Enciclopedia giuridica

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Giudizio di ottemperanza

Il giudicato amministrativo obbliga la P.A. all’esecuzione. D’altra parte, il contenuto stesso della sentenza consiste in un accertamento del corretto modo di esercizio del potere che vincola l’autorità amministrativa decidente (v. giudicato amministrativo). In caso d’inadempimento, l’interessato può utilizzare il rimedio del giudizio di ottemperanza. In origine, tale rimedio era previsto solo per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario (art. 27, n. 4, t.u. C.S.); successivamente è stato esteso anche alle sentenze del giudice amministrativo (art. 37, comma 3o, l. Tar). Il giudizio di ottemperanza è espressione di vera e propria attività giurisdizionale; presenta, inoltre, i caratteri misti sia del processo di cognizione che di quello di esecuzione. Tale competenza rientra nella giurisdizione esclusiva e di merito, in quanto la cognizione è estesa ai diritti e, sotto il profilo dei poteri decisori, è consentito al giudice amministrativo di sostituirsi all’autorità amministrativa (v. commissario ad acta). (Gallo).

competenza per il giudizio di ottemperanza: per principio generale, la giudizio di ottemperanza giudizio di ottemperanza spetta ai Tar per l’esecuzione delle sentenze emesse dagli stessi, mentre spetta al Consiglio di Stato per l’ottemperanza delle sentenze da esso adottate. Tuttavia, le decisioni del Consiglio di Stato confermative di altre precedenti dei Tar vengono tutelate per l’ottemperanza dinanzi a questi ultimi. Il Consiglio di Stato è , inoltre, competente per l’esecuzione delle sentenze dei giudici speciali e per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario qualora l’Autorità amministrativa tenuta all’ottemperanza eserciti le proprie funzioni al di fuori della circoscrizione di una sola regione mentre in caso contrario è competente il Tar. (Marsilio).

effetti del giudizio di ottemperanza: il giudice dell’ottemperanza si pronuncia con una sentenza che provvede direttamente all’esecuzione del giudicato, oppure fissa un termine per l’adempimento della P.A.; decorso questo termine viene nominato un commissario ad acta (v. commissario ad acta) incaricato di provvedere all’esecuzione. (Gallo).

presupposti del giudizio di ottemperanza: è richiesta, in primo luogo, la sussistenza di una sentenza passata in giudicato, non essendo sufficiente una sentenza pure esecutiva ma suscettibile d’impugnazione. Occorre, in secondo luogo, l’inottemperanza al giudicato da parte della P.A.; l’inottemperanza consiste nel totale o parziale inadempimento del giudicato, o nell’inizio di esecuzione non portato a compimento, oppure ancora nel comportamento elusivo della P.A.; nel caso, invece, in cui l’atto esecutivo non è ritenuto dall’interessato satisfattorio delle proprie ragioni, si dovrà ricorrere alla giurisdizione di legittimità. Ev escluso il rimedio dell’ottemperanza nel caso di atti autoesecutivi, cioè di atti che non abbisognano di essere portati ad esecuzione da parte della P.A. in quanto producono ex se gli effetti giuridici dovuti (es. annullamento di atti di ritiro illegittimi). (Gallo).

procedura per il giudizio di ottemperanza: qualora la P.A. rimanga inerte nell’esecuzione del giudicato, l’interessato deve metterla in mora, con atto notificato, diffidandola ad ottemperare nel termine di 30 giorni. Si può prescindere dalla diffida quando la P.A. abbia espressamenete dichiarato di non voler adempiere, ovvero abbia posto in essere un atto contrario al g iudicato. Qualora anche la diffida rimanga senza risultato, l’interessato propone ricorso per l’ottemperanza diretto al Presidente del Tar o del Consiglio di Stato, a seconda della competenza. La segreteria del giudice, presso cui il ricorso è depositato, ne dà comunicazione all’amministrazione competente, la quale può trasmettere le proprie osservazioni entro il termine di 20 giorni dal ricevimento. Di norma, il ricorso è discusso in camera di consiglio pur potendo il presidente ordinare la trattazione in udienza pubblica. La sentenza è adottata dal collegio ed è appellabile dal Consiglio di Stato. (Marsilio).


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