deve attendere che il locatario paghi il corrispettivo della locazione ecc.. I frutti si acquistano giorno per giorno, finche´ dura il diritto del proprietario di percepirli (art. 821, comma 3o, c.c.). Fra i frutti frutti rientrano sicuramente i dividendi (v. dividendo) riscossi sulle azioni possedute; ma non sono, con altrettanta certezza, frutti gli utili conseguiti nell’esercizio di una attività imprenditoriale esercitata dal possessore di azienda (v.) altrui. L’azienda, ossia il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.), è solo uno dei fattori che concorrono nell’attività di produzione o di scambio che l’art. 2082 c.c. definisce come impresa; e da questa più complessa attività (che è qualitativamente diversa dall’opera dell’uomo di cui all’art. 820, comma 1o, c.c.) derivano gli utili, non dal fatto in se´ del godimento dell’azienda. Il che assume rilievo agli effetti dell’applicazione dell’art. 1148 c.c.: i frutti che il possessore dovrà restituire sono i frutti percipiendi a titolo di affitto di azienda, non già gli utili dell’impresa. La conclusione vale per l’impresa commerciale (v. imprenditore, frutti commerciale), ma non è ripetibile per l’impresa agricola (v. imprenditore, frutti agricolo); segno ulteriore della difficile sussumibilità di questa, nonostante il disegno degli artefici del vigente c.c., entro un unitario concetto di impresa. Il possessore di azienda agricola dovrà restituire i frutti percetti o il loro equivalente in danaro, non i frutti percipiendi a titolo di (giuridicamente impossibile) affitto di azienda. Neppure si potrà ritenere che egli debba restituire i frutti percipiendi a titolo di canone per affitto di fondo rustico, che possono corrispondere a somma di gran lunga inferiore. Il linguaggio legislativo, che in questa materia si esprime in termini di spese per la produzione e il raccolto dei frutti (artt. 821, comma 2o, c.c., 1149 c.c.), fa manifesto riferimento alla produzione agricola; il possessore del fondo rustico dovrà , dedotte queste spese, corrispondere il valore dei frutti percetti, non già la minor somma che avrebbe percepito come canone di affitto del fondo.

frutti come beni mobili futuri: v. frutti pendenti.

frutti come pars fundi: i frutti naturali sono, finche´ non avviene la separazione della cosa madre, parte di questa (sono pars fundi): perciò , la vendita del fondo agricolo comporta, automaticamente, la vendita dei frutti ancora pendenti. Solo con la separazione i frutti diventano cose a se´ stanti e, chiunque ne abbia attuato la separazione (raccolto i prodotti del suolo, estratto i minerali del sottosuolo ecc.), essi appartengono in linea di principio al proprietario della cosa madre, salvo che altri (l’usufruttuario ecc.) non abbia titolo per farli propri. In tal caso la proprietà si acquista al momento della separazione (art. 821, comma 1o, c.c.).

frutti della cosa pignorata: il pignoramento (v.) comprende gli accessori e le pertinenze, e si estende ai frutti maturati successivamente al pignoramento (art. 2912 c.c.); sicche´ sono inopponibili ai creditori anche gli atti di disposizione, successivi al pignoramento, che riguardino le accessioni della cosa pignorata, le loro pertinenze, i frutti civili ed i frutti naturali che, al momento del pignoramento, non erano stati ancora separati.

frutti naturali: sono frutti frutti quelli che provengono direttamente dalla cosa, eventualmente con il concorso dell’opera dell’uomo: così i prodotti agricoli, quelli delle miniere, cave o torbiere, i parti degli animali. L’elenco non è tassativo: sono, ad esempio, frutti del corso d’acqua i pesci che in esso vivono. L’elemento caratterizzante i frutti frutti risiede nella loro diretta provenienza della cosa madre. Il proprietario della cosa madre, o il diverso soggetto cui i frutti spettino (l’usufruttuario, il compratore con patto di riservato dominio, l’affittuario ecc.), fa propri i frutti per effetto del naturale venire ad esistenza di questi, senza bisogno di altrui collaborazione. Nel concetto di frutto naturale è insita l’idea che il venire ad esistenza dei frutti sia conseguenza di naturali processi genetici, come accade per i prodotti agricoli o per i parti degli animali. L’art. 820, comma 1o, c.c. precisa: vi concorra o no l’opera dell’uomo; onde sono frutti frutti sia i frutti spontanei, sia quelli che vengono ad esistenza per effetto della coltivazione del fondo o dell’allevamento degli animali. La categoria rivela però la propria eterogeneità quando annovera fra i frutti frutti i prodotti delle miniere, cave o torbiere. Qui manca il carattere della riproducibilità , presente negli altri frutti (e tradizionalmente considerato connotato essenziale dei frutti): i prodotti delle miniere, cave o torbiere, a misura che vengono estratti, esauriscono la cosa madre.

frutti pendenti: in una particolare condizione si trovano i frutti non ancora separati: essi sono suscettibili, a norma dell’art. 820, comma 2o, c.c., di una duplice considerazione giuridica: sono concepiti sì quali parte della cosa; ma sono riguardati anche come beni mobili futuri. La loro coesistente natura di parte della cosa implica che gli atti di disposizione, aventi per oggetto l’immobile, si estendono ai frutti frutti che ad esso accedono. Per effetto di tali atti di disposizione i frutti frutti circolano secondo la legge di circolazione dei beni immobili. Alla legge di circolazione (e, in genere, al regime giuridico) dell’immobile si sottraggono, invece, gli atti che dispongano, separatamente, dei frutti frutti. Di questi non si dispone come di beni presenti, ma per esplicita qualificazione legislativa, come di cosa mobile futura. I frutti vengono dedotti in contratto non quali essi attualmente sono, cioè quali parti dell’immobile cui accedono, ma quali essi diverranno per effetto della separazione, cioè quali distinti beni mobili. E, se oggetto dell’atto di disposizione non è la parte dell’immobile, ma sono, come beni mobili futuri, i frutti separati, la disciplina applicabile all’atto non può essere, in nessun caso, quella dell’immobile: la loro vendita è sempre vendita mobiliare, con tutte le relative conseguenze. La disciplina applicabile alla vendita dei frutti frutti è, insomma, la medesima disciplina della vendita dei frutti separati. Impropriamente si parla, anzi, di vendita dei frutti frutti: oggetto del contratto sono, in ogni caso, i frutti separati: lo sono, dopo la separazione, quali beni presenti; lo sono, prima della separazione, quali beni futuri, annunciati da una situazione presente di aspettativa.

frutti percetti: v. frutti civili.

frutti percipiendi: v. frutti civili.

separazione dei frutti: è il fatto giuridico (v.) al cui verificarsi i frutti cessano di essere frutti pendenti (v. frutti pendenti).


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