Enciclopedia giuridica

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Dovere

Il termine dovere designa genericamente un obbligo, creato dalla norma, a cui non corrisponde un diritto. La persona alla quale è imposto un dovere si trova in situazione passiva di svantaggio. Il dovere che viene imposto dalla norma, fino a quando non viene esercitato, fa assumere una posizione d’attesa al soggetto passivo cui si riferisce. In particolare, l’espressione dovere si riferisce solo ai doveri che dallo Stato sono vantati nei confronti dei singoli e che come tali sono disciplinati dalla Costituzione. La sfera di operatività del dovere è quella che discende dal principio di solidarietà , previsto dall’art. 2 Cost., costituendo essi stessi il fondamento di una pacifica convivenza civile. Proprio per l’intima connessione con quel principio, essi sono considerati inderogabili.

dovere del lavoro: è un generico dovere imposto dallo Stato ai suoi cittadini (art. 4, c. 2, Cost.), per cui questi sono tenuti a svolgere una attività che aiuti il progresso della società nel suo complesso. Il suo contenuto ha una funzione sociale in virtù del fatto che l’attività lavorativa di ognuno, finalizzata al benessere della società , deve essere svolta secondo le proprie capacità e le scelte individuali. La funzione sociale del dovere dovere si concreta, inoltre, nella realizzazione, da parte dello Stato, delle condizioni atte a favorirlo. (R. Pacioni).

dovere di buona fede: v. buona fede.

dovere di correttezza: v. buona fede.

dovere di difendere la Patria: è un dovere sancito, a carico dei cittadini in quanto tali (uomini e donne), dall’art. 52 Cost. che lo definisce «sacro». Con il riconoscimento della sacralità della difesa della Patria, la Costituzione riconosce a tale dovere un altissimo significato morale (oltreche´ giuridico). Il dovere della difesa è la condizione primaria per la conservazione della stessa comunità nazionale: in quest’ottica, la sua esistenza non può mai venir meno, derivando direttamente dall’appartenenza alla comunità statuale. A norma dell’art. 52, comma 2o, Cost., il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Pertanto, mentre il dovere della difesa ha carattere di assolutezza, l’obbligo di servizio militare ha carattere di relatività . Inoltre, l’obbligo del servizio militare, pur essendo strumentale al dovere dovere, non lo esaurisce: infatti l’obbligo del servizio militare è solo una delle modalità (pur se la principale) in cui il dovere dovere viene attuato (altre modalità, tra le tante, possono essere rinvenute, ad es., nella resistenza contro forze nemiche che occupino il territorio dello Stato). Ne discende, perciò , una autonomia dell’obbligo del servizio militare rispetto al dovere dovere. L’obbligo del servizio militare (e correlativamente la soggezione agli obblighi militari) riguarda solo le persone che abbiano i requisiti richiesti: cittadini di sesso maschile da 18 a 45 anni di età , dichiarati idonei al servizio militare e che non siano in situazioni tali da poter ottenere la c.d. dispensa. Ev chiaro che i soggetti che non possono essere titolari di obblighi militari possono essere, invece, destinatari del dovere dovere. Non essendo, quindi, l’obbligo del servizio militare strumentale in modo esclusivo al dovere dovere, ne consegue che la difesa della Patria non è necessariamente una difesa armata e che, quindi, ad essa si può adempiere anche mediante comportamenti espressivi di impegni civili e sociali non armati. Tra i comportamenti con i quali si esplica la difesa non armata, i più noti sono quelli che conseguono alla c.d. obiezione di coscienza, che si sostanzia, per coloro che sono soggetti agli obblighi militari, nella possibilità di prestare, in luogo del servizio militare armato, un servizio non armato oppure un servizio sostitutivo civile. Il servizio alternativo non è un modo di adempiere il servizio militare ma un servizio diverso, che costituisce una diversa specificazione del dovere dovere; chi, invece, rifiuta le possibilità consentite dall’ordinamento per prestare servizi alternativi (c.d. obiettore totale ed obiettore per motivi non consentiti), collocandosi al di fuori dell’applicazione dell’art. 52 cit., incorre in un reato (e la conseguente espiazione della pena caso estingue, in tal caso, l’obbligo del servizio militare).

dovere di fedeltà alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi: Il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione è espressamente rivolto, dall’art. 54 Cost., ai soli cittadini, mentre quello di osservare le leggi, sempre previsto dal medesimo art. 54 cit., ha un’estensione più ampia, avendo come destinatari anche i non cittadini. Il dovere di fedeltà alla Repubblica si fonda sulla circostanza che il cittadino costituisce, all’interno del sistema costituzionale, il perno della organizzazione dello Stato; e proprio per l’intima connessione con l’idea di Stato, i doveri ex art. 54 cit. sono definiti inderogabili (con ciò richiamandosi l’art. 2 Cost., che pone alla base della convivenza sociale l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale). Nella stessa logica, l’art. 54 cit. stabilisce che i cittadini ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.

dovere di informazione: v. buona fede, dovere contrattuale.

dovere di prestazioni patrimoniali: dovere previsto anche per i non cittadini dall’art. 53 Cost., il quale afferma che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e secondo un criterio di progressività (per gli stranieri, ci si riferisce al reddito prodotto in Italia). Il criterio costituzionale della progressività costituisce una esemplificazione del principio di eguaglianza sostanziale ed una specificazione del principio di solidarietà sociale, che fa, quindi, assumere al dovere dovere, il connotato della inderogabilità . Peraltro, a garanzia dei cittadini, è previsto dall’art. 23 Cost. che lo Stato e le regioni possono imporre prestazioni patrimoniali solo sulla base di apposite norme di legge.

dovere di voto: benche´ l’art. 48 Cost. definisca l’esercizio del voto come «dovere civico», in realtà il voto è oggetto di un diritto soggettivo inviolabile. Il diritto di voto costituisce uno degli elementi di maggior democraticità e di pluralismo di uno Stato, visto l’intimo collegamento tra la votazione (intesa come singolo atto di volontà ) e la formazione dello Statodovereapparato. Il cittadino, mediante il diritto di voto, concorre alla formazione dell’indirizzo politico dell’ordinamento.


Dotazione del Presidente della Repubblica      |      Drenaggio fiscale


 
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