contenuto  e forma della procura alle liti:  la procura alle liti è  la dichiarazione formale  rilasciata  dalla parte  con  la quale  essa  conferisceal  suo procuratore il potere di rappresentarla nelprocesso (art.  83 c.p.c.). Essa  si distingue  perciò  dall’atto di conferimento dell’incarico,  che resta  un  rapporto interno tra  cliente  e difensore, soggetto  alle  norme  ordinarie di un  mandato di diritto sostanziale. La  procura alle liti non  richiede  una  formula  solenne  purche´  risulti  chiara  la volontà  manifestata e non  può  essere  irrevocabile. La  procura alle liti può  essere rilasciata anche  dopo  la notificazione dell’atto  a cui accede  purche´  prima della  costituzione e sempre  che la legge non  richieda  un  mandato speciale. La  procura alle liti deve  essere  conferita con  atto  pubblico  o scrittura  privata  autenticata. . 
 procura alle liti generale:  si ha  procura alle liti procura alle liti (ad  lites)  quando ci si riferisce  ad  una  serie  indefinita di processi  non  essendovi  posta  alcuna  limitazione,  attribuendo perciò  al procuratore la rappresentanza in tutti  i giudizi in cui il soggetto  sia coinvolto  in qualunque veste  processuale (attore, convenuto, chiamato  ecc.). . 
 revoca e rinuncia alla procura alle liti:  a norma  dell’art.  85 c.p.c. la procura alle liti si estingue  per revoca  della  parte  o per  rinuncia  del difensore, che però  non  hanno  effetto nei confronti  dell’altra  parte  finche´  non  sia avvenuta la sostituzione del difensore, allo  scopo  di permetterle la valida  continuazione dell’attività processuale, effettuando  comunicazioni e notificazioni al rappresentante dell’avversario. Per  la rinuncia  non  è  richiesto  alcun  atto  formale  del procuratore, potendosi questa  desumere anche  da  facta  concludentia. La  procura alle liti procura alle liti  hanno  invece  effetto  immediato nei rapporti interni  tra  parte  e difensore, trovando applicazione la disciplina  del mandato. Le  cause  sopravvenute di incapacità  del difensore  estinguono invece  la procura con  effetto  immediato, provocando l’interruzione del processo.  . 
 procura alle liti speciale:  si ha  procura alle liti (ad  litem)  quando si attribuisce al procuratore la rappresentanza in un  singolo  processo  od  ad  una  sua  fase o per  un determinato atto  processuale. Può  anche  essere  apposta in calce  o a margine  dell’atto  di citazione,  del ricorso,  del controricorso, della  comparsa di risposta  o d’intervento, del precetto o della  domanda d’intervento nell’esecuzione, nei quali  casi l’autografia  della  sottoscrizione della  parte che la conferisce  deve  essere  certificata dal difensore  (art.  83 c.p.c.). La  procura alle liti procura alle liti si presume conferita per  un  determinato grado  del processo  se non  è espressa volontà  diversa,  in quanto i limiti del mandato possono  desumersi dal contenuto dall’atto  cui la procura alle liti afferisce.  . 		
			
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