Enciclopedia giuridica

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Sconto



sconto bancario: è il contratto per il quale un soggetto cede alla banca (v.) salvo buon fine (v. clausola, sconto salvo buon fine), un proprio credito verso terzi non ancora scaduto e la banca gli anticipa l’importo del credito, previa deduzione dell’interesse, cioè di una somma pari all’ammontare degli interessi, al tasso di sconto praticato dalla banca, che maturano dal momento dell’anticipazione a quello di scadenza del credito ceduto (art. 1858 c.c.). Lo sconto sconto ha spesso ad oggetto crediti risultanti da cambiali tratte (v. tratta) o da assegni bancari (v. assegno bancario). Il cliente trasmette alla banca, mediante girata, la cambiale o l’assegno rilasciatogli dal proprio debitore e la banca, previo sconto dell’interesse, gliene anticipa l’importo. Se la cambiale e l’assegno non sono pagati dal debitore, la banca può , oltre che esercitare i diritti derivanti dal titolo (v. diritto, sconto cartolare), agire anche in base al contratto di sconto e richiedere al cliente la restituzione della somma anticipatagli (art. 1859 c.c.). La banca può utilizzare il credito scontato per scontarlo presso altra banca (v. risconto). Alcuni autori hanno ritenuto, soprattutto sulla base del linguaggio legislativo, di qualificare lo sconto come mutuo (v.) o come contratto affine al mutuo: pertanto l’esborso della banca sarebbe una somma data a prestito e la cessione di credito o dei titoli sarebbe una cessione di credito o di titoli a scopo di garanzia, oppure, per altri, una dazione in pagamento (cfr. art. 1197 c.c.) dell’obbligazione di restituzione. La maggioranza della dottrina, invece, ritiene che si tratti di una particolare forma di vendita, per le seguenti ragioni: a) la banca consegue la libera disponibilità del credito o dei titoli, che può riscontare; b) la cessione del credito o dei titoli è vicenda attinente alla formazione del contratto, e non alla sua esecuzione; c) il termine interesse usato dal codice non è usato in senso tecnico, ma come semplice modo di determinazione del guadagno della banca.

contratto di sconto bancario: v. sconto bancario.

sconto di ricevute bancarie: v. ricevute bancarie.

sconto di tratte documentate: è il contratto di sconto bancario (v.) connesso al contratto di mandato (v.), conferito dal venditore di merci rappresentate da titoli di credito (v.) alla banca, con contestuale consegna dei documenti rappresentativi della merce, di riscuotere il prezzo presso il compratore. In tal caso la banca può finanziare il venditore, anticipandogli l’importo corrispondente al prezzo da riscuotere o gli sconta le cambiali da lui tratte (v. tratta, cambiale sconto) sul compratore. Finche´ i titoli restano in possesso della banca, questa ha sulle merci lo stesso privilegio che spetta al mandatario (artt. 1860, 2761, comma 2o, c.c..

interessi nello sconto bancario: v. sconto bancario.


Scomparso      |      Scontrino fiscale


 
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