Enciclopedia giuridica

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Himalaya clause

Con l’adozione della himalaya clause in una polizza di carico contenente un contratto di trasporto marittimo, le parti si accordano per estendere agli ausiliari del vettore ogni limitazione di responsabilità ed ogni immunità a disposizione del vettore stesso, che risulta contrarre anche per conto dei propri dipendenti e preposti. L’inserimento della himalaya clause, è ora superfluo nei contratti di trasporto regolati dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, così come modificata con il Protocollo dell’Aja del 23 febbraio 1968. In virtù dell’art. 4 bis, tale Protocollo sancisce l’estensione del regime di responsabilità previsto per la responsabilità del vettore marittimo alle azioni eventualmente esercitate nei confronti dei suoi dipendenti e preposti.


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