successione degli Stati e principio della tabula rasa:  principio  applicabile ai trattati non localizzabili  in base  al quale  lo Stato  che subentra nel governo  di un territorio non  è  vincolato  dagli  accordi  conclusi  dal predecessore. Esso  si applica  nell’ipotesi  di distacco  di una  parte  di territorio di uno  Stato,  in riferimento soprattutto ai trattati bilaterali conclusi  dal predecessore e ai trattati multilaterali chiusi.  Tale  regola  è  enunciata dalla  Convenzione di Vienna,  del 1978, sulla successione degli Stati nei trattati, come  regola  generale per  i territori di tipo  coloniale  staccatisi  dalle  Potenze detentrici (parte III,  artt.  16  – 30).  
 successione degli Stati in materie diverse dai trattati:  la Convenzione di Vienna  dell’8 aprile 1983, sulla successione degli Stati rispetto  ai beni  pubblici,  gli archivi  e i debiti  pubblici, definisce  i beni  dello  Stato  predecessore come  i beni,  i diritti  e interessi che, alla  data  della  successione degli Stati e conformemente al diritto  interno dello  Stato predecessore, appartenevano a questo  Stato.  Va  operata una  distinzione tra beni  immobili,  per  i quali  non  sorgono  problemi in quanto il successore subentra nei beni  che vengono  a trovarsi  sul suo territorio, e beni  mobili, per  i quali  rileva  la circostanza che i beni  siano  legati  ad  attività  inerenti al territorio al quale  si riferisce  la successione.  Sia per  i beni  che per  gli archivi  pubblici  (artt.  7 e 19) si applica,  quindi,  il principio  che la proprietà di diritto  interno segue  la sorte  della  sovranità  territoriale. Gli  archivi  di Stato  dello  Stato  predecessore sono  definiti,  dall’art.  20 della  Convenzione di Vienna,  come  tutti  i documenti, quali  che siano  la loro  natura e la loro data,  prodotti o ricevuti  dallo  Stato  predecessore nell’esercizio  delle  sue  funzioni  che, alla  data  della  successione degli Stati, appartenevano allo  Stato  predecessore conformemente al suo diritto  interno ed  erano  da  lui conservati direttamente o sotto  il suo controllo in qualità  di archivi  a qualunque fine. Quanto ai debiti  pubblici  nel diritto  internazionale vi è  la tendenza ad escludere che lo Stato  successore  sia obbligato al pagamento di una  parte del debito  pubblico  contratto dallo  Stato  predecessore. All’art.  33 della Convenzione di Vienna,  debito  pubblico  è  definito  come  ogni  obbligazione finanziaria  di uno  Stato  predecessore riguardo a un  altro  Stato,  un organizzazione internazionale, sorta  conformemente al diritto  internazionale. In  questo  caso  è  ammesso  che il debito  del predecessore si trasmetta al successore  in un’equa  proporzione. Un  regime  particolare è  stabilito  per  gli Stati  già  sottoposti a regime  coloniale  per  i quali,  innanzitutto, viene  esclusa la possibilità  che il debito  dell’ex madre  patria  passi  al nuovo  Stato,  a meno  che non  intercorra tra  i due  soggetti  un  accordo  relativo  ad  attività che  si svolgono  sul territorio. Inoltre, la Convenzione di Vienna  del 1983 riconosce  agli Stati  di nuova  indipendenza la titolarità  non  solo  dei beni esistenti  nel territorio, ma anche  dei beni,  sia mobili  che immobili,  i quali  si trovino  all’estero  e dei quali  la Potenza coloniale  si sia appropriata durante il dominio  coloniale.   
 successione degli Stati nei trattati:  sostituzione di uno  Stato  a un  altro  nel governo  di un territorio. Gli  obblighi  internazionali oggetto  della  successione  possono essere  solo  quelli  pattizi,  in quanto la consuetudine, fenomeno collettivo  e non  unanime,  si rivolge  a tutti  i soggetti  di diritto  internazionale venuti  ad esistenza,  indipendentemente dalla  loro  partecipazione effettiva  alla  formazione della  norma  consuetudinaria. La  Convenzione di Vienna  del 23 agosto  1978, sulla successione degli Stati nei trattati, disciplina  la materia  sulla base  del principio della  continuità  prevedendo la trasmissione degli  obblighi  pattizi  da  un soggetto  all’altro,  come  regola  generale (parte IV,  artt.  31  – 38); applica,  per contro,  la regola  della  tabula  rasa,  rispetto  agli Stati  nati  dal fenomeno della  decolonizzazione (parte III,  artt.  16  – 30). La  sostituzione può  avvenire per  cause  ed  in modi  diversi  e può  riguardare l’intero  territorio dello  Stato, come  nel caso  di annessione, fusione,  incorporazione, smembramento e mutamento della  forma  si governo  o solo  parte  di esso, come  nel caso  di distacco.   
 successione degli Stati per mobilità  delle  frontiere nei trattati:  si applica  tutte  le volte  in cui la parte  di territorio distaccatasi si aggiunge,  per  effetto  di cessione  o di conquista,  al territorio di un  altro  Stato  preesistente. Ev  una  ipotesi particolare di applicazione del principio  della  tabula  rasa,  in base  alla  quale gli accordi  vigenti  nello  Stato  che perde  il territorio non  si applicano e quelli  dello  Stato  che acquista  il territorio si estendono, in maniera automatica, al territorio distaccatosi.  La  Convenzione di Vienna  del 1978, sulla successione degli Stati nei trattati, disciplina  tale  ipotesi  nella  parte  II  (art.  15) applicandola indistintamente a tutti  i trasferimenti di territorio da  Stato  a Stato.  
 successione degli Stati per mutamento radicale del regime di governo:  determina, anche  se non si verifichi  un  mutamento del territorio, una  successione  nella  titolarità  di diritti  e di obblighi  fra Stati.  Il mutamento di uno  degli  elementi caratterizzanti l’identità  di ciascuno  Stato  (apparato di governo  e comunità  territoriale) determina un  mutamento della  persona giuridica  di diritto internazionale in conformità  con  il principio  rebus  sic stantibus. L’ipotesi  di successione  è  pacificamente ammessa  tranne che per  i trattati di natura politica  incompatibili con  il nuovo  regime  instauratosi. 		
			
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