Enciclopedia giuridica

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Catering

Dall’inglese to cater (approvvigionare di viveri), individua l’insieme delle tipologie contrattuali, essenzialmente riconducibili all’appalto (v.) di servizi ed alla somministrazione (v.), corrispondenti ai diversi sistemi di ristorazione collettiva quali: a) ristorazione tradizionale con cucina in loco; b) fornitura di pasti preconfezionati; c) sistema sostitutivo di mensa; d) ristorazione navale e offcateringshore; e) servizio banchetti. a) Il sistema tradizionale, con cucina e sala ristorante presso la collettività utente, è quello più oneroso e pertanto conveniente solo in presenza di un minimo di duecento commensali. La società di ristorazione si impegna a gestire la mensa interna, facendosi carico di tutte le fasi di cui si compone il servizio di ristorazione globalmente inteso, e quindi dell’approvvigionamento dei generi alimentari, del confezionamento dei pasti, della loro somministrazione e del riassetto dei locali. Trattasi pertanto di appalto di servizi a carattere continuativo, con conseguente applicazione delle disposizioni previste per l’appalto, nonche´ dei principi in tema di contratti di durata di cui il contratto di somministrazione rappresenta tipica espressione; b) la fornitura di pasti pronti per essere consumati è il sistema di ristorazione preferibilmente adottato dalle unità di consumo che non superano i duecento commensali, le quali evitano in tal modo i rilevanti oneri di allestimento dei locali cucina, dotandosi unicamente della sala ristorante. La natura giuridica varia sensibilmente a seconda che la società di ristorazione si dia carico anche della fase di consumo dei pasti, ovvero si limiti a pattuire la semplice consegna di pasti di determinate caratteristiche, nei tempi e nelle quantità fissate; nel primo caso, infatti, la fornitura assolve una funzione meramente strumentale rispetto all’effettuazione del complessivo servizio di ristorazione, cosicche´ il contratto è nuovamente qualificabile come appalto di servizi, ad esecuzione periodica; nella seconda fattispecie, invece, la fornitura di pasti diviene vero e proprio oggetto del contratto, inquadrabile pertanto nell’ambito della somministrazione periodica. Ove la collettività cliente faccia capo ad un ente pubblico, il secondo tipo di fornitura presenta una variante, che evidenzia, in posizione paritetica, la prestazione di consegna dei pasti e il confezionamento degli stessi; ciò in ragione del particolare rilievo che il procedimento di lavorazione riveste per l’ente pubblico, che si riserva infatti ampi poteri ispettivi presso i luoghi di cottura della società fornitrice. Trattasi in tal caso di contratto a causa mista (v. causa, catering mista) fra l’appalto di servizi, quanto alla fase di confezionamento, e la somministrazione periodica, a partire dal momento in cui i pasti si presentano pronti per essere consegnati; c) il sistema di ristorazione sostitutivo di mensa prevede un’organizzazione completamente esterna alla collettività utente, che in tal modo si libera di tutti gli oneri che comporta l’allestimento di una mensa interna, sia pure limitata alla sala ristorante; lo stesso costituisce la soluzione ottimale, sia per le unità di consumo (generalmente imprese private) di esigua consistenza numerica oscillante fra i dieci ed i centocateringcentocinquanta commensali, sia per imprese di rilevanti dimensioni con molto personale viaggiante o con plurime sedi di lavoro. Il servizio di mensa viene assicurato dalla società di ristorazione attraverso una rete di locali ed esercizi gestiti direttamente dalla medesima, ovvero (come di regola) da terzi ristoratori, con i quali la stessa stipula apposite convenzioni circa il pastocateringtipo da erogare e le modalità di pagamento; quest’ultimo avviene mediante presentazione di buonicateringpasto (ticket restaurant), mensilmente forniti dalla società di ristorazione alla collettività utente. A prescindere dall’intensa attività giuridica normalmente necessaria per l’organizzazione del servizio, la fattispecie non si inquadra nell’ambito del contratto di mandato (v.), bensì è ancora una volta qualificabile come appalto di servizi ad esecuzione continuata, con facoltà di subappalto a terzi ristoratori; è altresì individuabile l’accessoria fornitura mensile dei buonicateringpasto da parte della società di ristorazione, in cambio del contestuale versamento del loro controvalore facciale da parte della collettività utente, con applicabilità in via analogica delle regole sulla somministrazione. La natura del buonocateringpasto è quella di una carta di credito, come tale inquadrabile nell’ambito dei documenti di legittimazione; il buono è infatti inidoneo alla circolazione, valendo essenzialmente ad individuare il portatore quale dipendente della particolare impresa convenzionata, e quindi come avente diritto al servizio di mensa preconcordato; d) il catering navale concerne il trattamento vitto e la fornitura di viveri a bordo delle navi e nei cantieri che operano oltremare; la società di ristorazione si avvale, per l’espletamento del servizio, del personale di cambusa e cucina, arruolato dall’armatore su precise indicazioni della società stessa, e tenuto ad osservare le direttive di quest’ultima, circa le modalità di esecuzione del servizio di ristorazione. Trattasi di appalto continuativo di servizi in ragione dell’essenziale accessorietà della fornitura delle materie prime, rispetto all’espletamento del servizio vitto complessivamente considerato; e) l’ultima tipologia, c.d. banqueting, non individua un vero e proprio sistema di ristorazione, bensì quel particolare servizio in cui la società di ristorazione si impegna, nei confronti di imprese o di privati, ad organizzare banchetti e ricevimenti in occasione di feste, spettacoli, fiere, incaricandosi altresì, ove richiesta, di reperire le sale, nonche´ di procurare le attrezzature e gli arredi occorrenti per allestirle. La fattispecie è pure qualificabile come appalto (art. 1655 c.c.) del servizio di ristorazione.


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