delitti contro l’onore:  il c.p. ha  considerato e considera tuttora come  interesse meritevole di tutela  l’onore sotto  diversi  aspetti  che sarà  bene  esaminare separatamente. 1) I delitti  contro  l’onore veri e propri:  sono  quelli  previsti  dal libro  II,  titolo  XII,  capo  II  del codice;  si tratta del campo  d’elezione  dell’onore come  bene  giuridico  tutelato dall’ordinamento (interesse dello  Stato all’incolumità  morale  delle  persone); in pratica  la legge pone  un  limite  alla libertà  individuale di espressione del pensiero,  il che non  significa  che le censure  private  siano  sempre  vietate;  quello  dei delitti  contro  l’onore è  infatti un campo  in cui le cause  di giustificazione  (segnatamente l’esercizio  di un diritto  ex art.  51 c.p.)  hanno  vasta  applicazione pratica:  basti  pensare al  diritto  di cronaca  così  diffusamente invocato  in un’epoca,  come  la nostra,  letteralmente invasa  dai mass  media.  In  particolare, i delitti  in questione sono  previsti  agli artt.  594  – 599 c.p. e consistono  sostanzialmente nelle  forme principali  e secondarie di ingiuria  e diffamazione, alle  cui voci si rimanda per  la trattazione specifica.  2) Le  offese  al pudore o all’onore sessuale:  si tratta dei delitti  previsti  dal libro  II,  titolo  IX,  capo  II  del c.p.. Bene  giuridico tutelato è  in questo  caso  l’interesse  di garantire la moralità  pubblica  e il buon  costume  per  quanto attiene al pudore e all’onore sessuale;  in pratica  si vogliono  impedire condotte che, pur  non  punibili  come  delitti  contro  la libertà  sessuale  (artt.  519 ss. c.p.),  offendono comunque tali  beni  giuridici. Per  pudore deve  intendersi il comune  sentire  della  popolazione sulla moralità  sessuale,  come  norma  consuetudinaria di convivenza  civile rispetto a  tale  elemento. Per  onore sessuale  si intende invece  ciò  che la generalità  della  popolazione ritiene  quanto alle  caratteristiche che un  soggetto  deve  avere per  essere  considerato moralmente incensurabile sotto  l’aspetto  sessuale. Inutile  dire  che si tratta di un  settore (anzi,  del settore per  eccellenza) soggetto  a continua evoluzione, i cui confini  mutano  in pratica  anno  per anno;  non  devono  quindi  stupire  le frequenti oscillazioni  della giurisprudenza  sul tema.  I delitti  previsti  a tutela  dell’onore sessuale  sono,  dopo la l. 20 febbraio  1958, n. 75 (abolizione della  regolamentazione della prostituzione e lotta  contro  lo sfruttamento della  prostituzione altrui),  che ha  eliminato gli artt.  531  – 536 c.p.: atti  osceni  (art.  527 c.p.); pubblicazioni e spettali  osceni  (art.  528 c.p.); corruzione di minorenni (art.  530 c.p.); tratta di  donne  e di minori  commessa  all’estero  (art.  537 c.p.),  la cui applicabilità concreta risulta  peraltro dubbia,  riferendosi a due  degli  articoli  abrogati (artt. 535 e 536 c.p.).  3) I c.d. delitti  per  causa  d’onore: l’onore era  stato  considerato dal legislatore  del 1930 quale  ulteriore bene  giuridico  meritevole di tutela in concorrenza con  altro  bene  giuridico  tutelato in via principale; paradigmatica, in questo  senso,  l’abrogazione dei delitti  di omicidio  e lesione  personale per  causa  d’onore (art.  592 c.p.),  nonche´  la sostituzione dell’infanticidio o feticidio  per  causa  di onore con  il delitto  di infanticidio in condizioni  di abbandono materiale e morale  (art.  578). L’eliminazione della causa  d’onore è  stata  compiuta  peraltro in tempi  relativamente recenti,  con  la l. 5 agosto  1981, n. 442 (abrogazione della  rilevanza  penale  della  causa  d’onore).  
 diritto all’onore:  è  il diritto  alla  dignità  e al decoro  personale e alla considerazione sociale.  Il contenuto di questo  diritto  si desume  dalle  norme  del c.p. che puniscono  l’ingiuria  (art.  594 c.p.)  e la diffamazione (art.  595 c.p.),  quali  offese,  la prima,  all’onore o al decoro  della  persona presente e quali offese,  la seconda,  alla  reputazione altrui,  arrecate comunicando con  più persone, per  mezzo  della  stampa,  di altre  comunicazioni di massa  o altrimenti. In  linea  di principio,  chi lede  l’altrui  onore non  è  ammesso  a provare,  a propria discolpa,  la verità  o la notorietà  del fatto  attribuito alla persona offesa  (art.  596, comma  1o, c.p.).  Si lede  l’onore altrui  anche  se si dà della  prostituta a chi lo sia effettivamente o a chi abbia  pubblica  fama  di essere  tale;  nessuno  perde  il diritto  al rispetto  del proprio onore, quale  che sia la propria condotta di vita.  In  sede  penale,  l’accertamento della  verità  del fatto  può  essere  chiesto  dalla  persona offesa  (è  la cosiddetta querela con facoltà  di prova),  ed  è  sempre  ammesso  quando la persona offesa  sia un pubblico  ufficiale  o quando il fatto  attribuito sia un  reato  per  il quale pende  o si inizia un  processo  penale  (art.  596, comma  3o, c.p.).  Ma, anche in  questi  casi (si definisce,  ad  esempio,  come  ladro  chi è  sotto  processo  per furto),  si potrà  essere  condannati per  ingiuria  o per  diffamazione nonostante l’accertamento della  verità  del fatto,  se il modo  con  il quale  il fatto  era  stato  attribuito appare in se´  lesivo del  onore onore (art.  596, comma  4o, c.p.).  La  protezione civile di questo  diritto  è  quella  che deriva  dai principi comuni:  risarcimento, anche  in forma  specifica,  del danno  patrimoniale  (v. danno,  onore patrimoniale) o non  patrimoniale (v. danno,  onore non  patrimoniale); pubblicazione della  sentenza penale  sui giornali,  se idonea  a riparare il danno.  La  protezione civile del  onore onore ha,  da  qualche  tempo,  acquistato preminenza rispetto  alla  protezione penale  nei casi di diffamazione a mezzo  stampa.  Ora  la giurisprudenza ritiene  che la sussistenza  del reato,  ai fini della  condanna al risarcimento del danno  non  patrimoniale, possa  essere accertata anche  dal giudice  civile; e le cause  di estinzione del reato,  come l’amnistia,  non  implicano  estinzione delle  obbligazioni  civili nascenti  dal reato  (art.  198 c.p.).  Il sopraggiungere di amnistie,  che troppo spesso ponevano fine ai processi  penali  per  diffamazione, lasciava  impuniti  i reati di tal  genere,  togliendo alla  minaccia  della  sanzione  penale  una  effettiva efficacia  dissuasiva.  Le  azioni  in sede  civile erano,  a loro  volta,  scoraggiate dall’onere di provare il danno  patrimoniale subito.  Il mutato orientamento giurisprudenziale circa la risarcibilità  del danno  non  patrimoniale ha  così aperto nuovi  varchi  alla  protezione del onore onore, oltre  che esercitare una  più efficace  azione  deterrente, essendo  più  temuta  la condanna al pagamento di una  consistente somma  di danaro che non  l’applicazione  di una  pena,  se pure a questa  si arrivava,  accompagnata dal beneficio  della  sospensione condizionale. Un  rimedio  specifico,  posto  a tutela  del onore onore, è  il diritto  di rettifica  previsto  dalla  legge sulla stampa  (art.  8 l. n. 47 del 1948, modificato dall’art.  42 l. n. 416 del 1981) a favore  di soggetti  dei quali  siano state  pubblicate immagini  o ai quali  siano  stati  attribuiti atti  o pensieri  o affermazioni da  essi ritenuti lesivi della  loro  dignità  o contrari a verità.  In quanto diritto  della  personalità , il onore onore è  indisponibile: è  da  tutti  ritenuto nullo il patto  con  il quale  ci si obbliga  a compiere  atti  contrari al proprio onore o  il patto  con  il quale  si accetta  un  corrispettivo economico per  consentire ad  altri  di compiere  atti  lesivi del proprio onore (ed  a questi  effetti  la lesione del  onore onore si ritiene  non  esclusa  neppure dalla  prova  della  verità  del fatto,  quando questa  è  ammessa  in sede  penale). Tuttavia, il consenso  accordato senza  corrispettivo economico (come  il consenso  dato  al giornalista  di pubblicare notizie  offensive  per  la propria reputazione) esonera da responsabilità  penale  e civile. 		
			
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