Enciclopedia giuridica

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Errore nel diritto penale

L’errore nel diritto penale viene comunemente considerato una causa di esclusione della colpevolezza (v.) e come tale ricondotto nella categoria delle c.d. scusanti insieme, per esempio, al caso fortuito, alla forza maggiore e all’ordine illegittimo insindacabile. Esso può essere definito come una falsa conoscenza della realtà , naturalistica o normativa. All’errore nel diritto penale è solitamente equiparata l’ignoranza, dal momento che tanto la mancanza di conoscenza, quanto la erronea conoscenza di un dato elemento giungono a provocare l’identico effetto psicologico di impedire che il soggetto agente si renda conto di porre in essere un fatto totalmente corrispondente ai requisiti previsti da una fattispecie penale. Al contrario, il dubbio è cosa diversa, dal momento che a causa di esso sussiste nella mente del soggetto agente un conflitto di rappresentazioni, con conseguente incertezza su quale sia quella vera: fino a che tale conflitto non sarà risolto non potrà quindi affermarsi che il soggetto agente conosca una cosa in modo conforme o difforme dalla realtà , con conseguente possibile esistenza di un errore nel diritto penale in senso giuridico. Ecco perche´ , di regola, il dubbio non può essere invocato come causa di esclusione della responsabilità penale. Circa la natura dell’errore nel diritto penale in diritto penale tradizionalmente si distingue tra errore nel diritto penale di fatto ed errore nel diritto penale di diritto: il primo (error facti) cade sulla realtà naturalistica mentre il secondo (error iuris) si traduce, al contrario, nell’ignoranza o erronea interpretazione di una norma giuridica, penale o extrapenale che sia. A seconda poi del momento dell’iter criminis in cui l’errore nel diritto penale si verifica si distingue ancora tra errore nel diritto penale motivo che si verifica durante il processo formativo della volontà , che nasce quindi viziata, ed errore nel diritto penale inabilità , che cade invece nella fase in cui la volontà stessa si traduce in atto. Quest’ultima ipotesi viene in considerazione nelle fattispecie del c.d. reato aberrante.

errore nel diritto penale determinato dall’altrui inganno: la norma in esame (art. 48 c.p.) afferma l’applicabilità del precedente art. 47 nell’ipotesi in cui sia un terzo (c.d. ingannatore o determinatore) ad indurre in errore nel diritto penale l’agente sul fatto costitutivo di reato: infatti, del reato commesso non dovrà rispondere l’agente, che non è in dolo a causa di un errore nel diritto penale essenziale, ma il terzo, che del dolo stesso ha il quadro conoscitivo e volitivo. La dottrina ha sottolineato la circostanza che l’art. 48 in parola richiama la disposizione dell’articolo precedente senza limitazioni o distinzioni di sorta: in base a queste considerazioni si è affermata l’applicabilità dell’art. 47, commi 1o e 3o, nel caso in cui il terzo ingannatore abbia indotto l’agente in un errore nel diritto penale rispettivamente di fatto o di diritto su legge extrapenale sul fatto costitutivo del reato. Risulterà del pari applicabile anche il comma 2o dell’art. 47 nel caso in cui l’agente, indotto in errore nel diritto penale da parte del terzo, non abbia il dolo del reato voluto dal terzo ma quello di un reato diverso: in una simile ipotesi egli risponderà del reato diverso, mentre il determinatore di quello che ha voluto far commettere all’agente. Per esempio, A induce in errore nel diritto penale B convincendolo che C non è un pubblico ufficiale e che non rischia nulla di grave ad insultarlo: in una simile ipotesi A risponderà di oltraggio e B di ingiuria. Peraltro, secondo una consistente parte della dottrina la norma in oggetto sarebbe sostanzialmente superflua: e ciò non solo nella sua prima parte, dal momento che il precedente art. 47 non opera una distinzione del tipo di errore nel diritto penale a seconda della sua provenienza, ma anche nella seconda, visto che la responsabilità a titolo di dolo del terzo deriverebbe comunque dagli artt. 110 ss. sul concorso di persone. In giurisprudenza si ritiene che l’inganno come causa dell’errore nel diritto penale debba sostanzialmente ricondursi all’utilizzazione di mezzi fraudolenti assimilabili agli artifizi e raggiri di cui al delitto di truffa: in ogni caso sarà comunque necessario accertare che l’inganno abbia provocato nel deceptus una falsa rappresentazione della realtà . .

errore nel diritto penale di fatto: secondo la dottrina assolutamente prevalente il comma 1o dell’art. 47 c.p. è volto ad affermare l’esclusione del dolo nei casi in cui il soggetto agente cade in errore nel diritto penale su uno o più degli elementi che sono richiesti per l’esistenza del reato. Infatti, se il dolo per la sua esistenza richiede la conoscenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, l’ignoranza o l’errore nel diritto penale in rapporto anche a uno solo di essi, non potranno che escluderlo. Ev però evidente che l’esclusione del dolo non sempre significa esenzione da ogni responsabilità : a tale scopo diviene quindi necessario distinguere tra errore nel diritto penale scusabile ed errore nel diritto penale inescusabile. Si avrà il primo quando nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, potrà essere rivolto al soggetto che è caduto in errore nel diritto penale; al contrario, l’errore nel diritto penale dovrà considerarsi inescusabile quando dovuto a colpa, cioè ad un’inosservanza di norme precauzionali di condotta, imputabile all’agente. Il comma 1o dell’art. 47 è volto appunto ad affermare, in quest’ultimo caso, la sussistenza di una responsabilità per colpa, sempre che il reato sia previsto dalla legge come colposo. Come già visto l’errore nel diritto penale, per poter scusare, deve cadere su uno degli elementi costitutivi essenziali per l’esistenza del reato, in modo da costituire appunto un errore nel diritto penale essenziale: a questo proposito, secondo l’opinione dominante, sono da considerarsi sostanzialmente irrilevanti gli errori sull’oggetto, sulla persona (se rivestono una posizione equivalente nell’ambito della fattispecie incriminatrice) e sul nesso di causalità (sempre che la divergenza tra decorso causale prefigurato ed effettivo non sia di tale entità da far escludere che l’evento costituisca la realizzazione dello specifico rischio derivante dall’iniziale azione del soggetto). Accese discussioni in dottrina ha suscitato il problema dell’errore nel diritto penale del soggetto non imputabile, nel cui ambito la dottrina maggioritaria è solita operare una distinzione tra errore nel diritto penale condizionato dall’infermità mentale ed errore nel diritto penale non condizionato, cioè del tutto indipendente dalla causa dell’infermità . A questo proposito, pur in mancanza di esplicite indicazioni legislative, generalmente si ritiene che il primo tipo di errore nel diritto penale non abbia efficacia scusante, dal momento che in caso contrario non si applicherebbe una misura di sicurezza proprio in casi in cui il soggetto, a cagione della sua malattia, potrebbe essere socialmente pericoloso. Viceversa, non potrà non attribuirsi rilevanza all’errore nel diritto penale non condizionato se causato dall’intervento di circostanze che avrebbero ingannato anche una persona capace. Il comma 2o dell’art. 47 pare avere invece una funzione eminentemente chiarificatrice, essendo volto a precisare che l’esclusione del dolo di un certo reato può senza dubbio lasciar permanere il dolo di un reato diverso. Peraltro, l’applicabilità del comma in oggetto è pacifica solo per quanto concerne l’errore nel diritto penale su elementi che determinano il passaggio da un titolo di reato ad uno più grave; in tal caso la dottrina prevalente ritiene che il reato da addebitarsi sarà quello di cui risultino effettivamente posti in essere tanto l’aspetto psicologico che quello materiale: in pratica, si risponderà sempre del reato meno grave. Molto più controversa è la disciplina dell’errore nel diritto penale che venga a cadere sui c.d. elementi degradanti il titolo di reato. Classico è ormai l’esempio, continuamente riproposto in dottrina, del soggetto che uccide una persona nell’errata convinzione che abbia prestato il proprio consenso: omicidio semplice (art. 575 c.p.) o omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)? Al riguardo la dottrina risulta divisa: alcuni autori, in un’ottica più rigorosa, ritengono si debba attribuire rilevanza non alla rappresentazione dell’agente, ma agli estremi materiali e psicologici propri della figura criminosa concretamente realizzatasi (nell’esempio in parola, mancando il consenso della vittima si dovrebbe rispondere ex art. 575 c.p.). Altri, viceversa, sono del parere che il dolo del reato meno grave non comprenda anche quello del reato più grave e ritengono, di conseguenza, che si debba procedere alla concreta applicazione della fattispecie ipotizzante il reato meno grave (omicidio del consenziente nell’ipotesi suesposta). A quest’ultima soluzione si giunge peraltro tramite una applicazione analogica della disciplina dell’errore nel diritto penale sulle cause di giustificazione. Il comma 3o dell’art. 47 si occupa invece dell’errore nel diritto penale su una legge diversa dalla legge penale, che esclude la punibilità se cagiona un errore nel diritto penale sul fatto che costituisce reato. A questo proposito va rilevato che sussiste una netta differenziazione tra le posizioni giurisprudenziali e quelle dottrinali. Infatti, secondo un indirizzo ormai consolidato soprattutto nelle pronunce della Cassazione, bisognerebbe distinguere fra disposizioni integratrici e non integratrici della norma penale: le prime, costituendo un necessario presupposto della fattispecie penale, finirebbero per incorporarsi in quest’ultima, per cui l’errore nel diritto penale su di esse non dovrebbe scusare, dovendo essere infatti considerato alla stessa stregua di un errore nel diritto penale sul precetto penale; al contrario, le norme extrapenali non integranti la norma incriminatrice dovrebbero considerarsi distinte da questa, con la conseguenza che un errore nel diritto penale su di esse dovrebbe scusare come ogni altro errore nel diritto penale sul fatto. Sempre secondo la giurisprudenza ai fini dell’errore nel diritto penale, per norma penale sarebbe di intendere non soltanto quella che stabilisce la punibilità di un fatto, ma ogni altra norma, che pur essendo contenuta in una legge civile o amministrativa, è richiamata da quella penale e la integra, determinando il precetto penale vero e proprio. Per converso, potrebbe essere considerata legge extrapenale ai fini dell’art. 47 c.p. soltanto una legge finalizzata a disciplinare rapporti giuridici non di carattere penale, e comunque non richiamata e ne´ esplicitamente o implicitamente incorporata in una norma penale. C’è da rilevare però che la Cassazione, venendo in pratica a sostenere nella quasi totalità dei casi la tesi della integrazione tra norma penale ed extrapenale, è pervenuta ad una sostanziale disapplicazione dell’art. 47, comma 3o; inoltre, sino ad oggi la stessa giurisprudenza del Supremo Collegio non è riuscita a fornire un persuasivo criterio di differenziazione tra norme extrapenali integratrici e non integratrici del precetto penale. La dottrina appare invece concorde nel respingere l’impostazione giurisprudenziale, ritenuta sostanzialmente abrogatrice dell’ultimo comma dell’art. 47, anche se affiorano indubbi contrasti sulle premesse teoriche e l’inquadramento sistematico dell’errore nel diritto penale su legge extrapenale. Secondo alcuni autori, infatti, l’errore nel diritto penale su legge extrapenale sarebbe da considerarsi come un vero e proprio errore nel diritto penale sulla legge penale, cadendo, come quello ex art. 5 c.p., sulla fattispecie astratta: in base a ciò l’art. 47, comma 3o, sarebbe da considerarsi una deroga al principio dell’inescusabilità dell’errore nel diritto penale sul precetto penale. Secondo questa teoria la ratio di una simile deroga sarebbe da rinvenirsi nella natura marginale delle ipotesi di errore nel diritto penale su legge extrapenale e nel minor valore sintomatico e sociale del fatto commesso in conseguenza di tale forma di errore nel diritto penale. In un’ottica diametralmente opposta una diversa corrente dottrinale riconduce la rilevanza dell’errore nel diritto penale extrapenale alla sua incidenza sul dolo: posto, infatti che il dolo richiede la necessaria conoscenza di tutti gli elementi del fatto corrispondenti alla fattispecie astratta, ove quest’ultima contenga elementi giuridicamente qualificati da norme extrapenali dovrebbe necessariamente richiedersi che tali elementi si riproducano con il loro esatto significato nella mente dell’agente. Secondo quest’impostazione teorica non si rinverrebbe una sostanziale differenza qualitativa tra la situazione di chi incorre in un’erronea valutazione di una legge penale qualificatrice di un elemento del fatto di reato, e quella di chi si trovi ad operare basandosi su una falsa percezione di un dato della realtà fattuale; in entrambi i casi ci si troverebbe in presenza di un errore nel diritto penale sul fatto che costituisce reato, con la conseguente applicabilità del comma 3o dell’ art. 47. Da notarsi che la dottrina pur di fronte al silenzio della norma ritiene debba rilevarsi una responsabilità a titolo di colpa se l’errore nel diritto penale extrapenale risulti colposo. .

errore nel diritto penale sulla persona dell’offeso: l’art. 60 c.p., in parziale deroga al principio di operatività delle circostanze, introduce, in caso di errore nel diritto penale errore nel diritto penale il principio della non applicabilità , a carico dell’agente, delle circostanze aggravanti eventualmente esistenti e della valutazione, a favore dello stesso, delle circostanze attenuanti erroneamente supposte. Secondo la dottrina dominante la norma in oggetto deve ritenersi ricollegata non solo ai classici casi di error in persona o in obiecto, ma anche a tutte le ipotesi in cui la condotta del soggetto attivo si manifesti nei confronti di un soggetto diverso da quello rappresentato dall’agente. Nel comma 3o è introdotta una nuova eccezione in ordine alle circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa: essa riconduce queste ultime, in considerazione della minore resistenza della persona offesa presente nei suddetti casi, alla regola più rigorosa della valutazione puramente oggettiva. La dottrina ha peraltro rilevato che le medesime ragioni di opportunità dal punto di vista della politica criminale hanno portato il legislatore alla stessa scelta anche al di fuori dell’ambito delle circostanze vere e proprie, come si ricava agevolmente dalla disposizione di cui all’art. 539 c.p. che dichiara irrilevante l’errore nel diritto penale sull’età della persona offesa in materia di delitti sessuali compiuti a danno di minori.

errore nel diritto penale sulle scriminanti: v. scriminanti.


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