Enciclopedia giuridica

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Gruppo creditizio o bancario

Ev , secondo la l. n. 356 del 1990 nonche´ il t.u. 1o settembre 1993, n. 385, il gruppo formato da enti o società esercenti attività bancaria o attività finanziaria o attività strumentale alle attività delle società o enti del gruppo, che siano operanti sotto il controllo di un ente creditizio o di una società finanziaria, che non sia a sua volta controllata da altro ente creditizio o società finanziaria e sia perciò definibile come capogruppo. Perche´ il gruppo possa essere qualificato come creditizio occorre inoltre che gli enti creditizi appartenenti al gruppo detengano una quota di mercato pari almeno all’1% dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela. La legge introduce una serie di presunzioni di controllo: 1) possesso di partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 3) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordati elementi, a direzione comune. La rilevanza della nozione di gruppo creditizio o bancario sta nell’assoggettamento della capogruppo alla vigilanza della Banca d’Italia, nel ricevimento da parte di questa di istruzioni da impartire alle componenti del gruppo, nella percezione per gli amministratori della capogruppo, che non sia ente creditizio, degli stessi requisiti richiesti per gli amministratori degli enti creditizi. Inoltre, il Ministro del tesoro può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi della capogruppo e la sua sottoposizione alla amministrazione straordinaria: a) qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l’attività , oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia; b) nel caso in cui risultino gravi perdite del suo patrimonio; c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi; d) qualora ad una società del gruppo sia stata applicata una procedura concorsuale, ovvero altra analoga procedura prevista da leggi speciali, e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. La capogruppo non è soggetta a fallimento, ma a liquidazione coatta amministrativa (v.). Il concetto di gruppo creditizio o bancario ha, sulla base di queste disposizioni, una duplice funzione: a) quella di dare rilevanza unitaria a più enti creditizi operanti sotto una comune direzione; b) quella di evitare che le norme sulla direzione delle attività bancarie vengano eluse con la sottoposizione di enti creditizi al controllo di una società non svolgente diretta attività bancaria. L’esercizio indiretto di attività bancaria, per il tramite di società controllate, è assimilato all’esercizio diretto (v. gruppo di società ).


Gruppi portuali      |      Gruppo di società


 
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