Enciclopedia giuridica

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Categoria professionale

Il c.c. (art. 2095, come riformulato dalla l. 13 maggio 1985, n. 190), distingue i lavoratori in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati e operai. I requisiti che determinano l’appartenenza a ciascuna categoria professionale sono determinati dalle leggi speciali e dai contratti collettivi. Dirigenti sono quei lavoratori subordinati che, in virtù dell’elevato grado di professionalità posseduto, godono di un’ampia autonomia e di una particolare preminenza gerarchica nell’ambito aziendale. Hanno pertanto il potere di orientare, con le proprie decisioni, l’intera vita dell’impresa e di uno dei maggiori rami e settori di essa, in modo da incidere con proprie autonome scelte (salve, ovviamente, le direttive di fondo dell’imprenditore) sull’intero complesso produttivo. Essi sottostanno unicamente alle direttive generali dell’imprenditore, rappresentandolo nei confronti degli altri lavoratori. Quadri sono i lavoratori che svolgono nell’impresa funzioni d’importanza rilevante in modo continuativo, pur non facendo parte della categoria dei dirigenti. Ad essi sono riconosciute l’autonoma responsabilità gestionale per le funzioni ad essi attribuite e la capacità di gestire direttamente i rapporti con i terzi. Impiegati sono quei collaboratori dell’imprenditore che effettuano una prestazione collaborativa diversa dalla prestazione di mano d’opera, contribuendo all’attività organizzativa, tecnica o amministrativa dell’impresa. Sono infine operai i lavoratori che svolgono una prestazione prevalentemente manuale, senza concorrere in alcun modo all’organizzazione dell’impresa, eseguendo semplicemente i compiti loro affidati. Ulteriori categorie sono state introdotte dalla contrattazione collettiva allo scopo di ovviare alla rigidità dello schema normativo. Tra queste, le più importanti sono quelle dei c.d. intermedi: operai che svolgono compiti di maggiore responsabilità e che quindi godono, per taluni aspetti, di un trattamento modellato su quello degli impiegati; e quella dei funzionari, che nei settori bancario e assicurativo individua una categoria professionale intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati. In una diversa eccezione, entrata nella prassi delle relazioni industriali, il termine categoria professionale individua anche una entità che deriva dalla composizione a strati della società e dalla sua articolazione economica e produttiva. Questa diversa accezione assume rilevanza giuridica allorche´ la stratificazione sociale, che come tale rappresenta unicamente un fenomeno sociocategoria professionaleeconomico, si traduce, con l’autocategoria professionaleorganizzazione del gruppo professionale, in fenomeno giuridico. Ev in questo senso che si parla allora, ad es., di categoria professionale metalmeccanica, chimica, del commercio ecc., a ciascuna di esse riferendosi i rispettivi contratti collettivi.


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