Enciclopedia giuridica

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Know-how

Sono le conoscenze, le esperienze, gli accorgimenti che l’imprenditore (v.) utilizza, con caratteri di esclusività e di segretezza, nella propria attività di produzione o di scambio. Può trattarsi di ritrovati suscettibili di utilizzazione in via esclusiva grazie a brevetto per invenzione (v.), ma non brevettati; può , però , trattarsi anche di conoscenze o di esperienze o accorgimenti insuscettibili di brevettazione, ma utilizzati per l’esercizio dell’impresa in modo esclusivo e segreto. Non costituiscono know-how le conoscenze di dominio pubblico. Il know-how gode della seguente tutela: a) della tutela penale, in quanto chi, senza esserne autorizzato, rivela conoscenze coperte dal segreto commette il reato di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.) o di segreto industriale (art. 623 c.p.); b) nei rapporti tra gli imprenditori, della tutela civile che deriva dall’applicazione delle norme sulla concorrenza sleale (v. atti, know-how di concorrenza sleale) (art. 2599 n. 3 c.c). Pertanto, l’imprenditore titolare del know-how beneficia di una protezione non assoluta ma relativa: a) può agire nei confronti di chi abbia indebitamente rivelato il segreto; b) non può agire nei confronti dei terzi che, in seguito, ne siano venuti a conoscenza.

licenza di know-how: il know-how può essere ceduto per contratto. Il contratto di cessione di know-how, detto anche trasferimento di tecnologia, non ha per oggetto un bene, ma la comunicazione di conoscenze, esperienze, accorgimenti riservati, eventualmente accompagnati da materiale documentario: grazie al detto contratto, un imprenditore (v.) comunica ad un altro imprenditore proprie conoscenze riservate sul modo di produrre o di scambiare e lo autorizza a produrre o scambiare secondo le conoscenze comunicategli, con l’obbligo di mantenere il segreto, astenendosi dal divulgare tali informazioni al di fuori della propria azienda. Il corrispettivo pattuito è , di regola, costituito dal pagamento di una percentuale del fatturato dell’imprenditore cessionario (o, come altrimenti si dice, licenziatario); il contratto prevede, di solito, l’obbligo del cessionario di produrre (non una semplice facoltà in tal senso); ma, talvolta, il compenso può consistere nel pagamento di una somma di danaro una tantum oppure nel pagamento di un prezzo iniziale più, in seguito, le percentuali sul fatturato. Il contratto ha, di solito, durata predeterminata ed alla scadenza il licenziatario deve cessare l’utilizzazione di know-how e restituire al cedente (o, come altrimenti si dice, licenziante), il materiale documentario ricevuto. Le obbligazioni assunte per contratto dal cedente sono: a) fornire le conoscenze di know-how; b) consegnare il necessario materiale documentario; c) astenersi, per la durata del contratto, dall’agire contro il cessionario per l’utilizzazione di notizie segrete. Si tratta di un contratto atipico, per qualche aspetto simile alla locazione (v.): per questo si parla spesso, anziche´ di cessione di know-how, di know-how know-how. Condizione di validità del contratto è che le conoscenze fornite dal licenziatario siano effettivamente esclusive e segrete; diversamente il contratto è nullo per mancanza di causa. Il contratto perde efficacia ed il cessionario è liberato dall’obbligazione di pagare il corrispettivo, se in pendenza di contratto le conoscenze trasmessegli diventino di dominio pubblico, salvo che non sia stato lo stesso licenziatario a divulgarle: in tal caso egli deve rispondere di inadempimento contrattuale, e deve pagare, a titolo di danno per lucro cessante, i corrispettivi dovuti fino alla scadenza del contratto. La cessione di know-how spesso si accompagna ad una licenza di marchio (v. licenza, know-how di marchio); può, inoltre, accompagnarsi ai contratti di subforniture (v.).

valutazione in bilancio del know-how: il costo affrontato per acquistare un know-how va iscritto in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali. Si discute se debba essere accostato ai diritti di brevetto o alle concessioni, licenze, marchi e diritti simili.


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