Enciclopedia giuridica

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Successione degli Stati



successione degli Stati e principio della tabula rasa: principio applicabile ai trattati non localizzabili in base al quale lo Stato che subentra nel governo di un territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore. Esso si applica nell’ipotesi di distacco di una parte di territorio di uno Stato, in riferimento soprattutto ai trattati bilaterali conclusi dal predecessore e ai trattati multilaterali chiusi. Tale regola è enunciata dalla Convenzione di Vienna, del 1978, sulla successione degli Stati nei trattati, come regola generale per i territori di tipo coloniale staccatisi dalle Potenze detentrici (parte III, artt. 16 – 30).

successione degli Stati in materie diverse dai trattati: la Convenzione di Vienna dell’8 aprile 1983, sulla successione degli Stati rispetto ai beni pubblici, gli archivi e i debiti pubblici, definisce i beni dello Stato predecessore come i beni, i diritti e interessi che, alla data della successione degli Stati e conformemente al diritto interno dello Stato predecessore, appartenevano a questo Stato. Va operata una distinzione tra beni immobili, per i quali non sorgono problemi in quanto il successore subentra nei beni che vengono a trovarsi sul suo territorio, e beni mobili, per i quali rileva la circostanza che i beni siano legati ad attività inerenti al territorio al quale si riferisce la successione. Sia per i beni che per gli archivi pubblici (artt. 7 e 19) si applica, quindi, il principio che la proprietà di diritto interno segue la sorte della sovranità territoriale. Gli archivi di Stato dello Stato predecessore sono definiti, dall’art. 20 della Convenzione di Vienna, come tutti i documenti, quali che siano la loro natura e la loro data, prodotti o ricevuti dallo Stato predecessore nell’esercizio delle sue funzioni che, alla data della successione degli Stati, appartenevano allo Stato predecessore conformemente al suo diritto interno ed erano da lui conservati direttamente o sotto il suo controllo in qualità di archivi a qualunque fine. Quanto ai debiti pubblici nel diritto internazionale vi è la tendenza ad escludere che lo Stato successore sia obbligato al pagamento di una parte del debito pubblico contratto dallo Stato predecessore. All’art. 33 della Convenzione di Vienna, debito pubblico è definito come ogni obbligazione finanziaria di uno Stato predecessore riguardo a un altro Stato, un organizzazione internazionale, sorta conformemente al diritto internazionale. In questo caso è ammesso che il debito del predecessore si trasmetta al successore in un’equa proporzione. Un regime particolare è stabilito per gli Stati già sottoposti a regime coloniale per i quali, innanzitutto, viene esclusa la possibilità che il debito dell’ex madre patria passi al nuovo Stato, a meno che non intercorra tra i due soggetti un accordo relativo ad attività che si svolgono sul territorio. Inoltre, la Convenzione di Vienna del 1983 riconosce agli Stati di nuova indipendenza la titolarità non solo dei beni esistenti nel territorio, ma anche dei beni, sia mobili che immobili, i quali si trovino all’estero e dei quali la Potenza coloniale si sia appropriata durante il dominio coloniale.

successione degli Stati nei trattati: sostituzione di uno Stato a un altro nel governo di un territorio. Gli obblighi internazionali oggetto della successione possono essere solo quelli pattizi, in quanto la consuetudine, fenomeno collettivo e non unanime, si rivolge a tutti i soggetti di diritto internazionale venuti ad esistenza, indipendentemente dalla loro partecipazione effettiva alla formazione della norma consuetudinaria. La Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978, sulla successione degli Stati nei trattati, disciplina la materia sulla base del principio della continuità prevedendo la trasmissione degli obblighi pattizi da un soggetto all’altro, come regola generale (parte IV, artt. 31 – 38); applica, per contro, la regola della tabula rasa, rispetto agli Stati nati dal fenomeno della decolonizzazione (parte III, artt. 16 – 30). La sostituzione può avvenire per cause ed in modi diversi e può riguardare l’intero territorio dello Stato, come nel caso di annessione, fusione, incorporazione, smembramento e mutamento della forma si governo o solo parte di esso, come nel caso di distacco.

successione degli Stati per mobilità delle frontiere nei trattati: si applica tutte le volte in cui la parte di territorio distaccatasi si aggiunge, per effetto di cessione o di conquista, al territorio di un altro Stato preesistente. Ev una ipotesi particolare di applicazione del principio della tabula rasa, in base alla quale gli accordi vigenti nello Stato che perde il territorio non si applicano e quelli dello Stato che acquista il territorio si estendono, in maniera automatica, al territorio distaccatosi. La Convenzione di Vienna del 1978, sulla successione degli Stati nei trattati, disciplina tale ipotesi nella parte II (art. 15) applicandola indistintamente a tutti i trasferimenti di territorio da Stato a Stato.

successione degli Stati per mutamento radicale del regime di governo: determina, anche se non si verifichi un mutamento del territorio, una successione nella titolarità di diritti e di obblighi fra Stati. Il mutamento di uno degli elementi caratterizzanti l’identità di ciascuno Stato (apparato di governo e comunità territoriale) determina un mutamento della persona giuridica di diritto internazionale in conformità con il principio rebus sic stantibus. L’ipotesi di successione è pacificamente ammessa tranne che per i trattati di natura politica incompatibili con il nuovo regime instauratosi.


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