Enciclopedia giuridica

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Ministero per i beni culturali

L’espressione beni culturali e ambientali ricomprende, sotto una qualificazione giuridica unitaria, le cose di interesse artistico storico, o cose d’arte (v. arte, cose d’ministero per i beni culturali), e le bellezze naturali (v). La nozione omnicomprensiva di bene culturale indica un significativo passo verso il definitivo distacco dalla concezione estetizzante che è alla base delle due fondamentali leggi del 1939 (v. beni culturali). Nel sistema delineato da queste, infatti, le locuzioni cose d’arte e bellezze naturali implicano un giudizio di natura estetica che male si concilia con il valore «culturale» espresso dal patrimonio storico, artistico e paesistico considerato nelle previsioni costituzionali. Le due leggi del 1939 sono state seguite, nel tempo, da numerosi provvedimenti aventi natura sia normativa che amministrativa, che hanno comportato, fra l’altro, un ampio dislocamento delle competenze dallo Stato alle regioni. Allo Stato, cioè al ministero per i beni culturali sono riservate le competenze relative alla vigilanza sul patrimonio culturale nazionale ed alla promozione della diffusione dell’arte e della cultura anche naturalistica, coordinando e dirigendo tali iniziative all’interno del territorio italiano e, salve le attribuzioni riservate al Ministero degli affari esteri (v.), anche all’estero. Per quanto concerne le competenze delle regioni, l’art. 117 Cost. riserva ad esse solamente la submateria «musei e biblioteche di enti locali», che comprende le funzioni inerenti alla istituzione, all’ordinamento e al funzionamento di tali strutture nonche´ alla manutenzione, all’integrità, alla sicurezza ed al godimento pubblico delle cose raccolte al loro interno ed agli interventi finanziari diretti al loro miglioramento. Per le competenze più strutturalmente funzionali all’azione di tutela delle cose d’arte si è operato un trasferimento a titolo di delega. In tale settore, le regioni hanno surrogato lo Stato in quasi tutte le funzioni previste dalla l. n. 1089 del 1939. Così, gli enti territoriali sono competenti non solo per quanto concerne i compiti di vigilanza sul patrimonio storico, artistico ed archeologico e di indicazione al ministero sui restauri necessari per evitare il deterioramento dei beni e di proposta sugli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta lo Stato debba esercitare il diritto di prelazione, ma anche in ordine all’emanazione ed alla notificazione dei provvedimenti di assoggettamento al vincolo di immodificabilità ai proprietari o possessori di tali beni. Nella stessa maniera è avvenuta la delega statale alle regioni delle competenze inerenti alla tutela delle bellezze naturali paesaggistiche, a fini di tutela e controllo degli interventi umani sul suolo e sull’ambiente. Così, alle regioni compete la predisposizione dei piani territoriali paesistici per la configurazione e la tutela di zone di rispetto in prossimità dei beni dichiarati bellezze naturali (v.) ed il potere di rilasciare il nulla osta per l’edificabilità sui suoli in prossimità di tali zone. Organo consultivo del ministero per i beni culturali è il Consiglio nazionale. Esso formula pareri sui programmi nazionali per i beni culturali ed ambientali predisposti dal ministero, su schemi di atti normativi e amministrativi generali, su questioni di carattere generale relative ai beni in oggetto ed esercita una attività di verifica dei rapporti annuali di svolgimento e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici e dagli istituti centrali mediante apposite relazioni al ministro. Il Consiglio nazionale si ripartisce in cinque comitati di settore, divisi per materia, compito dei quali è la predisposizione, per la materia di propria competenza, di programmi annuali e pluriennali redatti per obiettivi, il coordinamento di metodologie e criteri di interventi e la formulazione di pareri sugli acquisti e sugli interventi di particolare impegno, nonche´ su questioni loro sottoposte dal ministro. L’esigenza di conciliare il momento della conservazione con quello della fruizione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico garantendo, nel contempo, il ruolo delle regioni soprattutto in ordine a quest’ultima materia, è alla base della costituzione del ministero per i beni culturali, istituito con il d.l. 14 dicembre 1974 n. 657, convertito dalla l. 29 gennaio 1975 n. 5. Al ministero per i beni culturali spettano le funzioni di indirizzo e coordinamento in tema di diffusione della cultura storica, artistica e naturalistica e quelle inerenti all’attività di vigilanza sul patrimonio culturale nazionale, con particolare riferimento all’articolazione degli interventi statali o di rilevanza nazionale, alla tutela paesistica del territorio ed alla sua difesa e conservazione. Al ministero, inoltre, sono state attribuite le funzioni, già spettanti alla presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente ai servizi di discoteca di Stato, i compiti in materia editoria libraria e diffusione della cultura prima svolti dai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ed infine le competenze, già spettanti al Ministero dell’interno, in materia di controllo e gestione degli archivi di Stato. A completamento dei compiti inerenti al principale settore dei beni culturali, occorre evidenziare che il ministero per i beni culturali dispone di un potere di controllo sugli enti, istituti ed associazioni aventi finalità di diffusione della cultura artistica, storica, scientifica e naturalistica, per assicurare il miglior coordinamento della loro attività con quella del ministero. La l. 1 marzo 1975 n. 44 ha attribuito al ministero per i beni culturali anche una serie di compiti strumentali inerenti all’esecuzione di scavi archeologici e di lavori di sistemazione e conservazione dei beni oggetto di tutela storicoministero per i beni culturaliartistica e dei luoghi destinati a contenerli, nonche´ all’esecuzione d’ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica. Tali poteri sono esercitati su proposta delle regioni competenti secondo il riparto delle competenze stabilito dalle leggi di delega funzionale, salva in ogni momento la facoltà del ministero per i beni culturali di provvedere direttamente, in caso di inerzia delle autorità regionali nell’esercizio del relativo potere propositivo.


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