Enciclopedia giuridica

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Procura alle liti



contenuto e forma della procura alle liti: la procura alle liti è la dichiarazione formale rilasciata dalla parte con la quale essa conferisceal suo procuratore il potere di rappresentarla nelprocesso (art. 83 c.p.c.). Essa si distingue perciò dall’atto di conferimento dell’incarico, che resta un rapporto interno tra cliente e difensore, soggetto alle norme ordinarie di un mandato di diritto sostanziale. La procura alle liti non richiede una formula solenne purche´ risulti chiara la volontà manifestata e non può essere irrevocabile. La procura alle liti può essere rilasciata anche dopo la notificazione dell’atto a cui accede purche´ prima della costituzione e sempre che la legge non richieda un mandato speciale. La procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. .

procura alle liti generale: si ha procura alle liti procura alle liti (ad lites) quando ci si riferisce ad una serie indefinita di processi non essendovi posta alcuna limitazione, attribuendo perciò al procuratore la rappresentanza in tutti i giudizi in cui il soggetto sia coinvolto in qualunque veste processuale (attore, convenuto, chiamato ecc.). .

revoca e rinuncia alla procura alle liti: a norma dell’art. 85 c.p.c. la procura alle liti si estingue per revoca della parte o per rinuncia del difensore, che però non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finche´ non sia avvenuta la sostituzione del difensore, allo scopo di permetterle la valida continuazione dell’attività processuale, effettuando comunicazioni e notificazioni al rappresentante dell’avversario. Per la rinuncia non è richiesto alcun atto formale del procuratore, potendosi questa desumere anche da facta concludentia. La procura alle liti procura alle liti hanno invece effetto immediato nei rapporti interni tra parte e difensore, trovando applicazione la disciplina del mandato. Le cause sopravvenute di incapacità del difensore estinguono invece la procura con effetto immediato, provocando l’interruzione del processo. .

procura alle liti speciale: si ha procura alle liti (ad litem) quando si attribuisce al procuratore la rappresentanza in un singolo processo od ad una sua fase o per un determinato atto processuale. Può anche essere apposta in calce o a margine dell’atto di citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, nei quali casi l’autografia della sottoscrizione della parte che la conferisce deve essere certificata dal difensore (art. 83 c.p.c.). La procura alle liti procura alle liti si presume conferita per un determinato grado del processo se non è espressa volontà diversa, in quanto i limiti del mandato possono desumersi dal contenuto dall’atto cui la procura alle liti afferisce. .


Procura al difensore      |      Procura della Repubblica


 
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